Una interessante interlocuzione del tipo “domanda - risposta” è intercorsa tra un Ordine provinciale delle professioni infermieristiche e il Ministero della salute - Dipartimento delle professioni sanitarie. Motivo del “destro - sinistro” è l’art. 4 capo I, art.1 lettera c della legge n.3/18, ossia la legge che istituisce gli ordini delle professioni sanitarie e, conseguentemente, la legge che ha trasformato i Collegi Ipasvi in Ordini delle Professioni Infermieristiche.
Membro Ordine professionale e Rsu, dubbi sul legittimità del doppio ruolo
Il punto richiamato nell’articolo sopra citato recita specificamente che: “(…) gli ordini e le relative Federazioni nazionali (…) non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale”.
La norma ha da subito attivato un aperto dibattito tra chi sosteneva che nulla di nuovo rispetto alla consuetudine attuale veniva apportato e chi, di contro, argomentava che un qualche significato quella norma doveva pur averlo “altrimenti che senso avrebbe avuto il suo specifico inserimento nella legge”.
Il confronto tra le due principali e antitetiche letture - una impostata sul “non cambia nulla; è solo un invito deontologico” e l’altra posizionata sul “c’è incompatibilità formale e sostanziale tra il ruolo e le funzioni di componente il Consiglio direttivo di Ordine, ovvero del Comitato centrale e il ruolo e le funzioni di un rappresentante RSU” - non trovava un punto di sintesi condivisa.
Il confronto si è sviluppato anche tra i Presidenti (e non solo) del Gruppo 27 aprile che, attraverso il Presidente Secci dell’Opi di Oristano, ha posto il dubbio/quesito direttamente al Ministero della salute quale organo vigliante della FNOPI e degli OPI stessi.
La risposta del Ministero della salute attraverso la direttrice del Dipartimento delle professioni sanitarie è decisamente interessante anche se, va detto, è espressione di una valutazione non giuridicamente definita, ma di una interpretazione letterale della norma.
La direttrice del Ministero della salute - Dipartimento delle professioni sanitarie - Dr.ssa Ugenti, infatti, scrive: “In base ad una interpretazione letterale della norma, la scrivente è dell’avviso che gli Enti in parola (FNOPI e OPI provinciali ndr) non possano nel corso della loro attività svolgere un ruolo attivo tipico della rappresentanza sindacale (organizzazione di vertenze, organizzazione o adesione a scioperi o manifestazioni sindacali, ecc”.
La Dr.ssa Ugenti continua scrivendo altresí che: “(…) le norme sopra citate non prevedono una incompatibilità tra i due ruoli”.
Chiarito tutto, quindi? Mah, non proprio.
Ci sono diverse tipologie di interpretazione di una norma.
L’interpretazione della Dr.ssa Ugenti è letterale e non giuridica, offre dunque una indicazione che potrebbe essere contestata; fornisce alcuni esempi che vorrebbero essere chiarificatori, ma che a loro volta sono interpretabili. Di fatto, non dirime in maniera esaustiva la questione.
Il dibattito tra le diverse Rappresentanze (sindacali e professionali) e nell’ambito della compagine professionale infermieristica potrebbe quindi continuare spostando la riflessione e il confronto dall’incompatibilità dei due ruoli alla definizione di cos’altro o di quant’altro possa essere inserito nella locuzione che gli Enti FNOPI e OPI “non possano svolgere un ruolo attivo tipico della rappresentanza sindacale”.
Sarà altrettanto interessante vedere, qualora ciò avvenisse (come parrebbe essere già avvenuto), che cosa ne deriverebbe.
La legge 3/18, infatti, non indica alcun tipo di sanzione per la mancata ottemperanza a questa norma, che getta un bel sasso in un ampio stagno.
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