È arrivato il giorno dell'obbligo vaccinale. Il 15 dicembre è scattato l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 anche per i docenti, i militari, i soccorritori e il personale amministrativo non sanitario e delle scuole. Niente cattedra, niente arma d'ordinanza, niente corsia. Si conferma l'obbligo vaccinale per medici, infermieri e le RSA relativo alla terza dose. Per chi non si adegua scatta la sospensione. Non si perde il posto di lavoro, ma si resta a casa senza retribuzione. Non si può esercitare la professione, non si lavora. Fintanto che non si regolarizza la propria posizione, nel rispetto della disposizione di legge.
Obbligo vaccinale a tutela della salute del lavoratore
L'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori – individuate in base alla loro maggiore esposizione al rischio per maggiori contatti sociali nell'esercizio della professione - vuole essere inteso soprattutto come una norma a tutela della salute del lavoratore. Lo ha stabilito il decreto legislativo n. 172 del 26 novembre 2021.
Entrata in vigore il 27 novembre, la disposizione di legge ha come obiettivo il contenimento della pandemia. Si precisa che l'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario, con la 1° e la 2° dose, e la successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con la circolare del Ministero della Salute. Per non incorrere nella violazione dell'obbligo vaccinale la dose di richiamo può essere effettuata trascorsi 5 mesi o 150 giorni dalla somministrazione della seconda dose di vaccino e comunque entro la data di scadenza del green pass vaccinale che, a decorrere dal 27 novembre, ha durata di 9 mesi e non più 12.
Considerando che la vaccinazione è ad oggi il principale strumento di contrasto della pandemia da Covid-19, viene ribadita l'importanza di sottoporsi anche alla dose di richiamo, fermo restando che è imposto comunque l'obbligo. In caso di infezione da SARS-CoV-2, è possibile sottoporsi alla vaccinazione decorsi tre mesi dalla data di negativizzazione: in tal caso la vaccinazione diventa obbligatoria a decorrere dalla data di scadenza del relativo green pass, ad oggi prevista a sei mesi dalla data del tampone negativo.
Si ricorda inoltre che, secondo l'art. 4 comma 2 del D.L. n.44/2021, la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal proprio medico di medicina generale e nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Terza dose, le novità per infermieri e personale sanitario
Per quanto riguarda medici ed infermieri il Decreto Legge sancisce inoltre che i nuovi soggetti deputati all'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono gli Ordini Professionali che hanno altresì il mandato di intervenire laddove è prevista l'omissione o il differimento della vaccinazione.
Ne consegue quindi che i Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica o le altre autorità sanitarie individuate dalle Aziende non sono più competenti in materia di accertamento dell'obbligo vaccinale. L'organo istituzionale decisionale e di controllo per accertare l'adempimento e stabilire o revocare la sospensione diventa l'Ordine di competenza territoriale di residenza.
In caso di violazione dell'obbligo vaccinale, l'Ordine dopo aver accertato il non rispetto della norma di legge, può procedere a deliberare l'immediata sospensione dell'esercizio della professione. Ne consegue la sospensione dal servizio e la privazione dello stipendio e di ogni altro compenso. La sospensione rimane efficace sino al completamento del ciclo vaccinale primario o in caso di infezione da Covid sino a successiva negativizzazione.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale, per chi è stato sospeso, deve essere comunicato dall'interessato all'Ordine Professionale e all'Azienda Datore di Lavoro. In caso di completamento del ciclo vaccinale primario, deve essere comunicata anche la somministrazione della dose di richiamo. Al fine della riammissione in servizio in caso di infezione da Covid e successiva negativizzazione, è necessaria la relativa comunicazione agli organi competenti allegando il certificato di negativizzazione.
Personale tecnico e amministrativo
Per il personale non appartenente al ruolo sanitario della dirigenza e del comparto (personale appartenente ai ruolo tecnico e amministrativo) valgono le stesse disposizioni. Organo competente per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è l'Azienda Sanitaria. Pertanto chi non risulta in regola a decorrere dal 15 dicembre, verrà sospeso senza retribuzione.
Per quanto riguarda l'obbligo del possesso e dell'esibizione del green pass, si ricorda che coloro che si sono sottoposti alla seconda dose vaccinale prima del 14 marzo 2021 e che non hanno ancora effettuato la dose di richiamo, si troveranno alla data del 15 dicembre con il green pass scaduto. Pertanto potranno accedere ai luoghi di lavoro solo previa effettuazione al tampone con esito negativo da effettuarsi a proprie spese, in attesa di adempiere all'obbligo della terza dose.
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