Il primo comma dell’art. 39 della Costituzione Italiana sancisce la libertà di organizzazione sindacale. I CCNL dei vari comparti (sanità, scuola, enti locali, ecc.) disciplinano invece, al loro interno, le misure a sostegno dell’attività sindacale, tra le quali il diritto di fruire di permessi sindacali. Il permesso sindacale può essere retribuito o non retribuito ed il periodo trascorso in permesso sindacale viene equiparato, a tutti gli effetti, all’orario di servizio.
Cosa sono i permessi sindacali e chi può richiederli
Il permesso sindacale è un particolare permesso concesso a coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità all’interno dell’organizzazione sindacale e prevede la possibilità di fruire della giornata di lavoro retribuita per assentarsi dal lavoro e svolgere attività inerenti il proprio mandato sindacale, come ad esempio partecipare a trattative, riunioni o congressi di natura esclusivamente sindacale.
Il permesso sindacale può essere retribuito o non retribuito ed il periodo trascorso in permesso sindacale viene equiparato, a tutti gli effetti, all’orario di servizio.
Ogni organizzazione sindacale ha due monti ore di permessi da concedere ai propri iscritti, uno della RSU e uno dell’organizzazione sindacale stessa.
Monte orepermessi sindacali
Monte ore RSU
Monte ore organizzazione sindacale
Calcolato sulla base della rappresentatività globale in RSU. Questo significa che più voti ottiene un sindacato alle elezioni RSU, maggiore è il monte ore di permessi assegnati e maggiore è quindi la rappresentatività che può avere in corso di trattative. Le ore di questo monte ore sono destinate ai componenti della RSU
Prevede un tetto massimo di ore ripartite a livello aziendale, provinciale o regionale, previsto dalla confederazione o organizzazione sindacale. Il monte ore totale è definito in rapporto al numero di deleghe (ovvero iscritti) di ciascun sindacato
I dirigenti sindacali e i componenti delle RSU hanno diritto anche a permessi sindacalinon retribuiti (otto giorni all’anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale.
Inoltre, le associazioni sindacali hanno anche ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per consentire ai dirigenti sindacali la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
Per poter fruire di questi permessi è necessario che le associazioni sindacali rappresentative comunichino alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali che hanno diritto di fruire dei permessi.
Ogni organizzazione sindacale è responsabile del controllo dell’effettivo e del corretto utilizzo del permesso sindacale, al fine di prevenire un uso improprio dello stesso.
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