Pubblico Impiego
Nell’arco della vita lavorativa può accadere che una persona senta l’esigenza di affrontare una nuova esperienza lavorativa. Un infermiere per esempio potrebbe voler provare ad aprire un ambulatorio infermieristico, oppure intraprendere un’altra attività imprenditoriale.
L’aspettativa per attività imprenditoriale
A questo proposito, il dipendente della pubblica amministrazione può richiedere un periodo di aspettativa per avviare un’attività professionale o imprenditoriale, mantenendo temporaneamente il posto di lavoro presso l’azienda di appartenenza. A regolamentare questo diritto è il Collegato Lavoro con la legge n.183/2010 all’art.18.
Nello specifico, l’art. 18 cita:
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato
La legge 183/2010 fa riferimento anche al decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 in cui, all’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” cita: Il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione
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Quest’ultimo punto mette in luce come la concessione o meno del diritto sia correlata alla presenza o meno di un conflitto di interessi tra azienda di appartenenza e attività lavorativa che si intende intraprendere.
Condizioni
Il periodo di aspettativa ha una durata massima di 12 mesi e può essere fruito anche in maniera frazionata. Questo diritto viene riconosciuto al pubblico dipendente previa autorizzazione della pubblica amministrazione, che può negare tale concessione se sussistono motivate esigenze di servizio. L’aspettativa viene infatti concessa solamente se l’azienda non riscontra difficoltà organizzative in primo luogo, e in secondo luogo solamente dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal dipendente.
È fondamentale ricordare che nel periodo di aspettativa, considerato il fatto che il dipendente non è retribuito, si interrompe l’anzianità di servizio; di conseguenza, non si maturano contributi a fini pensionistici.
Cosa dice il contratto collettivo nazionale del lavoro
È fondamentale ricordare cosa dice il Ccnl riguardo all’aspettativa. All’art. 12 punto 6 si dice infatti che “l’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa”.
Una valida alternativa da non dimenticare è che, se il dipendente è in regime di part-time con l’amministrazione, può svolgere una seconda attività retribuita. Quindi, se vi sono difficoltà a ottenere la concessione dell’aspettativa, il dipendente può provare a richiedere il part-time che, se concesso, permette di avviare la nuova attività.
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