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Formazione

Novità sulla formazione Ecm dalla conferenza Stato-Regioni

di Francesco Falli

Ancora novità in vista per provider e professionsiti. Dopo l'avvio del triennio formativo 2017-2019, contrassegnato da nuove regole sull'attribuzione dei crediti, arriva sul tavolo della Conferenza lo schema di accordo sul documento: “La formazione continua nel settore salute”. Ne analizziamo i punti salienti dal punto di vista degli infermieri.

I contenuti del nuovo accordo sulla formazione continua in medicina

Siamo alla vigilia di importanti novità per il sistema ECM, il programma italiano di Educazione Continua in Medicina rivolto ai professionisti sanitari.

Sono tante le novità in materia di Educazione Continua in Medicina anche per gli infermieri

Da quando è iniziato il programma, varato con una norma del 1999 (il D. Lgs 229) e poi avviato in pratica il 1/4/2002, sono stati apportati numerosi cambiamenti, il più importante dei quali è stato certamente il transito del sistema di accreditamento e gestione in Agenas, l’Agenzia nazionale per i sevizi sanitari regionali, che lo ha rilevato dal Ministero della Salute.

Questo transito è stato varato il 1/7/2007 con la L. 244/07, che andava a definire un Accordo Stato – Regioni dedicato (applicato nella pratica soltanto nel 2010); ed anche questa volta siamo di fronte a un nuovo Accordo Stato-Regioni per il rinnovo dell’attuale sistema.

In realtà, se osserviamo alcune delle anticipazioni sull’argomento, possiamo trovare alcune cose che oggi sono già vigenti. Ad esempio, abbiamo letto che gli eventi con meno di 100 partecipanti avranno una maggior considerazione in termini di crediti, rispetto alla regola di un credito rilasciato per ogni ora di attività formativa. In un certo senso questo avviene da sempre, perché se la platea dei discenti supera la soglia dei 100, si ha una penalizzazione sul numero dei crediti erogati.

Per quanto riguarda i provider, era già cambiato qualcosa con l’arrivo del nuovo anno: fino al 31 dicembre 2016, il calcolo dei crediti ECM veniva assegnato in automatico da una precisa funzione della pagina web del sistema di accreditamento e su questo algoritmo il provider aveva alcuni margini di intervento in diretta.

Dal 1° gennaio 2017 la funzione è disabilitata ed il numero di crediti assegnati viene emesso con un minore margine di azione del provider; i concetti di attribuzione, tuttavia, sono più o meno sempre quelli classici: viene cioè considerata la durata dell’evento, il numero dei discenti, la presenza o meno di passaggi pratici e di parti interattive nel corso della formazione.

Abbiamo inoltre letto che sono previsti controlli e verifiche in sede di evento, ed anche questo era già stato programmato fin dai primissimi mesi di avvio del programma; in aggiunta viene rimarcato il ruolo di Co.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie - che già da anni è attivo e che rappresenta la banca dati che raccoglie i crediti acquisiti dai discenti, una volta inviati dai provider (che devono adempiere a questo obbligo tassativamente entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento).

Compilando il dossier formativo si ottiene un bonus

Le vere novità, a parere di chi scrive, sono rappresentate dal Dossier Formativo, una sorta di progetto che ogni singolo professionista andrà a stilare al fine di guidare la propria formazione continua, orientandola alle sue necessità professionali.

A quanto si legge, ciò potrà essere fatto all’inizio di ogni triennio formativo e il professionista dovrà indicare il proprio settore di specialità.

L’obiettivo è quello di transitare da un ottenimento dei crediti basato sulla quantità, ad un percorso basato sulla qualità dei crediti stessi: interessante - e certamente molto apprezzabile - ma una riflessione sorge istantanea in chi, come lo scrivente, ricorda il mancato riconoscimento delle specializzazioni dei professionisti sanitari, almeno per quelli diversi dalla categoria medica, Infermieri su tutti.

Esattamente come un Medico pediatra, che preparerà un dossier su temi in prevalenza dedicati al neonato ed al bambino, così dovrebbe fare un Infermiere delle cure domiciliari, cercando di inserire eventi formativi del settore. Al momento, in assenza dei riconoscimenti normativi necessari per parlare di infermieri specialisti (già previsti dalla Legge 43/2006), sembra piuttosto complicata questa parte, nella sua applicazione pratica e operativa.

Ma lo spirito e il senso del Dossier sono certamente positivi, vanno in una direzione di affinamento e di sviluppo del percorso di formazione continua che, inizialmente - e per certi versi ancor oggi - è stato talvolta vissuto come un accumulo di “punti”.

Il professionista sanitario, infine - e questo è certamente un dato assai interessante - potrà aderire al Dossier (cioè: stilarlo, nelle forme e modalità che verranno comunicate) su base volontaria e non obbligatoria: la programmazione comporterà l’ottenimento di un bonus di 30 crediti.

Di questi 30, solo 10 crediti saranno validi per il triennio 2017/2019, mentre gli altri 20 transiteranno per il triennio 2020/2022, se soddisfatte almeno queste condizioni principali:

  • la costruzione del Dossier;
  • la congruità con il profilo indicato nel Dossier;
  • la coerenza del 70% tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato dal professionista.

Altro aspetto che suscita interesse – e che riguarda esclusivamente i progettisti di eventi - è la sanzione rivolta ai provider, legata alle violazioni del percorso di gestione degli eventi stessi: le sanzioni potrebbero giungere alla sospensione della “licenza” di provider, un’eventualità comunque già prevista anche con le attuali regole, ma più dettagliata in questo progetto di rinnovo.

La questione del debito formativo

Infine, alcune novità di dettaglio, inclusa una buona notizia pratica per tutti quei professionisti sanitari che, nel corso dell’ultimo triennio, non hanno raggiunto i 150 crediti, riportati come il debito formativo da colmare.

Andiamo con ordine: in precedenza si indicava (la fonte naturalmente è sempre Agenas) un limite minimo di 25 crediti annui e di 75 come tetto massimo. Questi paletti vengono rimossi e quindi possiamo avere anche l’acquisizione dei 150 crediti nel triennio di riferimento (2017-2019, quello appena iniziato) in forma più elastica (nulla cioè vieta, ad esempio, di ottenerne solo 15 quest’anno ed i restanti 135 nei prossimi due anni).

C’è, infine, un’ulteriore novità che a chi scrive appare leggermente contradditoria e di non semplicissima applicazione.

Nella riunione del 13/12/2016, la Commissione Nazionale ECM ha concesso una proroga a chi non ha soddisfatto il debito formativo. E fin qui, tutto bene ed anche, come dire, è certamente gradita la novità.

Entrando nel dettaglio, si nota che per tutto il 2017 si potrà recuperare fino al 50% del debito previsto per il triennio 2014/2016: quindi, se ho ottenuto soltanto 90 crediti, posso acquisire i mancanti 60 in questo 2017.

Ma sempre in questa riunione, è stato anche deliberato una sorta di "premio fedeltà" a chi ha rispettato il programma ECM nel triennio concluso, nella misura di:

  • 30 crediti di bonus per chi ha ottenuto da 121 a 150 crediti;
  • 15 crediti di bonus per chi ha ottenuto da 80 a 120 crediti, sempre nel triennio 2014/2016.

Volendo sempre cercare di trasferire nella pratica le questioni teoriche, immaginiamo che io sia riuscito a frequentare eventi, nel precedente triennio, per un totale di 94 crediti ECM: ora, devo considerarmi come un professionista in parte inadempiente, che deve perciò recuperare i 56 crediti mancanti, o come un professionista virtuoso che, poiché si colloca nella fascia “da 80 a 120” ha diritto a 15 crediti di bonus per il triennio appena partito?

Certo, posso essere entrambe le cose, ma sinceramente questo passaggio appare un po’ curioso: se si è invitati a recuperare ciò che manca (vedi i punti patente di guida), appare difficile considerarsi in difetto, quando – contestualmente- si è “premiati” per lo stesso punteggio.

Detto ciò, analizzeremo in un prossimo articolo le novità che verranno indicate con la riunione fissata per il 25 gennaio e soprattutto torneremo sul rapporto in essere, non di rado difficile, con l’impianto del progetto ECM: rapporto che non sempre è ostico per la volontà del professionista sanitario.

Appare certamente importante che, fra le dichiarazioni che sostengono e motivano questo Accordo Stato-Regioni, si trovi il tentativo di eliminare una parte di burocrazia (cosa che interessa i provider) e la volontà di alzare la qualità dell’offerta formativa: una doppia motivazione, certamente da condividere.

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