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Sentenza

Nullaosta differito per mobilità: accolto ricorso infermiera

di Redazione

Pubblico Impiego

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Con l’ordinanza del 2 dicembre 2024 il Tribunale di Massa ha accolto il ricorso proposto da un’infermiera calabrese difesa dagli avv. ti Francesco Gabriele e Francesco Grande, del foro di Catanzaro, la quale, vincitrice di procedura di mobilità extraregionale, aveva ottenuto il rilascio di un nullaosta differito – ritenuto illegittimo secondo la normativa di riferimento (art. 30 del d.lgs 165/01) - da parte dell’azienda sanitaria datrice di lavoro che di fatto vanificava il trasferimento presso l’Asp di Cosenza ove avrebbe dovuto prendere servizio entro l'1 dicembre 2024.

Mobilità extraregionale: importante sentenza a favore degli infermieri

L'ordinanza del Tribunale di Massa, emanata il 2 dicembre, rappresenta un'importante pronuncia a tutela dei diritti degli infermieri e di tutto il comparto sanitario, una categoria sempre più spesso ostacolata dalla burocrazia della Pubblica Amministrazione.

Così i legali del Foro di Catanzaro, gli avvocati F. Gabriele e F. Grande, esprimendo soddisfazione in una nota per l'accoglienza dei giudici toscani di un ricorso sulla mobilità extraregionale presentato dalla loro assistita, un'infermiera calabrese che aveva fatto causa all'azienda sanitaria datrice di lavoro per vedersi riconosciuto il suo trasferimento volontario.

La vicenda riguarda unaprocedura di mobilità extraregionale che avrebbe dovuto consentire all’infermiera di trasferirsi all’Asp di Cosenza entro il 1° dicembre 2024. Tuttavia, l’azienda sanitaria datrice di lavoro aveva ritardato il nullaosta adducendo generiche esigenze organizzative, vanificando così il trasferimento.

Il Tribunale, basandosi anche su precedenti giurisprudenziali come quello del Tribunale di Milano, ha stabilito che il nullaosta differito è illegittimo se non supportato da motivazioni specifiche, analitiche e riferite al caso concreto. La normativa di riferimento (art. 30 del d.lgs 165/01) impone, infatti, che eventuali differimenti non superino i 60 giorni e siano motivati da esigenze organizzative dettagliate.

La sentenza ha obbligato l’azienda sanitaria a rilasciare immediatamente il nullaosta incondizionato, ribadendo il diritto dei professionisti sanitari a una mobilità lavorativa priva di ostacoli burocratici ingiustificati. I legali si sono dichiarati soddisfatti per una decisione che rappresenta un passo avanti nella tutela della categoria infermieristica, troppo spesso penalizzata da inefficienze amministrative.

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