Formazione, educazione continua in medicina e aggiornamento professionale. Tutto quello che c'è da sapere sul diritto allo studio del pubblico dipendente.
Formazione e diritto allo studio, permessi e congedi
Il nuovo CCNL dedica un capitolo specifico alla formazionedel personale, definendo questo tema come primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle Aziende.
A questo fine la formazione diventa, per le aziende, una leva strategica per l’evoluzione professionale e per la condivisione degli obiettivi della modernizzazione e del cambiamento organizzativo e diventa fondamentale investire sulle attività formative.
Permesso studio, le 150 ore
Ogni dipendente a tempo indeterminato che desidera seguire un corso di studio universitario, post–universitario, di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale che rilasci un titolo professionale, ha diritto a fruire di 150 ore di permessi retribuiti in un anno.
I permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. I permessi studio vengono concessi in maniera riproporzionata sulla base della durata temporale del contratto a tempo determinato stipulato.
Il personale che beneficia del diritto allo studio, ha diritto all’assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e alla preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
A livello di contrattazione integrativa (ad esempio locale), potranno essere concessi permessi studio anche per altre tipologie di corsi - di durata almeno annuale - per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità.
Congedi per la formazione
Al dipendente possono essere concessi congedi specifici per la formazione, se vi sono esigenze di servizio particolari.
Il dipendente con almeno 5 anni di anzianità di servizio nella stessa U.O. e nella stessa azienda, può fruire di un congedo per la formazione. Il numero dei congedi viene determinato sulla base del personale presente al termine di ogni anno e al massimo al 10% del personale nelle varie aree di servizio.
Per poter ottenere il congedo per la formazione il dipendente deve presentare una specifica domanda all’azienda, indicando il motivo della richiesta, l’attività formativa che si intende svolgere, la durata e l’impegno formativo.
La richiesta va inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. L’azienda può rifiutare la richiesta del dipendente se vi sono problematiche legate alla funzionalità del servizio.
Ecm, formazione e aggiornamento professionale
I professionisti sanitari hanno l’obbligo di mantenersi aggiornati, al fine di essere in grado di rispondere nella maniera più adeguata alle richieste e ai bisogni dei cittadini e utenti.
Per questo motivo nasce l’educazione continua in medicina (Ecm) che mira a fornire le conoscenze, attitudini e competenze più adeguate all’operatore per poter lavorare al meglio.
Lo stesso profilo professionale dell’infermiere all’art. 4 afferma che “l’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
La formazione può prevedere attività di addestramento, aggiornamento, formazione sul campo, formazione in aula, audit clinici, partecipazione a convegni o congressi ed è obbligatoria per tutti i dipendenti, siano essi a tempo determinato o indeterminato.
La formazione deve essere finalizzata all’acquisizione di competenze che riguardano:
i processi di innovazione tecnologica ed organizzativa
i processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi
le discipline che riguardano l’organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale.
Le attività di formazione obbligatoria devono certificare l’accrescimento della professionalità del dipendente, rilasciando un attestato al termine del corso.
La partecipazione alla formazione obbligatoria organizzata dall’amministrazione è considerata orario di servizio a tutti gli effetti e le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro.
Se la formazione obbligatoria prevede che il dipendente si debba recare presso una sede diversa da quella lavorativa, può essere previsto anche un rimborso spese per il tempo di viaggio.
La formazione facoltativa viene riconosciuta dall’azienda attraverso la fruizione delle 8 giornate retribuite all’anno per formazione/concorsi/esami.
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