È entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo dell'articolo 10 della legge n.24/2017, la cosiddetta legge Gelli-Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Dopo la firma dei ministri competenti, Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Orazio Schillaci (Salute), con il concerto del Ministero delle Finanze, il testo approvato riguarda il tema delle caratteristiche delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie e delle misure analoghe.
In Gazzetta ufficiale il decreto con requisiti per polizze assicurative
Entrata in vigore della legge Gelli-Bianco: definiti i massimali delle polizze assicurative.
Riconoscendo la sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla salute, la legge 24/2017 si è ispirata al principio di istituzionalizzare e promuovere la gestione del rischio clinico come strumento per evitare i sinistri, tutelando così meglio la salute del paziente e riducendo i costi risarcitori; deresponsabilizzare parzialmente il personale sanitario sia sotto il profilo penale che civile così da promuovere un superamento dell'atteggiamento psicologico derivante dalla medicina preventiva; sancire l'obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e il personale sanitario, consentendo alle strutture di operare l'autoritenzione del rischio mediante l'adozione di misure analoghe così da garantire sempre la solvibilità della struttura danneggiante.
A sette anni dall'entrata in vigore della legge sulla responsabilità professionale , il decreto attuativo Urso-Schillaci - dopo aver definito l'oggetto della garanzia assicurativa ossia il sinistro - fissa i requisiti minimi di garanzia (massimali) delle polizze assicurative , le regole operative delle garanzie compreso il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione e i meccanismi delle coperture.
Stabilisce che gli assicuratori avranno 24 mesi di tempo, secondo la vacatio legis, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, per l'adeguamento delle polizze, comprese quelle pluriennali aggiudicate in bandi pubblici che, se non rinegoziabili, restano in vigore sino alla loro scadenza naturale ma comunque non oltre i due anni dall'entrata in vigore del decreto.
Con il decreto attuativo l'assicuratore si impegna a mantenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità , sia quella contrattuale che extracontrattuale in caso di attività svolta in regime di libera professione intramoenia , di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni colposamente cagionati a terzi e prestatori d'opera dal personale operante a qualsiasi titolo, anche non dipendente della struttura.
I massimali di copertura, fissati nell'articolo 4, sono minimi e suddivisi per tipologia di struttura e per classe di rischio (ambulatoriale, attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto) e vanno da 1 miliardo a 5 miliardi (per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo per quello di sinistro).
Responsabilità contrattuale dei professionisti sanitari
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale dei professionisti sanitari , cioè le polizze previste dall'articolo 10 della legge, sono state individuate due categorie , distinguendo gli esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto - per i quali è previsto un massimale non inferiore ai 2 miliardi - da coloro che non svolgono questa attività considerata maggiormente a rischio e per i quali è pertanto previsto un massimale ridotto, non inferiore a 1 miliardo.
Il decreto ha inoltre previsto un ulteriore massimale per ciascuna delle due categorie (pari al triplo di quelli sopra indicati) per i sinistri cosiddetti seriali, cioè quelli derivanti da più richieste risarcitorie causate dallo stesso atto, ovvero più errori riconducibili alla medesima causa.
Il massimale minimo di garanzia per i contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera è fissato a 2 miliardi di euro per sinistro e per anno. I massimali possono essere rideterminati annualmente tramite decreto ministeriale, in relazione all'andamento del Fondo di Garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Si conferma che l'esercente la professione sanitaria può essere garantito da una copertura assicurativa idonea anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive . E si aggiunge che l'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura.
La garanzia assicurativa è prestata nella forma “Claims made ”, ossia prevede un'efficacia temporale retroattiva anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza della polizza.
Inoltre, in caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dall'attività è previsto un periodo di ultrattività della copertura, estesa anche agli eredi, entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività. Nel periodo di ultrattività l'assicuratore non può recedere il contratto, né può farlo prima della scadenza della polizza, salvo reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria e per più di un sinistro accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Assunzione diretta del rischio
In alternativa al contratto di assicurazione, il decreto stabilisce che le strutture sanitarie possono ricorrere a misure analoghe, già previste dalla Legge Gelli-Bianco , cioè mediante assunzione diretta del rischio . Tale scelta deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici aziendali, evidenziandone altresì le modalità di funzionamento.
Si definisce inoltre la possibilità di costituire nella previsione di bilancio delle strutture sanitarie un Fondo specifico a copertura dei rischi che possono dare luogo a richieste di risarcimento, accantonando un importo parametrato sulla tipologia delle prestazioni erogate. È stabilito che la struttura deve dotarsi di un “fondo riserva sinistri ” per i risarcimenti relativi ai sinistri denunciati nonché di un revisore legale che certifichi la congruità degli accantonamenti.
Le strutture devono inoltre istituire la funzione valutazione dei sinistri per valutare la pertinenza e la fondatezza delle richieste a loro indirizzate, analizzandole sotto il profilo medico legale, clinico e giuridico. A tal fine dovranno avvalersi di un loss adjuster (perito) e di un avvocato scelto dall'ufficio legale aziendale, incaricandolo della gestione dei sinistri e dovranno garantire altresì competenze minime di medicina legale e di risk management .
Il decreto prevede la rimodulazione del premio , ossia che ad ogni scadenza contrattuale si possa variarlo, in aumento o in diminuzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, in base al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata del contratto.
È prevista altresì la variazione in diminuzione sulla base di azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Tali variazioni del premio di tariffa tengono conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.
Oltre agli obblighi di comunicazione all'utenza già previsti dalla legge Gelli Bianco sulla presenza di una polizza e dei relativi massimali, le strutture sanitarie hanno l'obbligo della trasparenza e pertanto dovranno rendere disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito aziendale, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati negli ultimi cinque anni per lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso.
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