Pubblico Impiego
Per infortunio in itinere si intende quello intervenuto nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa; a proposito di tragitto l’INAIL specifica: il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione di viabilità
. In caso di infortunio in itinere il lavoratore deve avvisare o far avvisare il proprio datore di lavoro. In base alla gravità dell’infortunio, l’assicurato può recarsi al medico dell’azienda, recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino o rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale.
Cos’è l’infortunio in itinere
Ogni giorno milioni di lavoratori affrontano tragitti più o meno lunghi, con mezzi privati o pubblici, per recarsi nel posto di lavoro, rischiando a volte anche la propria incolumità a causa di incidenti.
Fonti INAIL riferiscono di 101.537 infortuni in itinere nel 2017, di cui 71.494 con mezzi di trasporto e 30.043 senza mezzo di trasporto.
Per infortunio in itinere si intende quello intervenuto nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa.
A proposito di tragitto l’INAIL specifica: il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione di viabilità.
Luogo di lavoro
Per luogo di lavoro si intende sia il luogo dove l’assicurato presta abitualmente la propria attività lavorativa, sia ogni altro luogo dove il lavoratore deve recarsi per ragioni lavorative.
Sono inoltre considerabili “luoghi di lavoro”:
- il luogo dove viene svolta l’attività formativa
- il luogo dove avviene la consegna degli “attrezzi” di lavoro
- ogni luogo in cui l’assicurato si reca su disposizione del datore di lavoro
- ambulatorio INAIL per le visite di controllo
Infortunio in itinere e criteri per l’indennizzo
Relativamente al diritto di essere indennizzato deve però concretizzarsi almeno uno dei seguenti criteri:
- Criterio spaziale: nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’assicurato l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla sua abitazione
- Criterio temporale: nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili alla seconda
- Criterio liberale: necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della facoltà del lavoratore di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro.
Quando è tutelato l’infortunio in itinere
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate, è tutelato l’infortunio in itinere occorso alle persone assicurate che si verifica:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Casi di deviazioni o interruzioni
Riguardo le interruzioni o deviazioni effettuate dal lavoratore, l’infortunio è tutelato nei casi in cui si sia attuata una direttiva del datore di lavoro o per necessità (causa di forza maggiore, esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti).
Sono ulteriormente tutelate le deviazioni e/o interruzioni dovute a:
- malore
- viabilità interrotta
- maltempo
- esigenze familiari
- soccorso in caso di incidente o altro
Qual è il percorso normale
Per ciò che attiene la cosiddetta “normalità del percorso”, negli ultimi anni l’INAIL ha emanato norme molto più stringenti:
- il normale percorso generalmente coincide con il percorso più breve e diretto
- il percorso più lungo e meno diretto può essere invece giustificato solo da particolari condizioni di viabilità (traffico, lavori in corso, ecc.)
- il percorso può, inoltre, avvenire a piedi, con mezzi pubblici, con mezzo di trasporto privato purché necessitato o percorsi misti (in parte a piedi, in parte con altri mezzi).
Quando può essere utilizzato il mezzo privato
Ai fini dell’indennizzo, l’utilizzo del mezzo privato si considera giustificato quando:
- non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro
- non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro. Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un’ora per tragitto, deve avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile
- i tempi di attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici dovessero rendere troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia
- è notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro. L’uso del mezzo privato è giustificato per distanze superiori a 1 Km da percorrere a piedi per ogni tragitto.
Infortunio in itinere, quando è esclusa la tutela
Sono esclusi dalla tutela gli eventi derivanti da rischio elettivo (quelle situazioni nelle quali il lavoratore si viene a trovare per scelta puramente arbitraria, diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti la normale attività):
- deviazioni o soste effettuate per esigenze personali
- deviazioni effettuate per scelta del lavoratore
- violazione del codice della strada
- eventi cagionati da abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni
- conducente sprovvisto di regolare abilitazione di guida.
Cosa fare in caso di infortunio in itinere
Il lavoratore deve avvisare o far avvisare il proprio datore di lavoro. In base alla gravità dell’infortunio, l’assicurato può recarsi al medico dell’azienda, recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso dell’ospedale più vicino o rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale.
In tutti i casi al lavoratore dovrà essere rilasciato il certificato medico nel quale saranno presenti la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro; la trasmissione del certificato al datore di lavoro avverrà esclusivamente per via telematica.
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