Pubblico Impiego
Quante volte abbiamo usufruito di giorni di ferie perché non sapevamo della possibilità di richiedere permessi retribuiti o non retribuiti? Quante volte non abbiamo goduto dei nostri pieni diritti per nostra scarsa conoscenza o scarsa comunicazione da chi ci dirige? Come si fa a usufruire delle sette tipologie di permesso previste dai contratti? Proviamo a fare chiarezza.
Spesso non conosciamo il nostro contratto di lavoro e non ci rendiamo conto che abbiamo dei diritti da far rispettare e dei doveri da garantire.
Per esempio, cosa sono i permessi retribuiti?
Si tratta di quei giorni di assenza dal lavoro imputabili a eventi particolari per i quali è prevista la corresponsione della normale retribuzione. La richiesta di questi permessi rappresentano un diritto soggettivo del dipendente, che si manifesta nel momento in cui ricorrono le circostanze che lo legittimano. Di conseguenza, quando richiesti, i permessi devono essere concessi, con l’obbligo, per l’amministrazione, di accertare che il fatto che abbia dato luogo alla richiesta si sia effettivamente verificato, e, per il lavoratore, di produrre la necessaria documentazione.
Forse non tutti sanno che la certificazione di stati e fatti, può essere effettuata mediante il ricorso alla dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000). I permessi possono essere fruiti anche in ore, sino ad un massimo di 18 ore complessive.
I dipendenti con contratto a tempo determinato sono esclusi dalla fruizione dei permessi retribuiti; a loro è concessa la possibilità di ottenere 10 giorni onnicomprensivi di permesso non retribuito con la sola eccezione del matrimonio, per il quale è prevista la corresponsione del trattamento economico nel corso dell’intero periodo di assenza.
I permessi retribuiti nel rapporto di lavoro scaturiscono da due fonti: dalle Leggi e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Art. 21 del CCNL 1° settembre 1995).
In base a tali discipline, a domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi ed esami;
- lutto;
- matrimonio;
- particolari ragioni personali;
- assemblee sindacali;
- partecipazione a progetti terapeutici di riabilitazione (solo dipendenti del comparto);
- diritto allo studio (solo dipendenti del comparto).
Il dipendente ha, inoltre, diritto ad altri permessi retribuiti, denominati e previsti da specifiche disposizioni di Legge. Ad esempio: i permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo o i permessi per la Legge 104/92.
Permessi per concorsi, esami e aggiornamento professionale
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Permessi retribuiti nel limite di 8 giorni all’anno per i seguenti motivi debitamente documentati:
- la partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
- aggiornamento professionale facoltativo, comunque connesso all’attività di servizio.
Personale con lavoro a tempo parziale:
- di tipo verticale: permessi in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa;
- di tipo orizzontale: permessi negli stessi termini e modalità previsti per il personale a tempo pieno.
Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
se iscritto e frequentante i corsi regolari di studio indicati nel comma 1 dell’art. 10, della legge n. 300 del 1970, al fine di sostenere i relativi esami, possono comunque avvalersi dei particolari permessi ivi previsti.
Permessi per lutto
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
ha diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni lavorativi consecutivi per evento in caso di decesso del coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado. Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile.
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e orizzontale:
spettano per intero in quanto l’assenza viene riconosciuta in relazione a ciascun evento luttuoso.
Rapporto di lavoro a tempo determinato:
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato: in caso di lutto, può avvalersi delle previsioni dell’art. 4 della legge n. 53/2000 nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità ivi previste e delle altre indicazioni contenute nel DM 278/2000.
Il DPR 278/2000 ha previsto la possibilità di fruire dei permessi per gravi motivi familiari, incluso il lutto entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento, escluse le festività.
Permessi per matrimonio
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato:
ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, da richiedere entro 30 giorni dall’evento.
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e orizzontale:
il permesso per matrimonio, che non è frazionabile, spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa.
Personale a tempo determinato:
è prevista la corresponsione del trattamento economico nel corso dell’intero periodo di assenza.
Permessi per motivi personali o familiari
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
sono concessi, a richiesta, 3 giorni lavorativi all’anno di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli.
Tali permessi sono fruibili soltanto in ore ed il limite complessivo è di 18 ore annuali (art. 41, comma 1, CNL 7.4.1999).
Tali ore potranno essere utilizzate anche per l’effettuazione di visite specialistiche, terapie mediche o accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro.
I permessi retribuiti possono essere concessi, altresì, per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 2)
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale:
spettano al lavoratore in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale:
spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.
Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
in caso di particolari motivi personali o familiari, può avvalersi delle previsioni dell’art. 4 della legge n. 53/2000, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità ivi previste e delle altre indicazioni contenute nel d.m. 278/2000.
Nei suddetti casi tale personale può altresì ricorrere all’utilizzo dei 10 giorni di permesso non retribuito previsti dalla disciplina contrattuale. Questi permessi non sono cumulabili con i permessi per gravi motivi familiari previsti dalla L. 53/2000.
Permessi brevi da recuperare
Il personale di comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato può chiedere, al dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio, di assentarsi per un periodo non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive.
I permessi brevi non possono superare le 36 ore annue e devono essere recuperati di norma entro il mese successivo, secondo le modalità indicate dal dirigente o dalla regolamentazione interna.
In caso di mancato recupero si procederà alla decurtazione proporzionale della retribuzione.
Permessi orari per assemblee
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali preventivamente concordati con l’Azienda, per un numero massimo di 12 ore annue retribuite pro capite. 2)
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: i permessi per partecipazione ad assemblee spettano in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.
Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: tali permessi spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.
Permessi per lavoratori portatori di disabilità per progetto terapeutico di riabilitazione
Il personale di comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto alla concessione di permessi orari giornalieri retribuiti nel limite massimo di due ore per tutta la durata del progetto di recupero.
I suddetti permessi non si cumulano con quelli previsti dalla L. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Permessi per diritto allo studio
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: sono concessi, a richiesta, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda all’inizio di ciascun anno, con arrotondamento all’unità superiore.
I permessi non possono essere concessi per la preparazione degli esami. 2)
Personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale: spettano in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa. 3)
Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: tali permessi spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.
Altri permessi retribuiti previsti da disposizioni di Legge
Il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche disposizioni di legge.
Altri permessi:
- permessi sindacali;
- permessi per donatori di sangue: L. 584/1967 e successive modifiche e integrazioni (smi);
- permessi per donatori di midollo osseo: L. 52/2001 e smi; 4. permessi dei genitori di minore con handicap in situazione di gravità: L. 104/1992 e smi, art. 3, comma 2;
- permessi per assistere persona con handicap in situazione di gravità compreso lo stesso lavoratore: L. 104/1992 e smi, art. 3, commi 3 e segg.;
- permessi per esercizio di funzioni pubbliche elettive: D.lgs. 267/2000 e smi, art. 79;
- permessi per effettuare esami prenatali: D.lgs. 151/2001 e smi, art. 14;
- permessi per espletamento funzione giudice popolare: L. 287/1951 e smi, art. 11;
- permessi per svolgimento operazioni elettorali: DPR 361/1957 e smi, art. 119 – L. 69/1992;
- permessi per volontariato nelle attività di protezione civile: DPR 194/2001 e smi, art. 9;
- permessi per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico: L. 162/1992 e smi, L. 74/2001 e smi.
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?