Pubblico Impiego
Undici ore di riposo tra un turno e l’altro, tempo divisa e passaggio di consegne, straordinari e pronta disponibilità. Tutto quello che c’è da sapere sull’orario di lavoro del dipendente pubblico. Ecco una guida completa secondo il Ccnl Sanità 2019-2021.
L’orario di lavoro del dipendente pubblico in Sanità
L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali, articolate in base alla funzionalità del servizio e agli orari di apertura (ad esempio sarà articolato sulle 24 ore qualora si tratti di un reparto di degenza ordinaria, oppure sulle 12 ore se è un servizio ambulatoriale/day hospital).
Il dipendente deve effettuare da un minimo di 28 ore ad un massimo di 44 ore settimanali; qualora il lavoro sia articolato in turni, deve essere garantito il riposo per il recupero psico–fisico.
In base alla tipologia di servizio, il lavoro può essere articolato in turni sulle 12 o sulle 24 ore.
Se l’orario di lavoro è articolato su sei giorni, l’orario giornaliero è di 6 ore.
Se l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni, l’orario giornaliero è di 7 ore e 12 minuti.
Obiettivi dell'orario di lavoro
L’orario di lavoro ha come obiettivi:
- Ottimizzare le risorse
- Migliorare la qualità del servizio
- Essere funzionale all’utenza come orari di apertura, anche al fine di ridurre le liste d’attesa
- Migliorare i rapporti con le altre strutture e amministrazioni
- Erogare servizi anche pomeridiani in base alle esigenze dell’utenza
- Conciliare i tempi di vita e di lavoro
- Distribuire in maniera equa i carichi di lavoro
Il decreto legislativo 66/2003 prevede che ad ogni dipendente venga assicurato un riposo di 24 ore continuative ogni settimana; qualora questo non sia possibile per esigenze o problematiche di servizio, il dipendente ha diritto a un riposo di due giorni consecutivi in 14 giorni.
Il turno di lavoro deve essere formalizzato entro il giorno 20 del mese precedente.
Per i dipendenti in condizioni di svantaggio personale, sociale o famigliare, con figli minori di 12 anni e con genitori entrambi turnisti, deve essere previsto un impiego flessibile purché compatibile con l’organizzazione.
Se la prestazione giornaliera è superiore alle 6 ore, il dipendente ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psico-fisiche e per consumare il pasto. La durata e l’articolazione della pausa deve essere messa in relazione alla disponibilità dei servizi di ristoro.
L’osservanza dell’orario di lavoro viene accertata da controlli automatici. Qualora il dipendente entri in ritardo, ha l’obbligo di recuperare il debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo. Se questo non avviene, il dipendente ha diritto alla decurtazione della retribuzione.
Riposo di 11 ore
Il lavoratore ha diritto ad un riposo continuativo tra un turno e l’altro di almeno 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.
Le riunioni e la formazione sospendono il riposo giornaliero. Il recupero del riposo non fruito, al fine del raggiungimento delle 11 ore, deve avvenire subito dopo il servizio effettuato. Nel caso questo non fosse possibile, le ore di mancato riposo devono essere fruite nei successivi tre giorni fino al raggiungimento delle 11 ore.
Cambio divisa e passaggio di consegne
Se l'operatore, per la sua attività, deve indossare la divisa per svolgere la prestazione, il dipendente ha diritto al riconoscimento del cambio divisa fino ad un totale di 10 minuti, tra entrata e uscita, purché risultino dalle timbrature.
Nel caso di servizi sulle 24 ore, il dipendente ha diritto al riconoscimento del tempo di passaggio di consegne fino a 15 minuti successivi che comprendono vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultino dalle timbrature.
Pronta disponibilità
Per pronta disponibilità si intende la reperibilità immediata del dipendente a raggiungere la sede di lavoro nel minor tempo possibile.
I turni in pronta disponibilità sono previsti nelle U.O. che non sono aperte sulle 24 ore, ma che possono svolgere la loro attività su chiamata, anche durante la notte o i giorni festivi. Sono previsti anche nei servizi in cui è necessario affrontare situazioni di emergenza (es. emodinamica, sala operatoria, angiografia, trasporti urgenti in ambulanza).
Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando il personale della stessa unità operativa. Va limitato:
- Ai turni notturni
- Ai giorni festivi
e va sempre e comunque garantito il riposo settimanale. Nel caso in cui la pronta disponibilità ricada in un giorno festivo al lavoratore spetta, su richiesta, una giornata di riposo compensativo.
Le ore in pronta disponibilità vengono retribuite come orario straordinario. La pronta disponibilità ha una durata di norma di 12 ore e dà diritto ad un’indennità oraria di 1,80 €.
Se la pronta disponibilità interrompe il riposo delle 11 ore, il dipendente ha diritto al completamento delle ore di riposo. Se questo non è possibile, le ore non fruite devono essere fruite in un’unica soluzione entro 3 giorni, fino al completamento delle 11 ore.
Non possono essere effettuati più di 7 turni al mese. Il personale amministrativo non può effettuare turni in pronta disponibilità.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide di norma con la domenica. Al dipendente spettano 52 riposi all’anno, indipendentemente dall’articolazione oraria. Se il riposo non può essere effettuato di domenica, deve essere fruito entro la settimana successiva. Il riposo non è remunerabile e il dipendente non può rinunciarvi.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono che coincidono con la domenica o con il sabato (nel caso di personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni) non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nel caso in cui il dipendente abbia un’articolazione di lavoro su cinque giorni e l’attività venga prestata in un giorno feriale non lavorativo, ha diritto, su richiesta, ad un riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Al dipendente spetta un riposo ogni 7 giorni o, se questo non è possibile, 2 riposi entro 14 giorni.
Lavoro notturno
I dipendenti che lavorano a turni sulle 24 ore sono di norma chiamati a svolgere il lavoro notturno. Qualora il dipendente si trovi in condizioni di salute tali da non renderlo idoneo al lavoro notturno accertate dal medico competente, il dipendente può essere ricollocato in un servizio diurno.
Straordinari
Il lavoro straordinario deve essere una condizione eccezionale e non può essere utilizzato come normale fattore di programmazione del lavoro. Lo straordinario è autorizzato dal dirigente o dal responsabile, tranne nei casi di urgenza in cui non è possibile richiedere l’autorizzazione preventiva.
Il lavoro straordinario non può superare le 180 ore annuali. Il limite può essere eventualmente aumentato del 5%, fino ad un massimo di 250 ore. In alternativa al pagamento il dipendente può richiedere un riposo compensativo che può essere concesso, compatibilmente con le esigenze organizzative, entro 4 mesi.
Il dipendente ha diritto:
- Ad una maggiorazione del 15% se il lavoro straordinario è effettuato di giorno
- Ad una maggiorazione del 30% se il lavoro straordinario è effettuato nei giorni festivi o in orario notturno
- Ad una maggiorazione del 50% se il lavoro straordinario è effettuato nei festivi notturni
Banca delle ore
Il dipendente che matura lavoro straordinario, ha diritto ad accumulare le ore in una banca delle ore. Nella banca delle ore confluiscono le ore eseguite in straordinario e devono essere utilizzate entro l’anno successivo a quello in cui vengono maturate.
Coloro che ne richiedono il pagamento, devono effettuare una richiesta entro il 15 novembre dell’anno in corso. Le ore possono essere richieste come riposo compensativo o retribuite. L’utilizzo delle ore come riposi deve essere concordato con il responsabile del servizio.
matteo franco
3 commenti
pagamento ore in banca ore
#11
per un infermiere dipendente pubblico turnista ogni ora in banca ore quanto vale netta quando viene pagata?