È stata da poco divulgata la nuova bozza dell’Accordo Stato-Regioni in materia di ECM. Nell’attesa di una definitiva stesura, che non sarà molto differente dai contenuti delle 43 pagine oggi a nostra disposizione, credo utile dare ai colleghi interessati qualche piccola anticipazione, soprattutto per fermare alcuni punti e informare su alcuni aspetti, fonti di numerose domande.
Cosa cambierà in concreto per la formazione continua in medicina?
Sono 98 gli articoli di questa ulteriore – e probabilmente ultima – bozza. Analizzeremo quelli di maggior rilievo pratico, partendo dal fatto che non ci sarà una vera e propria rivoluzione rispetto al sistema come oggi noi lo conosciamo.
Un’innovazione importante è sicuramente contenuta nella ufficialità del personale Dossier formativo di ogni singolo professionista sanitario.
Cominciamo con un pensiero per i più giovani: l’articolo 26 ricorda con chiarezza un passaggio a volte controverso: quando deve iniziare la sua formazione ECM un giovane neo laureato in Infermieristica (o, ovviamente, in altra professione sanitaria)?
L’articolo spiega che l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al conseguimento del titolo.
La parola “obbligo” ha una valenza stringente e chiara, ma aggiungerei un commento ragionato, rivolgendomi direttamente ai Colleghi più giovani, molti dei quali incontro ai corsi di laurea delle professioni sanitarie: a chi si laurea a marzo converrà partecipare (pur senza alcun obbligo!) agli eventi ECM già a partire dal primo corso utile, magari cominciando con una buona FAD gratuita, per poter poi inserire qualcosa nel CV: così, quando il professionista potrà partecipare ai non frequentissimi concorsi, banditi spesso dalle Regioni per tutte o quasi le ASL del territorio, avrà qualcosa da inserire.
L’obbligo è infatti strettamente correlato al discorso delle sanzioni, di cui parleremo a breve: ma nulla vieta di far corsi ECM sin da subito. In sintesi, se io mi laureo a marzo (o a novembre) e non partecipo ad alcun corso ECM fino al 1° gennaio seguente, non incorrerò in sanzioni (nemmeno teoriche, come sono state – e resteranno ancora per un po’- fino ad oggi).
Ma naturalmente nulla impedisce di maturare crediti anche in questa fase di limbo, per poi aver qualcosa da inserire, come detto, in CV.
Lo stesso articolo fa intuire che se non si sta svolgendo attività professionale, si può anche evitare di partecipare alla acquisizione di crediti ECM: infatti, il comma 3 così riporta:
Nel manuale sulla formazione continua del professionista sanitario sono individuati i crediti per i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria successivamente ad un periodo di mancato esercizio della stessa
.
L’art. 29 introduce la novità del Dossier formativo: qui si notano alcuni aspetti da segnalare, come il fatto che il dossier deve rispondere “a quanto atteso dalla propria organizzazione di competenza”, cosa che non può essere riferita - ad esempio – ai liberi professionisti.
Sarà la Commissione Nazionale ad indicare termini e modalità per la realizzazione del dossier formativo. Come abbiamo già detto, questa è la vera, grande novità: sarà collegato al nostro attuale impegno professionale e al nostro profilo di sviluppo individuale desiderato.
Per capirci, se voglio andare a lavorare in cardiochirurgia, eventi ECM di riferimento per quel settore potranno costituire una parte importante del dossier. Certamente sarebbe bene che questi aspetti venissero recepiti dai contratti di lavoro, in materia di trasferimenti interni o, almeno, con chiarezza dai contratti decentrati. In caso contrario, il rischio è quello di continuare con percorsi che si affiancano, ma non si intrecciano mai e proseguono con differenti velocità e filosofie.
L’art. 33 spiega ufficialmente ciò che abbiamo capito da tempo. Molti Colleghi ci dicono che sulla banca dati nazionale (COGEAPS) i crediti ottenuti, ad esempio, con la loro Asl non compaiono subito e non lo fanno per lungo tempo, mentre quelli fatti con altro provider (nazionale) arrivano piuttosto presto nella loro personale pagina ospitata in banca dati.
La spiegazione che abbiamo sempre data è ora ufficializzata dall’articolo citato, che riporta come il provider regionale (e le ASL sono praticamente tutte inserite nel sistema di accreditamento ECM regionale) delega la Regione stessa alla trasmissione dei report di fine evento al COGEAPS. Questo, è inevitabile, allunga i tempi di raccolta e invio dei dati dei partecipanti.
Da ricordare che l’art. 24 cita l’esistenza di un preciso diritto del professionista: quello di conoscere in tempo reale la sua situazione, in relazione ai crediti ECM effettivamente acquisiti. Allo stesso tempo, l’art. 35 spiega che saranno gli Ordini ed i Collegi (per le professioni normate) - o le Associazioni professionali di riferimento per le professioni non normate ordinisticamente - a rilasciare la certificazione dei crediti, quando il professionista che ne ha necessità mostrerà le attestazioni relative a ogni singolo evento frequentato.
Oppure sarà direttamente l’Ordine a trasmettere la certificazione ai suoi iscritti in regola con il debito, come già avvenuto nei primi mesi del 2014, quando gli Ordini ed i Collegi ricevettero – a conclusione del triennio formativo 2011-2013 - l’elenco delle attestazioni di assolvimento del debito formativo direttamente da COGEAPS.
L’art. 36 indica la possibilità, a cura della Commissione Nazionale, di prevedere deroghe per i liberi professionisti in materia di acquisizione dei crediti. Passaggio a mio personale parere giustissimo, perché al contrario di chi è dipendente pubblico e di chi opera in un settore privato “attento”, per il libero professionista la presenza agli eventi ECM, siano essi residenziali o FAD, è talora un doppio costo: di iscrizione e di mancato introito per un’attività non svolta.
Sarà sicuramente interessante leggere cosa la Commissione Nazionale deciderà in materia di autoformazione (citata all’art 37 in questi termini); oggi sappiamo già che i provider non potranno riconoscere crediti per l’autoformazione.
Con l’art 41 iniziano i passaggi dedicati ai provider ed alle modalità di svolgimento degli eventi, che possono ora essere prodotti e organizzati anche al di fuori del territorio italiano, quando si è registrati come provider nazionali; mentre l’accreditamento nel sistema regionale permette di svolgerli nel territorio di competenza dell’ente accreditante (art. 44).
L’art 10 illustra la composizione della Commissione Nazionale, attribuendo a due sole professioni sanitarie (attraverso i loro Ordini) ben due rappresentanti: si tratta dei Medici e degli Infermieri, con esperti nominati rispettivamente da FNOMeCO ed IPASVI: le altre professioni sanitarie sono rappresentate in misura di uno per le Ostetriche ed i Tecnici di Radiologia. Sempre uno ne hanno Farmacisti, Veterinari, Chimici, Biologi e Psicologi.
Un solo rappresentante, infine, per l’Area delle professioni sanitarie della riabilitazione, uno per l’Area tecnico-sanitaria ed uno per l’insieme dell’Area della Prevenzione.
Quali sanzioni per gli insolventi?
All’art. 21 Ordini, Collegi ed Associazioni professionali vengono incaricati del ruolo di emanare “ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in casi di mancato assolvimento dell’obbligo formativo”; va detto che, non solo nel restante panorama legislativo e contrattuale, ma anche in questa bozza avanzata non c’è traccia di “provvedimenti di competenza”.
Quindi di sanzioni, per ora, non c’è traccia. È però molto vero che possedere crediti ECM nel proprio CV aiuta certamente nel superamento dei concorsi; permette di “scalare” le graduatorie che si basano sui soli titoli (come avviene, ad esempio, per molti bandi a tempo determinato) e rientra in alcune modalità di “scelta”, una volta inseriti nel mondo del lavoro, come le selezioni interne o le schede di valutazione individuale.
Va ricordato che – come spiega l’art.80 - un professionista che partecipa ad un corso Ecm come “ospite” di una qualche ditta, dovrà segnalarlo al provider e soprattutto non potrà assolvere più di un terzo del debito formativo con questa modalità.
Ora la bozza diventerà norma e aspetteremo, a cura della Commissione Nazionale e degli altri organi previsti (Consulta e Comitato Tecnico delle Regioni), indicazioni sul dossier formativo e su altre eventuali novità.
Nell’attesa, l’invito è quello di sempre: scegliere con cura il corso che si intende seguire, cercare di privilegiare quelli con un buon rapporto costo/beneficio, cominciare a pensare ad un proprio progetto formativo globale, nell’attesa dell’arrivo ufficiale di un nostro personale dossier certificato da riempire con attenzione e metodo.
A ben guardare – parere personale - credo che, nonostante i suoi sforzi, il sistema resti ancora un po’ troppo burocraticamente vincolato e vincolante.
Conosco molti Colleghi contenti di fare formazione, altri che la vivono come un’imposizione. Sarebbe bello alleggerire, in qualche modo, l’intero sistema, al fine di avvicinare di più e meglio tutti.
Questo potrebbe essere fatto (perché il margine di fattibilità esiste) dai singoli provider e dai progettisti tecnici degli eventi stessi. L’importante è guardare all’essenza positiva del sistema.
Molti anni fa, in assenza di obblighi, c’era comunque chi partecipava ai corsi di aggiornamento (che esistevano anche allora…): fu allora che imparai il valore del confronto e della permanente possibilità di imparare cose nuove, come una bella, piacevole sorpresa.
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