Pubblico Impiego
In mattinata è stato aggiunto un altro tassello nel confronto con l’Aran per il rinnovo del Ccnl del comparto Sanità. L’incontro è stato anticipato dalla presentazione di una prima bozza di testo relativo alla sezione speciale della ricerca sanitaria, che nel prevedere l’inquadramento del personale della ricerca nell’ambito della nuova area dei professionisti della salute e dei funzionari, introduce per tale personale talune novità. Che Cgil Cisl e Uil Fpl sviscerano.
Ccnl Sanità, a che punto è la trattativa secondo Cgil Cisl e Uil Fpl
Attraverso un comunicato congiunto, Cgil Cisl e Uil Fpl fanno il punto sull’ultimo incontro con l’Aran per il rinnovo del Ccnl del comparto Sanità. Incontro conclusosi qualche ora fa e, in previsione del quale ieri l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – che per voce del presidente Antonio Naddeo ha sempre manifestato l’importanza di accelerare i tempi di chiusura, nella convinzione di portare avanti un buon contratto – ha inviato ai sindacati una prima bozza del testo inerente la sezione speciale della ricerca sanitaria.
Così Michele Vannini della segreteria nazionale Fp Cgil, Marianna Ferruzzi, segretaria nazionale Cisl Fp e Salvatore Altieri, segretario nazionale Uil Fpl, precisano che il testo proposto – prevedendo l’inquadramento del personale della ricerca nell’ambito della nuova area dei professionisti della salute e dei funzionari – introduce per questo personale alcune rilevati novità:
- L’attribuzione di incarichi professionali di complessità base/media/elevata
- La possibilità di accesso all’area dell’elevata qualificazione con la conseguente attribuzione di un incarico di posizione
- L’opportunità di usare, per la frequenza dei corsi di specializzazione, oltre ai permessi per il diritto allo studio (calcolati con riferimento sia al personale in servizio a tempo indeterminato sia determinato presso ciascun istituto) anche ulteriori istituti quali i permessi orari retribuiti per motivi personali oppure familiari, permessi giornalieri retribuiti, congedi per la formazione
- L’ampliamento delle fonti di finanziamento per la corresponsione dei premi correlati alla performance che includerebbero anche le risorse di cui all’art. 1 comma 424 della Legge 205/2017
Cgil Cisl e Uil Fpl rendono noto che, nell’apprezzare in linea complessiva la bozza ricevuta, si riservano comunque un ulteriore momento di approfondimento, e che nei rispettivi interventi hanno comunque sottolineato la presenza di alcune criticità in relazione alle quali sono state avanzate delle proposte di modifica (da parte sua, l’Aran si è riservata di valutare attentamente tutte le richieste formulate e darà una risposta nel proseguo del confronto). In particolare – precisano i sindacati – abbiamo sottolineato l’esigenza, a distanza di tre anni dall’avvio della sezione speciale della ricerca, di istituire uno specifico fondo relativo agli incarichi, alle condizioni di lavoro e alla premialità, per superare la criticità di dover attingere ogni anno direttamente alle risorse di cui all’art. 1 comma 424 della Legge 205/2017, nonché chiesto l’inclusione anche degli incarichi di funzione organizzativa tra quelli attribuibili sia al personale ricercatore che di supporto
.
Ancora, in rapporto all’incarico di posizione, abbiamo ribadito la richiesta di prevedere che la relativa indennità sia posta a carico dei bilanci degli istituti essendo relativa ad una specifica area prevista direttamente dalla legge
. Tornando sulla premialità, Cgil Cisl e Uil Fpl hanno ribadito la richiesta di un ulteriore allargamento delle fonti di finanziamento, prevedendo in particolare l’inclusione, in modo esplicito nel Ccnl, anche delle risorse della ricerca corrente, ricerca finalizzata, “5 per mille”, introiti derivanti da attività commerciale.
Data la particolare natura dei contratti a tempo determinato attivati ai sensi della Legge 205/2017 e, soprattutto, della loro durata prolungata – viene altresì puntualizzato – abbiamo chiesto per il personale della ricerca l’accesso ad alcuni ulteriori istituti quali l’aspettativa per motivi personali e quella ex Legge 476/1984 per la frequenza dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca e la ricostituzione del rapporto di lavoro in caso di recesso
. L’ultimo capitolo riguarda il lavoro straordinario al quale può accedere il solo personale di supporto alla ricerca. In questo caso – concludono i sindacati – abbiamo chiesto che in sede di contrattazione aziendale sia stabilito un tetto oltre il quale tale costo deve gravare direttamente a carico del bilancio degli istituti
.
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