Responsabilità Professionale
All’indomani dell’approvazione da parte dell'aula di Montecitorio - con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti – Nurse24.it ha intervistato Federico Gelli, padre della Legge sulla responsabilità professionale in sanità.
Le novità apportate dalla Legge Gelli
Il ddl Gelli è Legge. In base a quello che Barbara Mangiacavalli, presidente Federazione Ipasvi e il ministro Lorenzin hanno definito un passo storico per la sanità, i professionisti sanitari avranno maggiori tutele e garanzie per svolgere con più serenità e tranquillità la propria opera.
Potranno lavorare senza avere il dubbio o la preoccupazione di un eventuale causa che incombe sulla loro sorte professionale o sul proprio patrimonio.
Un salto di civiltà – ha spiegato Gelli - che ci porta in linea con quanto avviene nel resto d’Europa, sia con la responsabilità penale che civile.
La Legge, ha tenuto a specificare l’onorevole, si rivolge in primis ai cittadini e alla sicurezza delle cure, che diventa parte integrante del diritto alla salute. I cittadini avranno risarcimenti in tempi più rapidi.
Non ci sarà “l’obbligo del contenzioso”, ma vi saranno strumenti presenti nella norma (come l’azione diretta sulla compagnia assicurativa dell’ospedale, la conciliazione obbligatoria, la possibilità di accedere in maniera più rapida e più semplice alla documentazione sanitaria, maggiore tutela nel risarcimento e liquidazione).
Nella legge non si è mai citato il temine medico o infermiere; si è scelto volutamente di utilizzare il termine “esercente la professione sanitaria” in quanto il medico e l’infermiere sono posti sullo stesso piano di responsabilità - ognuno per la sua specificità professionale - e di tutela e garanzia.
Il professionista avrà la possibilità di essere più sereno, più tranquillo, perché più tutelato rispetto ad azioni legali e risarcitorie nei suoi confronti
Ciò che si cerca di evitare, stando alle dichiarazioni di Gelli, son le cause temerarie. Capita spesso che il cittadino, con il suo legale, imbastisca cause indistinte al professionista e/o alla struttura nel tentativo di ottenere un possibile risarcimento.
Con la legge approvata il paziente che ha subito un danno può fare un’azione di richiesta risarcitoria nei confronti della struttura, dell’azienda o dell’ospedale e solo in una seconda fase e per casi limitati e specifici potrà, se vorrà, agire nei confronti del professionista, spiegando e motivando il perché voglia procedere anche contro il professionista.
Le novità per i professionisti della salute e per il cittadino
Sistema di gestione del rischio clinico a livello Regionale e Nazionale
L’introduzione nel nostro Sistema Sanitario Nazionale di un modello organizzativo della gestione del rischio clinico ci permetterà di garantire già dal livello periferico (strutture pubbliche o private, sanitarie o socio-sanitarie) la prevenzione del rischio clinico, dell’evento sentinella e del semi-errore.
Si tratta di un sistema che coordinerà e potrà intervenire (anche con formazione specifica ed interventi sul campo) in quelle situazioni potenzialmente pericolose prima che diventino un danno per il cittadino.
Un centro regionale del rischio clinico, dunque, che avrà poi un legame diretto con l’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza delle Cure, che si realizzerà all’interno di Agenas per creare approfondimenti, ricerche, studi con impegni dei singoli territori.
Obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente le professioni sanitarie
La legge riconferma (come già previsto in diverse parti del nostro ordinamento) l’obbligatorietà assicurativa solo per le strutture sanitarie pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie. Rimane l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgano l’attività libero professionale.
Il vero salto qualitativo e di tutela anche per i professionisti è la novità e obbligatorietà della copertura assicurativa per l’azione di rivalsa, ovvero se il professionista commette un errore grave (colpa grave) deve contribuire “quota parte” al risarcimento del danno causato.
Con la nuova legge l’eventuale azione di rivalsa che la struttura potrà richiedere al professionista (che ha causato un danno al paziente e alla struttura es: un chirurgo che toglie un rene sano) verrà calmierata.
È stata utilizzata la medesima strada usata per la responsabilità civile dei magistrati. Quindi sarà possibile fare l’azione di rivalsa nei confronti di un operatore della sanità solo nel caso in cui questo venga condannato per colpa grave e per un tetto massimo risarcitorio di 3 annualità lorde.
Il professionista dovrà assicurarsi per un danno di questa portata e le compagnie assicurative saranno in grado di stipulare una polizza all’interno di un tetto massimo stabilito oltre il quale non si potrà sconfinare.
Colui che avrà commesso per colpa grave un errore e, quindi, un danno al paziente, dovrà contribuire “quota parte” all’erogazione e al risarcimento che l’azienda ha fatto nei confronti del paziente stesso, mentre le aziende sanitarie dovranno tutelare e garantire la copertura assicurativa per il “primo rischio” a tutti gli operatori che lavorano all’interno delle loro strutture.
Specialisti con pratica conoscenza di quanto oggetto di procedimento
La nuova legge introduce la possibilità di istituire in ogni tribunale italiano collegi peritali che saranno composti da un medico specialista in medicina legale affiancato da uno o più specialisti delle varie branche specifiche (quindi anche infermieri con competenze specifiche, ad esempio infermiere di sala operatoria, infermiere di emergenza urgenza, ecc.).
Linee guida e ricerca scientifica
Le linee guida insieme alle buone pratiche clinico-assistenziali sono un elemento qualitativo importante guidando il professionista durante la propria attività, ma anche necessarie per capire l’eventuale grado di responsabilità del professionista, soprattutto nel caso di responsabilità penale.
Nella legge c’è il principio generale di affidare l’elaborazione delle linee guida a tre soggetti in particolare:
- Società Scientifiche Accreditate
- Enti di ricerca pubblici e privati
- Ordini professionali.
L’Istituto Superiore di Sanità, attraverso una cabina di regia e con figure multi-professionali, darà vita ad un rinnovato sistema nazionale di linee guida con lo scopo di validare e standardizzare.
Sarà presente quindi una pubblicazione ufficiale sul sito dell’Istituto con delle linee guida ai quali tutti i professionisti dovranno attenersi. Oltre a loro anche i giudici che dovranno giudicare le responsabilità professionali specifiche faranno riferimento a quanto prodotto e presente in questi elenchi.
Vengono inoltre indicati i requisiti di accreditamento delle società scientifiche che vorranno candidarsi, tra cui: l’incompatibilità con l’impresa del farmaco, un radicamento territoriale e nazionale, avere dei legami e rapporti con società scientifiche analoghe a livello internazionale, elementi di democraticità.
Il ministero della salute emanerà un decreto attuativo a cui potranno partecipare tutte le società scientifiche, anche le società scientifiche infermieristiche.
Risk management a tutela del professionista
L’attività del risk management con tutti i suoi strumenti risulta essere essenziale per la prevenzione del rischio clinico e la buona tenuta del sistema; alcuni di questi strumenti - tra cui l’Audit gestito in modo multi professionale - sono il frutto della collaborazione e del racconto degli operatori su casi specifici.
Questi non devono diventare strumenti contro il professionista, che altrimenti non si sentirà più tutelato e inficerà la bontà e la capacità di questi strumenti all’interno del risk management. Per questo motivo tali strumenti non potranno più essere acquisiti dalla magistratura.
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Twilight
7 commenti
Ringraziamenti
#1
Volevo ringraziare per l'ottima intervista che mi ha chiarito molti interrogativi che avevo su questa Legge, grazie mille. Peccato che la Legge non abbia previsto in maniera chiara l'obbligo di Formazione nelle Aziende per gli operatori sanitari sulla materia del Risk Management nè l'obbligo di studiare tale materia per gli studenti infermieri sia di base che magistrali.