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Rinnovo Ccnl Sanità, Fnopo: alcune perplessità

di Redazione Roma

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Attraverso una lettera indirizzata all’Aran, ai sindacati e ai ministri Speranza e Orlando, la Fnopo esprime le sue considerazioni sui contenuti della pre-intesa del Ccnl del comparto Sanità. Se da un lato si recepisce la necessità di riconoscere le professionalità, dall’altro si rischia di discriminare le specificità professionali che prescindono dal profilo di appartenenza, precisa la presidente della Fnopo, Silvia Vaccari.

Ccnl Sanità, Fnopo: alla professione di ostetrica quota economica minore

Silvia Vaccari, presidente Fnopo

Con una lettera aperta firmata dalla presidente Silvia Vaccari e indirizzata all’Aran, ai sindacati (Cgil, Cisl e Uil; Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl; Fials, Confsal, Nursind, Cgs, Nursing Up, Cse), al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la Fnopo esprime alcune valutazioni – circoscrivendole – sui contenuti dell’ipotesi di rinnovo del Ccnl comparto sanità 2019-2021.

Eloquente la considerazione che se da un lato finalmente si recepisce la necessità di riconoscere le professionalità, dall’altro si rischia di discriminare le specificità professionali che prescindono dal profilo di appartenenza. Certo, è atteso da qualche anno il rinnovo del contratto per oltre 500mila lavoratori, ma la Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica intende far sentire la propria, rilevante voce (in Italia lavorano 20mila professioniste/i sanitarie/i ostetriche/ci).

Incrementi degli stipendi tabellari

La Fnopo fa presente che da un’attenta analisi del testo, si evince che la professione ostetrica è in assoluto quella a cui è riconosciuta la quota economica minore rispetto a tutti i professionisti delle aree “professionisti della salute e funzionari, area assistenti, area operatori”.

In considerazione del fatto – prosegue ancora – che mentre all’infermiere, professionista dell’area assistenziale come la professione ostetrica, è riconosciuta sia un’indennità di specificità infermieristica ai sensi all’art.1, comma 409 della legge n. 178/2020 a cui si somma l’indennità professionale specifica più – secondo altre fonti – indennità tutela del malato e promozione della salute, alla professione ostetrica è riconosciuto l’indennità professionale specifica e l’indennità tutela del malato e promozione della salute con un valore economico inferiore ad operatori tecnici senza formazione accademica e impiegati nelle medesime unità operative dell’ostetrica.

Ruolo e competenze professionali dell’ostetrica/o

Da parte sua, la Fnopo teme il rischio di un’acutizzazione della carenza di risorse ostetriche e che, di conseguenza, il Servizio sanitario nazionale non riesca più a garantire un’assistenza ostetrica e ginecologica sicura e qualificata nei punti nascita.

È doveroso considerare che il lavoro dell’ostetrica/o richiede un impegno psicofisico intenso e continuativo h24 7 giorni su 7 nei diversi setting clinico assistenziali ed in contesti organizzativi spesso caratterizzati da ridotte risorse ostetriche, rischio biologico, ritmi stressanti, situazioni emergenziali e con una turnistica faticosamente sostenibile, ponendo a rischio la propria salute per infortuni sul lavoro, precisa la Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica.

Giusto valore all’indennità professionale specifica

Con la sua lettera aperta, Fnopo chiede che l’indennità professionale specifica dell’ostetrica raggiunga un valore annuo tale da garantire un indennizzo economico che perfezioni il vulnus dell’art.1, comma 409 della legge n. 178/2020 oppure quantomeno superiore ai professionisti dell’area assistenti.

Quindi viene chiesto di integrare nell’area dei professionisti della salute e funzionari, anche la voce “ostetrica seniorquanto richiesto è legittimo affinché si riveda l’anomalia discriminante le professioni sanitarie che operano spesso nelle medesime unità operative (nido, ginecologia, ambulatori) in cui solo l’ostetrica ha legittime competenze assistenziali distintive.

E ancora, la Fnopo chiede di integrare (togliendo la discrezionalità alle Aziende) nell’elenco delle UO/servizi elencati nell’art. 107 anche l’Unità di sala parto affinché non si verifichi una ulteriore disuguaglianza nella retribuzione delle ostetriche che operano in Aziende differenti. Infine, che vengano fornite delucidazioni sulle ragioni per cui l’elenco dei profili professionali del ruolo sanitario specificati nell’ipotesi di contratto, segue la classificazione delle classi di laurea eccetto la “classe 1 assistenziale” che comprende infermiere, infermiere pediatrico ed ostetrica.

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