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Pubblico Impiego

Congedo maternità per intero dopo il parto, ok dell'Inps

di Corradino Ignelzi

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La donna in gravidanza, con la Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) in vigore dal primo gennaio 2019, ha anche la possibilità di lavorare fino al giorno presunto del parto e fruire del congedo di maternità obbligatoria nei cinque mesi successivi al parto ma non essendoci stata una specifica dell’INPS che ne ufficializzi l’introduzione, tale legge non è potuta essere operativa. La circolare INPS del 12 dicembre 2019 numero 148 sblocca tale procedimento e ne dà nuovamente le istruzioni per accedervi.

Maternità sempre più flessibile: come richiedere il congedo

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e autonome durante la gravidanza e dopo il parto. In alcuni casi il congedo di maternità è riservato anche alle disoccupate.

La domanda per il congedo di maternità (e paternità) può essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale dell’INPS, tramite il Patronato oppure tramite il Contact center.

Deve essere inoltrata nel corso del settimo mese di gestazione con allegata, in formato digitale, la certificazione di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o un medico competente, che dovrà “attestare esplicitamente l'assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta”.

La Legge 145/2018 permette alla donna lavoratrice una notevole flessibilità di astensione dal lavoro che va da due mesi prima del parto e tre mesi di maternità, un mese prima del parto e quattro mesi di maternità e lavorare fino al momento del parto e cinque mesi di maternità.

La circolare specifica anche che se il parto è avvenuto dopo la data presunta, la differenza dei giorni tra la data presunta e il parto “sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi".

Inoltre, se tra il settimo e il nono mese di gravidanza sopraggiunge una malattia, questa "comporta l'impossibilità di avvalersi dell'opzione" e specifica anche che inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

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