Il trasporto di un malato in ambulanza è effettuato gratuitamente nei casi di emergenza (costo a carico del SSR), ma esistono dei casi, normati regione per regione, in cui viene addebitato al cittadino un costo che si diversifica a seconda delle situazioni. Anche in occasione dei trasporti cosiddetti secondari, ad esempio, può essere prevista la compartecipazione al pagamento del trasporto in ambulanza da parte del cittadino.
Trasporto in ambulanza: quando si paga e quando no, caso per caso
Paziente trasportata in ambulanza
Per quanto riguarda l’urgenza, quando si viene trasportati in ambulanza il costo di tale trasporto è a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) solamente nel caso in cui le condizioni cliniche dell’utente non consentano il trasporto con altri mezzi.
Esistono dunque alcuni casi, normati da ciascuna Regione, in cui viene addebitato al cittadino un costo che si diversifica a seconda se sia uscita un’ambulanza o addirittura l’automedica .
I seguenti sono alcuni esempi di casi in cui è richiesto al cittadino soccorso la compartecipazione al pagamento (Allegato A del Bur n. 71 del 20 settembre 2011, Regione Veneto):
Qualora dalle verifiche cliniche successive alla chiamata risulti che non sussistevano condizioni di emergenza-urgenza e che l'utente ha riferito una situazione diversa da quella reale al fine di ottenere l'invio dell'ambulanza, anche qualora l'utente non potesse viaggiare con mezzo diverso dall'ambulanza;
qualora l'intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell'utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente;
qualora la chiamata sia originata da un’assunzione incongrua di alcool, tale da non richiedere alcun trattamento sanitario e l’utente non sia affetto da altre patologie concomitanti che giustifichino l'intervento di soccorso;
qualora un utente rifiuti il trasporto in ambulanza e successivamente richieda nuovamente l’invio della stessa, nel cui caso è posto a suo carico l’onere del secondo intervento;
in caso di richiesta di soccorso generata da sistemi di allarme automatico, quali ad esempio quelli collegati a sensori d’urto degli autoveicoli, qualora non vi sia effettiva necessità di soccorso e l’utente non contatti tempestivamente la Centrale Operativa 118 per annullare l’allarme.
Com'è fatta un'ambulanza e quali tipologie esistono
L’ambulanza, in base al suo utilizzo, può essere fondamentalmente di tre tipologie: da trasporto, da soccorso e da soccorso avanzato.
Le ambulanze che quotidianamente percorrono le nostre strade devono rispondere a degli standard molto stretti e dettagliati, derivanti da normative regionali, nazionali ed europee. Tali normative vengono costantemente aggiornate al fine di garantire che il trasporto del paziente e dell’equipaggio venga effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
Trasporti secondari in ambulanza
Altro caso in cui è presente una normativa che disciplina la compartecipazione o meno del paziente al trasporto in ambulanza è quello dei cosiddetti trasporti secondari , ovvero quelle tipologie di trasporti che non rientrano nei caratteri dell’urgenza ma che impongono lo spostamento del paziente in ambulanza a causa dell’impossibilità di utilizzare mezzi differenti.
Tali trasporti si possono distinguere in due categorie: da ospedale a ospedale oppure da ospedale a domicilio e viceversa .
Ambulanza e trasporti interospedalieri
Per quanto riguarda il primo caso, i trasporti interospedalieri sono garantiti dal SSR nei casi in cui ci sa una necessità di prestazione da eseguirsi in continuità di ricovero e non erogabile dalla struttura di degenza oppure una mancanza di posto letto nell’ospedale inviante.
Qualsiasi trasporto ad altra struttura ospedaliera che non sia disposto per motivi clinici dal medico curante e venga richiesto dall'utente o dai suoi familiari è sempre a carico dell’utente .
In questa fattispecie sono compresi i casi di trasferimento al di fuori della Regione di residenti in altre regioni per avvicinamento al domicilio.
Ambulanza e trasporti da domicilio a struttura ospedaliera o viceversa
Per quanto riguarda i trasporti da domicilio a struttura ospedaliera (e viceversa) , la normativa prevede che tale servizio sia a carico del SSR solo per gli utenti allettati o comunque non deambulanti e non trasportabili con altro mezzo che si trovano nelle seguenti condizioni:
prestazione nei 30 giorni successivi ad un ricovero ospedaliero;
pazienti affetti da neoplasia per l'esecuzione di un ciclo chemio o radio-terapico;
pazienti in assistenza domiciliare integrata (ADI);
pazienti con particolari condizioni di disagio socio-economico;
pazienti degenti in RSA convenzionate su posto letto autorizzato, solo per l'effettuazione di prestazioni che non richiedono particolari dotazioni strumentali ed essendo lo specialista ospedaliero impossibilitato ad eseguire la prestazione in loco;
pazienti degenti in RSA gestite direttamente dall’Azienda ULSS (ex Ospedali Psichiatrici);
pazienti degenti presso Hospice e strutture per stati vegetativi permanenti e per mielolesioni.
Qualsiasi altra tipologia di trasporto che non rientri in questa casistica è a carico dell’utente, il quale potrà avvalersi di ambulanze appartenenti ad associazioni presenti sul territorio oppure ad ambulanze facenti capo all’azienda sanitaria di appartenenza, la quale può svolgere tali servizi ponendo la tariffa prevista dal tariffario regionale a carico dell'utente, ma che non è tenuta a garantirli qualora non avesse disponibilità di mezzi.
Bibliografia
D.M. n. 553 del 17 dicembre 1987. Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze
D.M. n. 487 del 20 novembre 1997. Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali
PrRN 1789. Normativa sui veicoli medicali e loro equipaggiamenti – Autoambulanze
Allegato A della L.R. Regione Marche n. 36 del 30 ottobre 1998 (Sistema di Emergenza sanitaria)
Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario
Allegato A del Bur n. 71 del 20 settembre 2011, Regione Veneto. Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario.
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