La sanità pubblica e la sanità privata sono molto diverse fra loro, non solo per i servizi e le prestazioni che possono fornire agli utenti, ma anche per il trattamento (non solo economico) previsto per i dipendenti: gli infermieri che operano nel pubblico hanno infatti un CCNL che differisce in numerosi aspetti da quello degli infermieri che operano del privato. Esiste infatti un contratto collettivo nazionale del lavoro per la sanità privata ed un contratto collettivo nazionale del lavoro per la sanità pubblica. Vediamo schematizzate le principali differenze e analogie in termini di diritti e doveri del dipendente.
CCNL pubblico e privato a confronto su diritti e doveri del dipendente
Prima di cominciare ad evidenziare differenze e analogie tra i due contratti, è fondamentale ricordare che mentre il CCNL della sanità pubblica rimanda alla contrattazione decentrata (ovvero aziendale) poche tematiche, il CCNL della sanità privata lascia invece più libertà decisionale e organizzativa ai singoli enti.
L'assunzione del lavoratore per l'impiego nel privato viene effettuata con chiamata diretta (su richiesta del dipendente) secondo le disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato.
In alcune (rare) realtà si accede previo concorso pubblico.
se il lavoro è articolato su 5 giorni l’orario giornaliero è di 7 ore e 12 minuti
se è articolato su 6 giorni l’orario di lavoro è di 6 ore al giorno.
Monte ore minimo di 28 ore e massimo di 44 ore nella settimana.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
L'orario di lavoro nel privato è di:
36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4)
38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione.
Monte ore minimo di 28 ore e massimo di 44 ore nella settimana.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
Part-time
Il part-time nel pubblico viene concesso secondo una programmazione annuale del fabbisogno di personale e su richiesta del dipendente per esigenze personali.
Viene costituito al momento dell’assunzione, o per trasformazione durante il periodo di lavoro su richiesta del dipendente.
L’amministrazione può decidere di pubblicare un bando con relativa graduatoria per assegnare le priorità.
La percentuale dei lavoratori part–time non deve superare il 25%.
Può essere effettuato:
Part time orizzontale
Part time verticale
Part time misto
Il part-time nel privato viene costituito o al momento dell’assunzione o su richiesta dei dipendenti.
La percentuale di lavoratori part–time non deve superare il 25%.
Può essere effettuato:
Part time orizzontale
Part time verticale
Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale.
Qualora non sia possibile, devono essere assicurati 2 giorni consecutivi in 15 giorni
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non può essere monetizzato
Partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento facoltativo (8 giorni all’anno)
Lutto (3 giorni)
Motivi personali (3 giorni all’anno senza obbligo di giustificativo)
Matrimonio (15 giorni consecutivi)
Donazione di sangue
Presenza in tribunale (3 giorni all’anno, purché inerente causa di lavoro)
Seggi elettorali
3 giorni per visite mediche o esami
Permessi retribuiti per:
Matrimonio (15 giorni consecutivi)
Sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse
Lutto (5 giorni)
Donazione di sangue
Seggi elettorali
Gravi motivi famigliari (massimo 5 giorni)
Documentata grave infermità del coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado (3 giorni all’anno)
Permessi non retribuiti per:
Partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Se la struttura sanitaria, per sua necessità, invia il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno presentare risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi
Comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi)
Permessi orari
Il dipendente può assentarsi su richiesta e previa autorizzazione del responsabile di unità operativa.
I permessi non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero
I permessi non possono superare le 36 ore annue
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo; in caso di mancato recupero, si procede alla proporzionale decurtazione della retribuzione
Al dipendente possono essere concessi dall'Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda.
I permessi non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero
I permessi non possono superare le 36 ore annue
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo; in caso di mancato recupero, si procede alla proporzionale decurtazione della retribuzione
conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi in un triennio (eventuali altri 18 mesi in caso di grave malattia)
Trattamento economico:
primi 9 mesi: intera retribuzione fissa mensile
successivi 3 mesi: 90% della retribuzione
successivi 6 mesi: 50% della retribuzione
Per gli eventuali altri 18 mesi di proroga, il dipendente non viene retribuito
Conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi in un quadriennio.
I 18 mesi diventano 20 se c’è la ricaduta della stessa malattia con prolungato ricovero ospedaliero.
Se al termine dei 20 mesi il dipendente è ancora ricoverato, può richiedere 3 mesi di aspettativa non retribuita.
Trattamento economico:
100% per i primi 12 mesi in un quadriennio
Infortuni
Conservazione del posto di lavoro fino ad un massimo di 18 mesi, prorogabili ad altri 18 in caso di condizioni particolarmente gravi.
Per tutto il periodo spetta la normale retribuzione
100% della retribuzione per i primi 12 mesi in un quadriennio
Formazione e diritto allo studio
Sanità pubblica
Sanità privata
Formazione
Partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento facoltativo (8 giorni all’anno).
Congedi specifici per la formazione, riservati al dipendente con almeno 5 anni di anzianità di servizio nella stessa U.O. e stessa azienda, riservati al 10% del personale
Permessi retribuiti per partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza:
fino al 12% del personale dell'area sanitaria ed assistenziale inquadrato nelle categorie A e B
fino all'8% del restante personale, con esclusione di quello medico, globalmente inquadrato
Diritto allo studio
150 ore massime annue individuali, destinate al 3% del personale in servizio.
Retribuite e assegnate per seguire un corso di studio universitario, post-universitario, di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale che rilasci un titolo professionale
150 ore masisme individuali destinate al 3% del personale in servizio.
Le ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo
Non sono invece retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti
Lavoro straordinario e indennità
Sanità pubblica
Sanità privata
Lavoro straordinario
Non possono essere superate annualmente le 180 ore di straordinario
In condizioni eccezionali il limite può essere portato a 250 ore annuali
Maggiorazione del 15% per lavoro straordinario diurno
Maggiorazione del 30% per lavoro straordinario nei giorni festivi e in orario notturno Maggiorazione del 50% per lavoro straordinario prestato in orario notturno e festivo
Non possono essere superate annualmente le 180 ore di straordinario
Il lavoro straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.
Trattamento economico dello straordinario:
Maggiorazione del 20% per lavoro straordinario diurno
Maggiorazione del 30% per lavoro straordinario in orario notturno o nei giorni festivi
Maggiorazione del 50% per lavoro straordinario in orario notturno e festivo
Essere limitato al turno notturno e nei giorni festivi
Per un massimo di 6 turni al mese
Ha durata di 12 ore, o per un periodo minore, ma non inferiore a 4 ore. Dà diritto ad un’indennità di € 20,66; per turni inferiori alle 12 ore, ma superiori a 4, spetta un’indennità di €1,89 all’ora con maggiorazione del 10%.
Oltre all’indennità, le ore di servizio vengono retribuite come lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario
Il servizio di pronta disponibilità:
Deve assere limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato
Ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 € lorde per ogni 12 ore. Se la durata è minore, l’indennità viene proporzionata e maggiorata del 10%
Non può avere durata inferiore alle 4 ore
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato
Non possono essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese
Indennità per servizio notturno: € 4 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00
Indennità per turno festivo: € 2,55 lorde all'ora
Indennità di terapia intensiva e subintensiva: € 5 giornaliere per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e personale di supporto
Indennità per i servizi di nefrologia e dialisi: € 5 per personale sanitario e sociosanitario e 1,50 € per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
Indennità per l’assistenza domiciliare: € 5 lordi per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
Indennità per operatori assegnati alle U.O. di malattie infettive o similari: € 5 lordi a turno per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
Indennità per operatori assegnati ai servizi di emergenza urgenza € 5 lordi a turno per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
Indennità di rischio da radiazioni: € 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. A questa si aggiungono 15 giorni di ferie all’anno per rischio radiologico
Indennità di profilassi antitubercolare: viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche di € 0,16 giornaliere lorde
Indennità per servizio notturno: € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00
Indennità per turno festivo: € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore
Indennità lavoro articolato su 3 turni: € 4,50 al giorno. Questa indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte)
Indennità di terapia intensiva: € 4,13 giornaliere
Indennità di sub–intensiva e servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13
Indennità lavoro articolato su 2 turni: € 2,06 al giorno. Questa indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio
Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
Sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso
Ed inoltre:
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 3 mesi
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
Richiamo verbale
Richiamo scritto
Multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni
Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere cessato nelle seguenti situazioni:
Quando il dipendente abbia raggiunto l’età massima prevista dall’ordinamento vigente (pensione)
Per recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni)
Per decesso del dipendente
Per il superamento del periodo di malattia definito dal CCNL
Per infortuni, malattie professionali o infermità che precludono la capacità lavorativa del soggetto (inidoneità al proficuo lavoro)
Per licenziamento per grave violazione del codice disciplinare
Per perdita della cittadinanza, dove prevista come requisito per l’accesso
Preavviso
Tranne nei casi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e del licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi è previsto un preavviso per la risoluzione del contratto così fissata:
2 mesi per i dipendenti con un’anzianità di servizio fino ai 5 anni
3 mesi per i dipendenti con un’anzianità di servizio fino a 10 anni
4 mesi per i dipendenti con un’anzianità di servizio superiore ai 10 anni
Se è il dipendente stesso che decide di recedere al contratto, ha l’obbligo di comunicarlo per iscritto all’azienda e i termini di preavviso sono ridotti della metà
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
Per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato
Per dimissioni del lavoratore
Per morte del lavoratore
Per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età
Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, è fissato nella misura di 30 giorni per tutto il personale dipendente
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