Infermiere Forense
La firma del protocollo d'intesa tra la Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri (FNOPI), il CSM ed il Consiglio nazionale forense si tratta sicuramente di una tappa importantissima nella crescita della professione infermieristica
(citando Barbara Mangiacavalli); tuttavia "crescita" dovrebbe essere sinonimo di "coerenza", soprattutto da parte di chi rappresenta tutta la compagine infermieristica, ivi compresi gli infermieri legali-forensi che, proprio a partire dal 2006, su spinta anche dell’allora Federazione IPASVI hanno intrapreso un percorso formativo innovativo, lungimirante e non certamente “vuoto a perdere”.
Per una volta vorrei tornare indietro nel tempo
Più di una volta ho avuto gran voglia di tornare indietro nel tempo: finora però mi era sempre accaduto in ambito personale. Mai sul lavoro. Finora!
Mio malgrado, nonostante tutte le conquiste che l’infermieristica ha raggiunto in questi decenni, oggi mi ritrovo a voler, per un attimo, utilizzare una metaforica macchina del tempo. E dove porterei la mia DeLorean?
Responsabilità del consulente tecnico d’ufficio
Le lancette del tempo della mia DeLorean ora le metterei alla data del primo aprile 2017 (data in cui la Legge 24/2017 è entrata in vigore). Due sono gli articoli nei quali viene investito di responsabilità il consulente tecnico d’ufficio:
- art. 8 – La Conciliazione;
- art. 15 – Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.
Tali aspetti hanno portato nei mesi successivi le varie Federazioni Nazionali degli esercenti le professioni sanitarie (FNOMCEO, FNOPI, FNOPO, FNO TSRM-PSTRP) a predisporre dei protocolli d’intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura e con il Consiglio Nazionale Forense così da “prevedere ed adottare criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti nei Tribunali (ambito civile e penale), in modo tale da adottare parametri qualitativamente elevati al fine di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia”.
Nello specifico, all’articolo 15 della suddetta legge, in riferimento ai procedimenti civili e penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento… omissis.
Al riguardo la congiunzione “e” risulta fondamentale in quanto permette anche agli infermieri con “speciali competenze” di far parte del collegio peritale interdisciplinare.
Eppure l’affermazione “speciali competenze” non ha un significato giuridico, ma meramente clinico, dimostrando esperienza e competenza in un setting assistenziale specifico, senza però la componente giuridica (diritto processuale, codice di procedura civile, codice di procedura penale).
Da questo ne deriva che l’infermiere legale-forense ha una sua identità propria non secondaria agli elementi di valutazione primari, codificati nell’ultimo protocollo FNOPI-CSM:
- Laurea Magistrale
- Esercizio della professione da non meno di 10 anni
- Assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare
- Regolare adempimento degli obblighi formativi Ecm.
Il professionista sanitario legale-forense - citando ancora le parole della Presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli - è trasversale ai settori clinico-assistenziali ed ha la mission di aiutare i colleghi con “speciali competenze” a redigere una perizia, a rapportarsi con Giudici, Magistrati, Avvocati, anche perché accettando eventuali incarichi in sede penale (redigendo una perizia) o civile (eseguendo consulenze) ha delle responsabilità ulteriori derivanti dai su indicati codici di procedura civile e penale.
Provocatoriamente potremmo dire che per una volta un protocollo è stato rispettato
Ed è quello che ha recepito FNOPI, diversamente e in maniera solitaria rispetto alle altre Federazioni, affermando inoltre che il mancato possesso di un elemento primario (fondamentalmente il punto 1 di cui sopra) si traduce, per l’aspirante perito e/o consulente tecnico, nel non possedere la speciale competenza, precludendo quindi l’iscrizione all’albo. Ora resta tutto da vedere come verranno riformulati i requisiti di accesso a corsi di formazione nati prima di questa firma, ad esempio - ma non è l'unico - quello promosso dall'Opi interprovinciale Firenze-Pistoia.
Si tratta sicuramente di una tappa importantissima nella crescita della professione infermieristica
, citando Barbara Mangiacavalli; tuttavia crescita dovrebbe essere sinonimo di coerenza, soprattutto da parte di chi rappresenta tutta la compagine infermieristica, ivi compresi gli infermieri legali-forensi che, proprio a partire dal 2006, su spinta anche dell’allora Federazione IPASVI hanno intrapreso un percorso formativo innovativo, lungimirante e non certamente “vuoto a perdere”.
vincenzopioposa
1 commenti
Il Master di riferimento viene quindi considerato un requisito di serie B.
#1
Bisognerebbe cominciare ad interrogarsi sulla reale utilità degli infiniti master post laurea proposti dalle università, se poi il collegio non ne riconosce la valenza in sede di stipulazione di tali accordi. Non solo, l'accessibilità ai corsi di laurea magistrale, requisito sempre indispensabile per accedere a livelli superiori di espletamento della professione (assieme all'immancabile "esperienza", anch'essa requisito di Serie A) è molto ristretta. Numeri alla mano, la laurea Magistrale in Infermieristica è forse il corso di Laurea "più a numero chiuso di tutti".
Di 500 mila professionisti e altri che verranno, chi saranno coloro che un giorno potranno davvero diversificare la propria strada professionale, se l'accesso all'istruzione superiore risulta "complesso" (nel caso della magistrale) o "inutile" (nel caso del master) ? E l'esperienza?