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contratto sanità

Pubblica, differenze e analogie con la sanità privata

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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La sanità pubblica e la sanità privata sono molto diverse fra loro, non solo per i servizi e le prestazioni che possono fornire agli utenti, ma anche per il trattamento (non solo economico) previsto per i dipendenti: gli infermieri che operano nel pubblico hanno infatti un CCNL che differisce in numerosi aspetti da quello degli infermieri che operano del privato. Esiste infatti un contratto collettivo nazionale del lavoro per la sanità privata ed un contratto collettivo nazionale del lavoro per la sanità pubblica. Vediamo schematizzate le principali differenze e analogie in termini di diritti e doveri del dipendente.

CCNL pubblico e privato a confronto su diritti e doveri del dipendente

Prima di cominciare ad evidenziare differenze e analogie tra i due contratti, è fondamentale ricordare che mentre il CCNL della sanità pubblica rimanda alla contrattazione decentrata (ovvero aziendale) poche tematiche, il CCNL della sanità privata lascia invece più libertà decisionale e organizzativa ai singoli enti.

Costituzione rapporto di lavoro e orari di lavoro

Sanità pubblica Sanità privata
Costituzione del rapporto di lavoro Alla costituzione del rapporto di lavoro nella sanità pubblica si accede tramite:

L'assunzione del lavoratore per l'impiego nel privato viene effettuata con chiamata diretta (su richiesta del dipendente) secondo le disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato.

In alcune (rare) realtà si accede previo concorso pubblico. 

Periodo di prova
  • 2 mesi per le categorie A e B
  • 6 mesi per tutte le altre categorie
  • 2 mesi per le categorie A e B
  • 6 mesi per tutte le altre categorie
Orario di lavoro L'orario di lavoro nel pubblico è di 36 ore settimanali:
  • se il lavoro è articolato su 5 giorni l’orario giornaliero è di 7 ore e 12 minuti
  • se è articolato su 6 giorni l’orario di lavoro è di 6 ore al giorno.

Monte ore minimo di 28 ore e massimo di 44 ore nella settimana.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore

L'orario di lavoro nel privato è di:
  • 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4)
  • 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni.

L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione.

Monte ore minimo di 28 ore e massimo di 44 ore nella settimana.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore

Part-time Il part-time nel pubblico viene concesso secondo una programmazione annuale del fabbisogno di personale e su richiesta del dipendente per esigenze personali.

Viene costituito al momento dell’assunzione, o per trasformazione durante il periodo di lavoro su richiesta del dipendente.

L’amministrazione può decidere di pubblicare un bando con relativa graduatoria per assegnare le priorità.

La percentuale dei lavoratori part–time non deve superare il 25%.

Può essere effettuato:

  • Part time orizzontale
  • Part time verticale
  • Part time misto
Il part-time nel privato viene costituito o al momento dell’assunzione o su richiesta dei dipendenti.

La percentuale di lavoratori part–time non deve superare il 25%.

Può essere effettuato:

  • Part time orizzontale
  • Part time verticale
Riposo settimanale Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale.

Qualora non sia possibile, devono essere assicurati 2 giorni consecutivi in 15 giorni

Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica.

Il riposo settimanale è irrinunciabile e non può essere monetizzato

Ferie e permessi per il dipendente

Sanità pubblica Sanità privata
Ferie Le ferie per il dipendente pubblico sono così articolate:
  • 32 giorni + 4 festività soppresse per i dipendenti a tempo indeterminato con lavoro articolato su 6 giorni
  • 30 giorni + 4 festività soppresse per i dipendenti a tempo determinato e i neoassunti nel primo triennio.
  • 28 + 4 festività soppresse per i dipendenti a tempo indeterminato con lavoro articolato su 5 giorni
30 giorni + 4 festività soppresse all'anno
Permessi Permessi retribuiti per:
  • Partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento facoltativo (8 giorni all’anno)
  • Lutto (3 giorni)
  • Motivi personali (3 giorni all’anno senza obbligo di giustificativo)
  • Matrimonio (15 giorni consecutivi)
  • Donazione di sangue
  • Presenza in tribunale (3 giorni all’anno, purché inerente causa di lavoro)
  • Seggi elettorali
  • 3 giorni per visite mediche o esami
Permessi retribuiti per:
  • Matrimonio (15 giorni consecutivi)
  • Sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse
  • Lutto (5 giorni)
  • Donazione di sangue
  • Seggi elettorali
  • Gravi motivi famigliari (massimo 5 giorni)
  • Documentata grave infermità del coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado (3 giorni all’anno)

Permessi non retribuiti per:

  • Partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Se la struttura sanitaria, per sua necessità, invia il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno presentare risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi
  • Comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi)
Permessi orari Il dipendente può assentarsi su richiesta e previa autorizzazione del responsabile di unità operativa.
  • I permessi non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero
  • I permessi non possono superare le 36 ore annue

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo; in caso di mancato recupero, si procede alla proporzionale decurtazione della retribuzione

Al dipendente possono essere concessi dall'Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda.
  • I permessi non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero
  • I permessi non possono superare le 36 ore annue

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo; in caso di mancato recupero, si procede alla proporzionale decurtazione della retribuzione

Malattia e infortuni

Sanità pubblica Sanità privata
Malattia In caso di malattia nel pubblico:

conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi in un triennio (eventuali altri 18 mesi in caso di grave malattia)

Trattamento economico:

  • primi 9 mesi: intera retribuzione fissa mensile
  • successivi 3 mesi: 90% della retribuzione
  • successivi 6 mesi: 50% della retribuzione

Per gli eventuali altri 18 mesi di proroga, il dipendente non viene retribuito

Conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi in un quadriennio.

I 18 mesi diventano 20 se c’è la ricaduta della stessa malattia con prolungato ricovero ospedaliero.

Se al termine dei 20 mesi il dipendente è ancora ricoverato, può richiedere 3 mesi di aspettativa non retribuita.

Trattamento economico:

  • 100% per i primi 12 mesi in un quadriennio
Infortuni Conservazione del posto di lavoro fino ad un massimo di 18 mesi, prorogabili ad altri 18 in caso di condizioni particolarmente gravi.

Per tutto il periodo spetta la normale retribuzione

100% della retribuzione per i primi 12 mesi in un quadriennio

Formazione e diritto allo studio

Sanità pubblica Sanità privata
Formazione
  • Partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento facoltativo (8 giorni all’anno).
  • Congedi specifici per la formazione, riservati al dipendente con almeno 5 anni di anzianità di servizio nella stessa U.O. e stessa azienda, riservati al 10% del personale
Permessi retribuiti per partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza:
  • fino al 12% del personale dell'area sanitaria ed assistenziale inquadrato nelle categorie A e B
  • fino all'8% del restante personale, con esclusione di quello medico, globalmente inquadrato
Diritto allo studio 150 ore massime annue individuali, destinate al 3% del personale in servizio.

Retribuite e assegnate per seguire un corso di studio universitario, post-universitario, di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale che rilasci un titolo professionale

150 ore masisme individuali destinate al 3% del personale in servizio.
  • Le ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo
  • Non sono invece retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti

Lavoro straordinario e indennità

Sanità pubblica Sanità privata
Lavoro straordinario
  • Non possono essere superate annualmente le 180 ore di straordinario
  • In condizioni eccezionali il limite può essere portato a 250 ore annuali

Il lavoro straordinario del dipendente pubblico può essere retribuito o recuperato con riposi.

Trattamento economico dello straordinario:

  • Maggiorazione del 15% per lavoro straordinario diurno
  • Maggiorazione del 30% per lavoro straordinario nei giorni festivi e in orario notturno Maggiorazione del 50% per lavoro straordinario prestato in orario notturno e festivo
  • Non possono essere superate annualmente le 180 ore di straordinario

Il lavoro straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.

Trattamento economico dello straordinario:

  • Maggiorazione del 20% per lavoro straordinario diurno
  • Maggiorazione del 30% per lavoro straordinario in orario notturno o nei giorni festivi
  • Maggiorazione del 50% per lavoro straordinario in orario notturno e festivo
Pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità deve:
  • Essere limitato al turno notturno e nei giorni festivi
  • Per un massimo di 6 turni al mese
  • Ha durata di 12 ore, o per un periodo minore, ma non inferiore a 4 ore. Dà diritto ad un’indennità di € 20,66; per turni inferiori alle 12 ore, ma superiori a 4, spetta un’indennità di €1,89 all’ora con maggiorazione del 10%.
  • Oltre all’indennità, le ore di servizio vengono retribuite come lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario
Il servizio di pronta disponibilità:
  • Deve assere limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato
  • Ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 € lorde per ogni 12 ore. Se la durata è minore, l’indennità viene proporzionata e maggiorata del 10%
  • Non può avere durata inferiore alle 4 ore
  • In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato
  • Non possono essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese
Indennità Le indennità per il dipendente pubblico sono così articolate:
  • Indennità per servizio notturno: € 4 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00
  • Indennità per turno festivo: € 2,55 lorde all'ora
  • Indennità di terapia intensiva e subintensiva: € 5 giornaliere per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e personale di supporto
  • Indennità per i servizi di nefrologia e dialisi: € 5 per personale sanitario e sociosanitario e 1,50 € per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
  • Indennità per l’assistenza domiciliare: € 5 lordi per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
  • Indennità per operatori assegnati alle U.O. di malattie infettive o similari: € 5 lordi a turno per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
  • Indennità per operatori assegnati ai servizi di emergenza urgenza € 5 lordi a turno per personale sanitario e sociosanitario e € 1,50 per operatori tecnici addetti all'assistenza e al personale di supporto
  • Indennità di rischio da radiazioni: € 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. A questa si aggiungono 15 giorni di ferie all’anno per rischio radiologico
  • Indennità di profilassi antitubercolare: viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche di € 0,16 giornaliere lorde
  • Indennità per servizio notturno: € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00
  • Indennità per turno festivo: € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore
  • Indennità lavoro articolato su 3 turni: € 4,50 al giorno. Questa indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte)
  • Indennità di terapia intensiva: € 4,13 giornaliere
  • Indennità di sub–intensiva e servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13
  • Indennità lavoro articolato su 2 turni: € 2,06 al giorno. Questa indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio
  • Indennità per l’assistenza domiciliare: € 5,16 lordi

Classificazione del personale e provvedimenti disciplinari

Sanità pubblica Sanità privata
Classificazione del personale Il sistema di classificazione è articolato in:
  • Area dei professionisti della salute e dei funzionari
  • Area degli assistenti
  • Area degli operatori
  • Area del personale di supporto
Il sistema di classificazione è articolato in cinque categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D e E
  • Per la categoria D è previsto un livello economico super (DS) articolato in 5 posizioni economiche
Provvedimenti disciplinari Le mancanze del dipendente pubblico secondo le norme disciplinari possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell’Amministrazione:
  • Rimprovero verbale
  • Rimprovero scritto/censura
  • Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
  • Sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni
  • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
  • Licenziamento con preavviso
  • Licenziamento senza preavviso

Ed inoltre:

  • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni
  • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 3 mesi
  • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
  • Richiamo verbale
  • Richiamo scritto
  • Multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni
Estinzione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere cessato nelle seguenti situazioni:
  • Quando il dipendente abbia raggiunto l’età massima prevista dall’ordinamento vigente (pensione)
  • Per recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni)
  • Per decesso del dipendente
  • Per il superamento del periodo di malattia definito dal CCNL
  • Per infortuni, malattie professionali o infermità che precludono la capacità lavorativa del soggetto (inidoneità al proficuo lavoro)
  • Per licenziamento per grave violazione del codice disciplinare
  • Per perdita della cittadinanza, dove prevista come requisito per l’accesso

Preavviso

Tranne nei casi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e del licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi è previsto un preavviso per la risoluzione del contratto così fissata:

  • 2 mesi per i dipendenti con un’anzianità di servizio fino ai 5 anni
  • 3 mesi per i dipendenti con un’anzianità di servizio fino a 10 anni
  • 4 mesi per i dipendenti con un’anzianità di servizio superiore ai 10 anni

Se è il dipendente stesso che decide di recedere al contratto, ha l’obbligo di comunicarlo per iscritto all’azienda e i termini di preavviso sono ridotti della metà

Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
  • Per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato
  • Per dimissioni del lavoratore
  • Per morte del lavoratore
  • Per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età

Preavviso

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, è fissato nella misura di 30 giorni per tutto il personale dipendente

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