Nurse24.it
scopri i vantaggi della convenzione

sindacato

RLS: Chi sono e cosa fanno per la sicurezza dei lavoratori

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

    Precedente Successivo

L’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è il portavoce dei lavoratori che comunica al datore di lavoro le problematiche che possono emergere durante la quotidianità. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante. È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente.

RLS: Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

sicurezza sul lavoro

RLS, il portavoce dei lavoratori sul tema sicurezza

L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La prima comparsa di questo termine è rintracciabile nel famoso decreto legislativo 626/94, norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

L’attuale ruolo, le responsabilità e i suoi compiti sono però ben definiti nel decreto legislativo 81/2008 e il successivo 106/2009.

La 626/94 identifica l’RLS come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Già nel lontano 1989, l'art. 11 della direttiva CEE n. 89/391 del 12 giugno affermava che "i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro". È con il decreto legislativo 81/2008 che nasce il TUSL, testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

L’RLS non deve controllare e vigilare sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, ma deve farsi portavoce dei lavoratori e comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono emergere. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante.

È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente.

Il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i RLS durante le ispezioni delle autorità competenti sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, al fine di acquisire dati e informazioni più precise riguardanti le situazioni di rischio dell’azienda.

Il RLS è una figura presente non solamente in ambito sanitario - e quindi nelle aziende sanitarie - ma anche in tutte le altre realtà, specie in quelle in cui è presente un numero importante di lavoratori. È infatti una figura obbligatoria in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia il numero dei rappresentanti e cambia la modalità di nomina del rappresentante.

Come si diventa RLS

Il Rappresentante viene eletto dai lavoratori in maniera diversa a seconda del numero di dipendenti dell’azienda:

  • nelle aziende con al loro interno meno di 15 lavoratori, si elegge il rappresentante tramite votazione, scegliendolo tra i dipendenti
  • nelle aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l’azienda non dispone di questi organismi, il rappresentante viene scelto tra i lavoratori tramite votazione.

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire o in occasione di contrattazione collettiva o nella giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra durante la settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Quanti sono i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In base alle dimensioni dell’azienda, viene definito dalla norma il numero di RLS che devono essere presenti. Nello specifico il rapporto deve essere:

  • 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti;
  • 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
  • 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.

La formazione dell’RLS

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare, riguardante la normativa in materia di sicurezza e salute e dei rischi specifici esistenti nel proprio luogo di lavoro, in modo da possedere nozioni adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

Il percorso formativo deve essere composto da almeno 64 ore, che devono essere effettuate entro 3 mesi dalla data dell’elezione e 8 ore di aggiornamento annuale.

Nello specifico, la formazione deve prevedere conoscenze:

  • sui principi giuridici comunitari e nazionali
  • sulla legislazione generale e speciale in tema di salute e sicurezza e dei principali soggetti coinvolti
  • sull'individuazione dei fattori di rischio e della valutazione dei rischi
  • sull'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
  • sugli aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e delle nozioni sulla tecnica delle comunicazioni.

Al termine del percorso formativo è prevista una verifica di apprendimento per accertare che il rappresentante abbia le conoscenze e gli strumenti adeguati per poter operare.

Ritorna al sommario del dossier Pubblico Impiego

NurseReporter

Commento (0)