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Pubblico Impiego

Assunzione in sanità, la costituzione del rapporto di lavoro

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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Il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato è costituito e regolato da un contratto individuale, secondo le indicazioni di legge e derivanti dal CCNL. È il CCNL infatti che ne definisce le caratteristiche a cui deve sottostare.

Il contratto di lavoro individuale

Il contratto di lavoro del dipendente deve avere alcune caratteristiche. Deve innanzitutto essere in forma scritta e deve includere necessariamente i seguenti elementi:

  • la tipologia di rapporto di lavoro (tempo determinato, indeterminato, part–time, o tempo pieno)
  • la data di inizio del rapporto di lavoro
  • la categoria (A, B, Bs, C, D o Ds), il profilo professionale e il livello retributivo iniziale (es. Bs1, D0, ecc)
  • la durata del periodo di prova
  • la sede di prima destinazione dell’attività lavorativa ovvero l’Unità operativa e/o sede di servizio (se ad esempio è un’AUSL formata da strutture su più territori, andrà indicato il territorio)
  • il termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il contratto individuale deve specificare che il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL vigente - anche in tutti i casi di risoluzione del contratto - e i termini di preavviso.

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso di part–time, il contratto individuale deve indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata (part–time verticale o orizzontale o misto e percentuale di part–time).

L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario (anche per via telematica) a presentare la documentazione prevista dal bando di concorso entro 30 giorni.

Su richiesta dell’interessato, il termine può essere prorogato eventualmente di altri 15 giorni per un comprovato impedimento. Terminato questo periodo, se il dipendente non ha presentato la documentazione richiesta, il rapporto di lavoro si considera interrotto.

Periodo di prova nel pubblico impiego

Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad effettuare un periodo di prova della durata di:

  • 2 mesi, per il personale di supporto e gli operatori vari
  • 4 mesi, per il personale inquadrato come assistente, professionista della salute o funzionario
  • 6 mesi, per il personale di elevata qualificazione (fra cui gli infermieri)

e non può essere ulteriormente prorogato.

Ai fini del raggiungimento del termine del periodo di prova viene conteggiato solamente il tempo effettivamente lavorato. Il periodo di prova infatti è sospeso in caso di:

  • Malattia
  • Infortunio
  • Malattia professionale

Questo significa che se durante il periodo di prova un dipendente è in malattia per 1 mese, il periodo di prova slitta di un ulteriore mese fino a che non vengano lavorati 6 mesi effettivi.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per sei mesi, dopo di che se il dipendente non rientra, si risolve il contratto. Il trattamento economico del dipendente in prova è lo stesso di quello non in prova.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato e trascorso il periodo di prova il dipendente è confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso del contratto la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, comprensivo della tredicesima mensilità maturata.

Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda del comparto (sanità), vincitore di concorso presso un’altra amministrazione anche di diverso comparto (es. comune), può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza maturazione dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.

Recesso del contratto

Il dipendente può recedere il contratto dopo aver effettuato almeno la metà del periodo di prova, in qualsiasi momento e senza preavviso. Se è l’azienda che decide di recedere al contratto, il recesso deve essere motivato.

In caso di recesso, al dipendente spetta la retribuzione per tutto il tempo lavorato, compresa la tredicesima mensilità se maturata. Durante il periodo di prova, il dipendente - qualora lavori già presso un’altra struttura - ha diritto alla conservazione del posto e se non supera il periodo di prova ha diritto ad essere reintegrato nell’area di provenienza.

Transizioni di genere

Per tutti i lavoratori transgender, al fine di tutelare il loro benessere psicofisico, l’amministrazione riconosce un’identità alias al dipendente che ne fa richiesta e sottoscrive un contratto di riservatezza.

L’identità alias comprende il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, il turno, l’eventuale cartellino identificativo sulla porta.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

Il dipendente che ha interrotto il rapporto di lavoro per recesso o motivi di salute può richiedere di essere reintegrato entro cinque anni dalla cessazione. L’azienda si pronuncia entro 60 giorni per valutare la reintegrazione; la reintegrazione è possibile se prevista nel piano triennale dei fabbisogni dell’azienda.

Se reintegrato, il dipendente ha diritto ad essere ricollocato nella stessa area e con lo stesso profilo.

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NurseReporter

Commenti (13)

antonio.parato94

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Ricostituzione del rapporto di lavoro

#13

E' ancora possibile la ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni?
Alcuni colleghi mi dicono che sono stati modificati i tempi, da 5 anni a 6 mesi.

Hillarym

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Risposta a Benedetta199818

#12

Buongiorno, sono nella stessa situazione di Benedetta199818, ma non ha avuto risposta, chiedo se è possibile avere un riscontro.
Ecco il post:
Buongiorno,
Se vengo assunta con contratto a tempo indeterminato e poi vengo chiamata da un'altra graduatoria, si può prevedere il licenziamento da azienda 1 (entro i termini di preavviso) e successiva assunzione in azienda 2? L'azienda in cui risulto vincitrice può aspettarmi per esigenze contrattuali(estinzione preavviso) o può inserire un limite di tempo entro cui entrare in servizio pena la perdita del posto?

teresave83!

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ASSUNZIONE PRESSO NUOVA ASL DURANTE CONGEDO DI MATERNITA': URGENTE :))

#11

Buongiorno,
sono dirigente medico a tempo indeterminato da 4 anni pressa ASL e attualmente sono in astensione obbligatoria per maternità (secondo mese di astensione nel periodo precedente il parto).
Due anni fa ho partecipato ad un concorso pubblico per altra asl e mi sono classificata idonea non vincitrice.
Mi è arrivata pec di richiesta assunzione dalla asl che aveva indetto il concorso. La mia volontà è quella di accettare il posto.
Come mi devo comportare? Devo accettare il posto comunicando che sono in maternità? Devo dare le dimissioni dalla asl presso la quale sono in servizio?
La data di assunzione presso la nuova asl da quando decorrerà?
Il certificato di nascita a chi lo devo inviare?
Grazie

Benedetta199818

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Assunzione tempo indeterminato in due aziende

#10

Buongiorno,
Se vengo assunta con contratto a tempo indeterminato e poi vengo chiamata da un'altra graduatoria, si può prevedere il licenziamento da azienda 1 (entro i termini di preavviso) e successiva assunzione in azienda 2? L'azienda in cui risulto vincitrice può aspettarmi per esigenze contrattuali(estinzione preavviso) o può inserire un limite di tempo entro cui entrare in servizio pena la perdita del posto?

Grazie

Alessi0789

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MODALITÀ ASSUNZIONI

#9

Gentili Signori, volevo chiedere informazioni riguardanti le assunzioni tramite concorso pubblico..... Io lavoro all'estero come infermiere, volevo chiedere in caso di superamento della prova consersuale come avviene la stipulazione del contratto.... Perchè dovrei dare un preavviso di. 3 mesi.

giuliadibba

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Aspettativa e periodo di prova

#8

Buongiorno,
se ho gia superato il periodo di prova presso altra amministrazione e vengo assunta con concorso pubblico in altra amministrazione, posso mettermi in aspettativa non retribuita ma devo ripetere i sei mesi di prova nella nuova amministrazione nonostante li abbia gia superati?

antonioprecario

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le ferie sospende il periodo di prova

#7

decorso della prova non tiene conto delle sospensioni della prestazione lavorativa, mentre se il riferimento è ai giorni di servizio effettivo, salvo riferimenti specifici circa la decorrenza dei termini, di norma eventi quali malattia, infortunio, gravidanza, ferie, permessi, sciopero sospendono la prova che riprenderà al termine di queste assenze non potendosi ammettere che il rapporto possa avvenire senza un effettivo esperimento. I CCNL prevedono che nei casi di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un determinato periodo di tempo (es. tre mesi). Non determinano alcuna sospensione la mancata prestazione per riposi settimanali e le festività

Chiara Vannini

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ESONERO TEMPO DETERMINATO - INDETERMINATO ?

#6

MICHELA.COL la risposta è no.
Il periodo di prova per il contratto a tempo indeterminato non può essere sostituito da quello per il tempo determinato, perché la tipologia di contratto (anche se per lo stesso profilo professionale) ha finalità diversa. Il periodo di prova viene invece "abbonato" qualora si passi da una pubblica amministrazione ad un'altra in cui, in entrambi i casi, i contratti sono a tempo indeterminato. Questo può accadere ad esempio in caso di mobilità, oppure qualora una persona sia già in prova (a tempo indeterminato) presso un'azienda, e venga chiamata (da concorso) in un'altra.

Chiara Vannini

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NUOVO CCNL SANITA'

#5

ILIAD, l'art.25 del nuovo CCNL dice:
"Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di
prova, la cui durata è stabilita come segue:
a. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
b. 6 mesi per le restanti categorie. "
Quindi per la cat. Bs sono rimasti 6 mesi di prova.

Michela.col

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Esonero tempo determinato - indeterminato ?

#4

Salve, ho lavorato a tempo determinato presso un pubblico impiego superando il periodo di prova fissato a 1 mese. Finalmente sono stata chiamata sempre nel pubblico impiego ma a tempo indeterminato e nel contratto nel paragrafo del periodo di prova c è scritto: “Il periodo di prova è fissato in sei mesi dalla data di assunzione. In tale periodo al dipendente spetta lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva di preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell’art.25 del CCNL 21/05/18.
Sono esonerati dal periodo di prova, previa verifica dell’effettivo superamento dello stesso, i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto sanità che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina ove prevista.” Posso chiedere di essere esonerata quindi per quanto riguarda il periodo di prova?

Iliad

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nuovo CCNL Sanità

#3

Buongiorno, vorrei chiedere una precisazione circa il nuovo CCNL Comparto Sanità...
In questo nuovo contratto sono cambiati i termini per il periodo di prova?
Per un contratto oss cat. Bs a tempo indeterminato sono sempre sei mesi?
Oppure due mesi (come si vocifera ultimamente...).
Mille grazie per la riposta

Chiara Vannini

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Le ferie non prolungano il periodo di prova

#2

"Il periodo di prova viene sospeso in caso di malattia o negli altri casi di sospensione previsti dal CCNL (eccetto le ferie)", questo significa che le ferie non interrompono il periodo di prova. Le ferie infatti vengono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti, poiché obbligatorie, non remunerebili ecc. Nei 6 mesi di prova canonici, si maturano di norma 18 giorni di ferie. Questi devono essere fruiti in qualsiasi momento durante i 6 mesi, senza appunto prolungare il periodo di prova.

valecrisa

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Ferie?

#1

Salve, mi scusi ma non ho ben capito, le ferie sospendono il periodo di prova? Se per esempio una persona fa una settimana di ferie durante il periodo di prova, questo si prolunga di una settimana? Grazie