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Catanzaro

Indennità di rischio negata, infermieri diffidano l'azienda

di Redazione

Pubblico Impiego

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Gli infermieri del blocco operatorio dell'Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro hanno presentato ai vertici aziendali una diffida stragiudiziale chiedendo che venga loro riconosciuta l'indennità di rischio radiologico spettante ex lege in quanto soggetti all'esposizione radioattiva, come previsto dalla L. 460/1988. La norma prevede che, ove accertata l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, tale indennità di rischio professionale venga corrisposta in misura piena, pagata in concomitanza con lo stipendio. È riconosciuta anche al personale che risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione.

La diffida per mancato riconoscimento indennità di rischio radiologico

Gli istanti, che si sono rivolti ad un avvocato per la tutela legale, denunciano che dal mese di novembre 2024 tale indennità sarebbe stata negata ad alcuni lavoratori che l'avevano regolarmente percepita negli anni precedenti.

Chiedono pertanto che l'Azienda revochi o annulli la delibera n.1948 del 2024 avvisando che saranno altrimenti costretti a tutelare le proprie ragioni dinnanzi all'Ispettorato del Lavoro e all'Autorità Giudiziaria.

Gli infermieri istanti hanno sempre svolto, e tuttora svolgono, la medesima attività professionale all'interno dei medesimi locali e dello stesso blocco operatorio, correndo il medesimo rischio di esposizione radiologica, spiega nella diffida l'avvocato Giancarlo Pitaro, che rappresenta e difende i professionisti sottolineando come la corresponsione di tale indennità, riconosciuta al personale esposto che presta la propria opera in zone controllate, costituisca un obbligo di legge che non può essere disatteso.

Essa rappresenta inoltre una forma di compensazione e gratificazione per il lavoratore che si espone in prima persona con il proprio corpo al rischio radiologico al fine di garantire ai pazienti l'assistenza sanitaria e le cure, aggiunge.

La legge precisa che tale rischio deve avere un carattere professionale ovvero che non sia possibile esercitare l'attività sanitaria senza sottoporvisi. Stabilisce inoltre che la continuità o l'occasionalità dell'esposizione viene valutata tenendo conto della frequenza e del tempo di effettiva esposizione al fine di accertare il grado di assorbimento.

Il livello del rischio è determinato dalla possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di lavoratori esposti, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.

Oltre all'indennità, nella diffida si chiede altresì di riconoscere a tutti gli infermieri istanti i giorni di riposo biologico per come previsti dalla L. 460/1988. La legge stabilisce, infatti, che al personale esposto compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni da usufruirsi in un'unica soluzione.

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