Responsabilità Professionale
Le innovazioni legislative hanno comportato un profondo cambiamento nella sfera della titolarità dell’autonoma posizione di garanzia dell’infermiere nei confronti del bene salute del paziente nei suoi ambiti di competenza. La responsabilità penale correlata alla professione è direttamente proporzionale al grado di autonomia operativa e decisionale con cui è chiamato a svolgere le sue attività professionali.
Avviso di garanzia e indagini preliminari, un po’ di chiarezza
L’art 1 della legge 251/2000 cita “gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva” nonché come da Codice Deontologico “l’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelare con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione”. L’infermiere acquisisce così quella posizione di garanzia che lo titola di responsabilità penali, qualora a suo carico, vengano individuate colpe correlate alla sua attività lavorativa, tra cui, ad esempio, errori dovuti a negligenza, imperizia o imprudenza che posso avere gravi conseguenze a carico della salute del paziente, mancata vigilanza, il mancato avviso al medico in caso di aggravamento delle condizioni cliniche del paziente, una scorretta somministrazione della terapia o un errata attuazione di una procedura.
Tali situazioni, possono intercorrere in un procedimento penale, per identificare eventuali colpe, qualora vi fossero, e in capo a chi, producendo, talune volte un avviso di garanzia a carico delle persone coinvolte.
L’avviso di garanzia o informazione di garanzia è un atto previsto dal codice penale italiano, mediante il quale il pm porta a conoscenza del destinatario che nei suoi confronti si stanno svolgendo delle indagini in ordine a un determinato fatto, che abbia una rilevanza ai fini della applicazione della legge penale. L’informazione di garanzia, disciplinata dall’art 369 cpp viene inviata dal pm “solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere”, la suddetta conterrà indicazioni delle norme di legge che si ipotizzano violate, la data e il luogo del fatto e un invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia; i destinatari sono le persone sottoposte alle indagini preliminari (indagato) e la persona offesa dal reato.
L’informazione di garanzia mira a garantire l’esercizio del diritto di difesa soltanto per gli atti cui i difensori hanno diritto di assistere, ossia gli atti garantiti con un preavviso di almeno 24 ore: interrogatorio, ispezione e confronto, ai quali partecipa l’indagato, ispezione a cui l’indagato non deve partecipare, e l’accertamento tecnico non ripetibile disposto dal pm su persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni
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In buona parte dei procedimenti penali, i soggetti coinvolti non ricevono nessun tipo di avviso, ma l’arrivo di tale notifica in busta chiusa (busta verde), ci comunica dell’esistenza di un’attività investigativa (una querela, una denuncia ecc…) che ci ha coinvolto in qualche maniera di rilevanza penale, informandoci quindi di essere indagati (non imputati) e ciò a salvaguardia dei nostri primari diritti e delle nostre garanzie difensive. L’informazione di garanzia non è un sinonimo di colpevolezza o una condanna anticipata, essa presuppone l’esistenza di un procedimento penale, il quale non obbligatoriamente darà origine a un processo.
All’indagato viene quindi richiesto di comunicare:
- Il nominativo dell’avvocato da cui si intende farsi assistere
- L’indirizzo dello studio legale e il relativo numero di telefono
- Il foro competente
In mancanza di nomina del difensore di fiducia, il pm procede alla nomina di un difensore d’ufficio.
L’indagato diviene quindi imputato qualora gli venga notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, in cui gli si informa che sono state portate a termine le indagini nei suoi confronti e si considerano sussistenti i presupposti per iniziare un processo penale e il decreto di rinvio a giudizio, documento contenente l’imputazione dei reati per i quali si procede.
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