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Pubblico Impiego

Lavoro agile

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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Il lavoro agile è una possibile modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, individuata dall’azienda e per la quale sono previsti specifici requisiti organizzativi e tecnologici. Il lavoro agile, così come indicato nel Ccnl Sanità 2019-2021, mira a migliorare i servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, garantendo l’equilibrio di tempi di vita e di lavoro.

Ccnl Sanità: com’è normato il lavoro agile

In modalità lavoro agile il dipendente ha gli stessi obblighi che nel lavoro in ufficio, in particolare riguardo all’orario di lavoro.

Il lavoro agile è stabilito con un accordo fra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione viene eseguita in parte all’interno del locale dell’azienda e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro dei limiti di durata giornaliera e settimanale.

Per assicurare la protezione dei dati trattati, l’azienda concorda con il lavoratore i luoghi in cui è possibile svolgere l’attività; inoltre, il lavoratore deve accertarsi che siano garantite le condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, la dotazione informatica e tutte le precauzioni per garantire la riservatezza dei dati.

Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro. Ad esclusione dei diritti del lavoratore non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva gli stessi diritti ed obblighi del lavoro in presenza, compreso il trattamento economico, che non deve essere inferiore.

Al dipendente sono inoltre garantite le stesse opportunità di progressione di carriera, di progressioni economiche, di incentivi di performance e di iniziative formative.

Accesso al lavoro agile

L’adesione al lavoro agile deve essere consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, a tempo parziale o pieno, determinato o indeterminato. L’azienda individua le attività che possono essere svolte in lavoro agile, da cui sono comunque esclusi i lavori a turni, e quelli che richiedono l’utilizzo di strumenti o documentazione non disponibili da remoto.

Quando l’azienda concede il lavoro agile, deve garantire la conciliazione delle esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori, con l’obiettivo di migliorare il servizio pubblico. Il lavoratore ha l’obbligo di garantire gli stessi livelli prestazionali delle attività in presenza.

Accordo individuale

L’accordo è individuale e deve prevedere questi elementi:

  • Durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato)
  • Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e quelle da svolgere a distanza
  • Modalità di recesso (con un preavviso di almeno 30 giorni)
  • Ipotesi di giustificato motivo di recesso
  • Tempi di riposo non inferiori a quelli previsti in presenza
  • Modalità di esercizio del potere e del controllo da parte del datore di lavoro
  • Impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate sulla salute e la sicurezza del lavoro agile

L’accordo può essere rescisso in caso di giustificato motivo.

Articolazione della prestazione

La prestazione può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:

  • Fascia di contattabilità, nella quale il dipendente è contattabile sia telefonicamente che via mail. Questa fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro. In questa fascia il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari come, ad esempio, i permessi per motivi personali
  • Fascia di inoperabilità, in cui il dipendente non può erogare alcuna prestazione. Comprende il riposo di 11 ore consecutive

Nelle giornate in cui viene prestato lavoro agile, non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, o lavoro svolto in condizioni di rischio. In caso di problematiche di tipo tecnico o informatico, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al dirigente e quest’ultimo, se le condizioni persistono, può decidere di richiamare il dipendente in presenza. Per esigenze particolari, il dipendente può essere richiamato in sede, con comunicazione effettuata in tempo utile, almeno il giorno prima.

Formazione nel lavoro agile

Sono previste iniziative formative per formare il personale che deve svolgere lavoro agile. La formazione ha l’obiettivo di formare il personale all’utilizzo delle piattaforme e degli altri strumenti, per rafforzare il lavoro in autonomia, la collaborazione e la condivisione di informazioni.

Lavoro da remoto

Il lavoro da remoto è una tipologia di lavoro eseguita in un altro luogo, purché idoneo, ma diverso dalla sede in cui è normalmente assegnato il dipendente. Il lavoro da remoto è realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici messi a disposizione dell’azienda e può essere svolto nelle seguenti forme:

  • Telelavoro domiciliare (al domicilio del dipendente)
  • Altre forme di lavoro a distanza

In questa tipologia di lavoro, il dipendente ha gli stessi obblighi che nel lavoro in ufficio, in particolare riguardo all’orario di lavoro. Sono garantiti gli stessi diritti su riposi, pause, permessi e trattamento economico.

L’azienda concorda il luogo in cui viene prestata l’attività lavorativa e ne verifica l’idoneità, anche in relazione al rischio di infortuni. Anche in caso di telelavoro domiciliare, l’azienda concorda con il lavoratore i tempi e le modalità di accesso al domicilio per effettuare le verifiche.

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