Pubblico Impiego
Dalle stabilizzazioni ai nuovi concorsi pubblici. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) contiene misure nate con lo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale
. Ampliata la platea dei precari della sanità che potranno essere stabilizzati. La norma estende dal 30 giugno al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale dovranno essere maturati i tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni che costituiscono il requisito per accedere alla stabilizzazione.
Manovra 2020, interventi contro precariato Ssn e a favore dei ricercatori
Entrata in vigore il 1° gennaio 2020, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 tra le misure per la sanità ed il sociale prevede:
- Tetto spesa personale Decreto Calabria: nel triennio 2019-2021, i limiti di spesa sono incrementati annualmente di un importo pari al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente (non più al 5%). Inoltre, qualora una regione abbia ulteriori oggettivi fabbisogni di personale, si potrà riconoscere un ulteriore incremento fino al 15% (viene riformulato l'articolo 11 del Decreto Calabria: a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano non può superare i livelli del 2018)
- Per l'assunzione di personale dirigenziale e non, viene prorogata al 31 dicembre 2019 la validità del termine per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie e al 31 dicembre 2020 la loro conclusione
- Vengono estesi i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della Legge Madia sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, si estende la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022. Il termine entro cui questi lavoratori devono aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene spostato a fine dicembre 2019
- Autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie
- Istituito il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022
- A decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati
- Confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l'edilizia sanitaria
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