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Obiezione di coscienza, ma con coscienza

di Giuseppe Sasso

L’obiezione di coscienza è un concetto multidisciplinare che spazia dalla filosofia al diritto, dalla teologia alla politica e si definisce quale condotta opposta da un soggetto, in ottemperanza a valori interiori, rispetto ad un dettame normativo.

L'infermiere obiettore esprime fedeltà  a forti valori interiori

Le sue radici concettuali risiedono nell’autotutela e nel diritto di resistenza, nonché nella libertà di coscienza e, quindi, nel diritto all’autodeterminazione. Da un punto di vista squisitamente etico-esistenziale l’atteggiamento di opposizione alla norma di comportamento eteroimposta risulta scaturire dalla fedeltà interiore ad un dato assiologico ritenuto supremo (di matrice religiosa o laica che sia), tanto elevato da sovrastare le leggi deputate a preservare il patto sociale.

Cenni giuridici su una questione delicata che tocca anche gli infermieri

In ottica sociologica tale dissociazione individuale ha un significato distintivo, ma non deviante, in coerenza col pluralismo democratico che garantisce l’esistenza delle minoranze attraverso l’assetto costituzionale. Secondo l’approccio antropologico è il relativismo culturale ad evocare manifestazioni di tale natura, confortato dal pensiero moderno ed incentivato dall’esasperazione della diversità di matrice postmoderna.

Attualmente le enormi possibilità di azione ingenerate dal progresso scientifico e tecnologico hanno ampliato i confini dell’agire umano, permettendo la manipolazione di situazioni in modo impensabile fino a vent’anni fa: il dibattito bioetico si è così affacciato a nuovi orizzonti e, parallelamente, numerose forme di obiezione sono comparse tra le fila dei professionisti, antichi e nuovi, della sanità.

Va specificato che le obiezioni di coscienza si dividono in "secundum legem" e "contra legem". Le prime, più correttamente definibili come "opzioni di coscienza", sono tipizzate in apposite fattispecie legislative (interruzione volontaria di gravidanza, procreazione assistita, sperimentazione animale) e sono attuabili attraverso le specifiche condotte previste dalle norme giuridiche: esse costituiscono fattori esimenti della responsabilità (normalmente scaturente da tali azioni).
Le seconde, anche se comunemente denominate "clausole di coscienza", costituiscono la vera essenza dell’atto oppositivo (in quanto non ancora tradotte in fattispecie normative con efficacia esimente) e si qualificano come catalizzatori di mediazione culturale attraverso il prisma di diffrazione offerto dalle autodiscipline professionali.

All’uopo è doveroso precisare che il singolo attore sanitario rimane esposto di fronte alle eventuali sanzioni civili e penali nascenti da un - seppur lecito in ottica professionale - atto di inottemperanza ad un preciso obbligo discendente dalla legge. Un recente esempio è costituito dalla diatriba conseguente all’atto di denuncia di clandestinità cui la legge obbligava i medici nel prestare assistenza a soggetti privi di permesso di soggiorno.
Restringendo l’analisi all’ambito infermieristico va posta l’attenzione a quanto l’articolo 8 del Codice Deontologico permette in tale ottica al professionista in disaccordo con la lex fori per intime convinzioni assiologiche:

L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.

Assumendo i principi etici della professione (quali la responsabilità, il servizio alla persona e alla collettività, il rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo, dei valori etici religiosi e culturali dell’assistito, dell’equità e della giustizia, dei diritti fondamentali dell’uomo), possiamo presto capire che di fronte a situazioni assistenziali eticamente complesse - di fine vita, per esempio - gli interessi e soprattutto i valori in gioco siano in molti casi plurimi e confliggenti.

Partendo quindi dalle "obiezioni contra legem" possiamo affermare che tali situazioni, soprattutto di fronte ad un ritardo normativo già da tempo evidenziato (in numerosi ordinamenti stranieri, come ad esempio in Germania, esistono fattispecie generali di regolamentazione dell’obiezione in base al singolo caso concreto), espongono l’infermiere nelle fattispecie limite, laddove la difesa della dignità dell’assistito divenga irrinunciabile a fronte di ottusi ricorsi terapeutici in nome della medicina difensiva e dell’adesione ai protocolli (oggi sempre più frequenti nella pratica medica).

Lungi dal voler incentivare crociate di obiezione civile, è per noi doveroso sottolineare come il singolo operatore sanitario italiano qualora obiettasse in assenza di precipua tipizzazione normativa, ancorché in virtù di oggettivi e validi presupposti di valore (limite del foro interno) e non arrecando pregiudizio alla persona assistita (limite del foro esterno), risulterà inevitabilmente esposto al vaglio giudiziale (unico luogo legittimato al bilanciamento dei beni costituzionali coinvolti, in assenza di previsioni ex lege) in quanto agente di una condotta illecita.

Non vada dimenticata la formazione delle attuali fattispecie che il legislatore ha appunto elaborato su indirizzo e spinta giurisprudenziale; le dinamiche sulle categorie obiettive emergenti, infatti, rientrano nella sfera del "de iure condendo" (aspirazione di una riforma della legge vigente). Sottolineiamo inoltre come l’esercizio di funzioni pubbliche e servizi di pubblica utilità sia stato più volte ritenuto fattore impeditivo della libera manifestazione di obiezione, per contrasto con l’art.2 della Costituzione.

Di contro va precisato che le "obiezioni secundum legem" non costituiscono arbitrari schermi protettivi sulla responsabilità del soggetto obiettante: è dovere di obiettore attenersi pedissequamente alle modalità di esercizio previsto nelle leggi di riferimento e circoscrivere le proprie condotte omissive (in questo caso astensive) esclusivamente ai momenti essenziali della prestazione sanitaria in oggetto per evitare di cadere nell’abuso di diritto e nuocere alla libertà e alla salute del soggetto assistito (la giurisprudenza ha sanzionato i casi in cui l’obiettore ha omesso di prestare la propria assistenza nei momenti precedenti, ad esempio per la registrazione di un ECG precedente alla IVG, e successivi alla prestazione cui si è legittimamente sottratto).

Ricordiamo che il principale valore dell’infermiere è l’assistenza della persona; perfino in tempo di guerra al nemico ferito va garantita assistenza sanitaria.

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