Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Covid: confermato lo scudo penale dai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per gli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni. Confermato anche l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, con sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa in caso di mancata adesione e rischio di stop allo stipendio.
Sospensione da mansione per sanitari che rifiutano vaccino
Il presidente del Consiglio Mario Draghi
Il nuovo dl Covid, approvato dal Cdm nella serata del 31 marzo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'1 aprile, prevede la sospensione dalla mansione per i sanitari che non si saranno vaccinati e anche il rischio di sospensione dello stipendio nel caso non sia possibile assegnare al lavoratore compiti alternativi. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative; può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale
.
All'articolo 4 della bozza si legge infatti: Decorsi i termini
previsti l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
.
L'Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione
. Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse
con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione
, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato
.
La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021
.
Scudo penale per i sanitari vaccinatori
Il nuovo Dl Covid conferma anche lo scudo penale dai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per gli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni.
All'articolo 3 (Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) si legge: Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione
.
In pratica viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. La norma avrà efficacia retroattiva.
COMMENTO
1 commenti
consenso
#1
Buongiorno , dal momento in cui ci obbligano ad effettuare la vaccinazione anti-covid
non dovrebbero chiederci di firmare alcun consenso al trattamento, ma se lo dovessero fare come dobbiamo comportarci?