Pubblico Impiego
La legge 104/92 è il riferimento legislativo per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
. È la norma quindi che garantisce alcuni diritti fondamentali alle persone con handicap e alle persone che se ne prendono cura, fornendo assistenza, con l’obiettivo di dare sostegno alla persona e alla famiglia. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio del 1992, è stata poi modificata dalla legge 53 dell’8 marzo 2000, dalla Legge 162 del 21 maggio 1998 e dal decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001.
La legge 104, permessi per handicap e assistenza
Per definizione, la legge 104 si applica alle persone handicappate intese come coloro che presentano una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Il beneficio spetta | Il beneficio non spetta |
Ai disabili in situazione di gravità |
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Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità | Ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari |
Al coniuge, al convivente di fatto e ai parenti o affini entro il 2° grado. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado, soltanto se i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti |
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Ogni dipendente può richiedere l’agevolazione anche per più famigliari cumulando i permessi, ma questo è ammissibile solo se il familiare da assistere è il coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto, o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Solo un dipendente può richiedere i permessi per quel determinato famigliare; non è ammissibile infatti che due dipendenti, anche provenienti da amministrazioni diverse, richiedano i benefici della legge 104 per la stessa persona.
Permessi retribuiti al dipendente Legge 104
La legge prevede che il dipendente possa fruire di 3 giorni retribuiti al mese, da utilizzare nelle giornate feriali e/o festive.
A seconda della patologia della persona assistita, è possibile, in alternativa, richiedere la riduzione dell’orario di servizio giornaliero di 2 ore. Inoltre, è possibile ottenere l’aspettativa retribuita di 2 anni, di cui si discuterà in seguito.
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità che abbiano meno di 3 anni spettano, in alternativa:
- 3 giorni di permesso mensile
- prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo a un’indennità pari al 30% della retribuzione (i giorni fruiti non possono superare un totale di 3 anni, da fruire entro i 12 anni del bambino)
- permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Come richiedere la 104
Per ottenere le agevolazioni collegate alla legge 104 è necessario prima di tutto che venga riconosciuto lo stato di disabilità alla persona.
Con la certificazione medica del proprio medico curante, va inoltrata la domanda di accertamento dei requisiti sanitari all’Inps per via telematica tramite sito internet, o attraverso il patronato. Si viene poi sottoposti a visita medica presso un’apposita commissione mista dove sono presenti più professionalità, in particolare il medico specifico per la patologia presentata. La visita medica può essere effettuata anche al domicilio se la persona non è in grado di spostarsi.
All’amministrazione di appartenenza è poi necessario presentare il certificato di handicap grave, allegato alla richiesta di agevolazioni.
Legge 104 e certificazione provvisoria
Nel caso in cui non venga rilasciata la certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso l’Ausl, che attesti la situazione di gravità.
La certificazione provvisoria di disabilità deve essere rilasciata dal medico specialista dell’Ausl e deve specificare, per essere idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina.
La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata Ausl/Inps può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
Nel caso in cui il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, l’Ausl procede al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito dei permessi retribuiti.
I lavoratori titolari dei benefici della 104, sottoposti a revisione periodica, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione.
Vincoli legislativi
L’assistenza alla persona portatrice di handicap deve essere continuativa. Questo non significa necessariamente che lavoratore e persona disabile debbano convivere, ma l’assistenza prestata deve essere sistematica ed adeguata.
A tal fine si fa presente che il giorno di permesso è destinato esclusivamente all’assistenza; per questo motivo, secondo una recente sentenza, il dipendente in permesso non è legittimato in quella giornata a fare attività che non siano inerenti all’assistenza (es. andare a cena fuori).
Part-time verticale
Nel caso di part–time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ricalcolato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Diritto alla scelta della sede di lavoro
Il dipendente portatore di handicap grave, beneficiario di legge 104, o che assiste un parente in possesso del medesimo stato, ha il diritto di scegliere, quando possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, a meno che non sussistano ragioni contrarie motivate dall’azienda.
Nel caso il beneficiario venga assunto presso un ente pubblico come vincitore di concorso, si ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
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