Pubblico Impiego
Il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato è costituito e regolato da un contratto individuale, secondo le indicazioni di legge e derivanti dal CCNL. È il CCNL infatti che ne definisce le caratteristiche a cui deve sottostare.
Il contratto di lavoro individuale
Il contratto di lavoro del dipendente deve avere alcune caratteristiche. Deve innanzitutto essere in forma scritta e deve includere necessariamente i seguenti elementi:
- la tipologia di rapporto di lavoro (tempo determinato, indeterminato, part–time, o tempo pieno)
- la data di inizio del rapporto di lavoro
- la categoria (A, B, Bs, C, D o Ds), il profilo professionale e il livello retributivo iniziale (es. Bs1, D0, ecc)
- la durata del periodo di prova
- la sede di prima destinazione dell’attività lavorativa ovvero l’Unità operativa e/o sede di servizio (se ad esempio è un’AUSL formata da strutture su più territori, andrà indicato il territorio)
- il termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il contratto individuale deve specificare che il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL vigente - anche in tutti i casi di risoluzione del contratto - e i termini di preavviso.
L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso di part–time, il contratto individuale deve indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata (part–time verticale o orizzontale o misto e percentuale di part–time).
L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario (anche per via telematica) a presentare la documentazione prevista dal bando di concorso entro 30 giorni.
Su richiesta dell’interessato, il termine può essere prorogato eventualmente di altri 15 giorni per un comprovato impedimento. Terminato questo periodo, se il dipendente non ha presentato la documentazione richiesta, il rapporto di lavoro si considera interrotto.
Periodo di prova nel pubblico impiego
Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad effettuare un periodo di prova della durata di:
- 2 mesi, per il personale di supporto e gli operatori vari
- 4 mesi, per il personale inquadrato come assistente, professionista della salute o funzionario
- 6 mesi, per il personale di elevata qualificazione (fra cui gli infermieri)
e non può essere ulteriormente prorogato.
Ai fini del raggiungimento del termine del periodo di prova viene conteggiato solamente il tempo effettivamente lavorato. Il periodo di prova infatti è sospeso in caso di:
- Malattia
- Infortunio
- Malattia professionale
Questo significa che se durante il periodo di prova un dipendente è in malattia per 1 mese, il periodo di prova slitta di un ulteriore mese fino a che non vengano lavorati 6 mesi effettivi.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per sei mesi, dopo di che se il dipendente non rientra, si risolve il contratto. Il trattamento economico del dipendente in prova è lo stesso di quello non in prova.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato e trascorso il periodo di prova il dipendente è confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso del contratto la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, comprensivo della tredicesima mensilità maturata.
Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda del comparto (sanità), vincitore di concorso presso un’altra amministrazione anche di diverso comparto (es. comune), può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza maturazione dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
Recesso del contratto
Il dipendente può recedere il contratto dopo aver effettuato almeno la metà del periodo di prova, in qualsiasi momento e senza preavviso. Se è l’azienda che decide di recedere al contratto, il recesso deve essere motivato.
In caso di recesso, al dipendente spetta la retribuzione per tutto il tempo lavorato, compresa la tredicesima mensilità se maturata. Durante il periodo di prova, il dipendente - qualora lavori già presso un’altra struttura - ha diritto alla conservazione del posto e se non supera il periodo di prova ha diritto ad essere reintegrato nell’area di provenienza.
Transizioni di genere
Per tutti i lavoratori transgender, al fine di tutelare il loro benessere psicofisico, l’amministrazione riconosce un’identità alias al dipendente che ne fa richiesta e sottoscrive un contratto di riservatezza.
L’identità alias comprende il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, il turno, l’eventuale cartellino identificativo sulla porta.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Il dipendente che ha interrotto il rapporto di lavoro per recesso o motivi di salute può richiedere di essere reintegrato entro cinque anni dalla cessazione. L’azienda si pronuncia entro 60 giorni per valutare la reintegrazione; la reintegrazione è possibile se prevista nel piano triennale dei fabbisogni dell’azienda.
Se reintegrato, il dipendente ha diritto ad essere ricollocato nella stessa area e con lo stesso profilo.
antonio.parato94
1 commenti
Ricostituzione del rapporto di lavoro
#13
E' ancora possibile la ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni?
Alcuni colleghi mi dicono che sono stati modificati i tempi, da 5 anni a 6 mesi.