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Campania

Concorso Asl Caserta annullato per mobilità non attivata

di Redazione

È stato annullato dal Tribunale amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), dopo quattro anni, il bando di concorso pubblico che l'ASL di Caserta aveva pubblicato il 27 maggio 2020 per l'assunzione a tempo indeterminato di cento collaboratori professionali sanitari infermieri.

Tar Campania annulla concorso infermieri Asl Caserta dopo 4 anni

concorso infermieri

Annullato dal TAR della Campania il bando di concorso per assumere 100 infermieri presso l'Asl di Caserta.

Il giudice ha accolto il ricorso di due ricorrenti, infermieri già dipendenti a tempo indeterminato in aziende sanitarie pubbliche in altre regioni del centro e del nord Italia, che avevano impugnato il bando in quanto, prima di bandire il concorso pubblico in seguito all'approvazione della programmazione triennale per il periodo 2019-2021, l'Asl casertana avrebbe dovuto verificare l'eventuale interesse al trasferimento di soggetti dipendenti da altri Enti.

Avrebbe dovuto pertanto rinnovare l'avviso di mobilità, considerando altresì che l'ultimo era stato pubblicato cinque anni prima.

Il giudice ha sottolineato nella sentenza che proprio il decorso di un così ampio arco temporale impone, anche sotto il profilo logico, una verifica concreta di eventuali esigenze sopravvenute nel personale appartenente ad altre amministrazioni.

Secondo il giudice la mobilità si doveva quindi attivare prima di emanare il bando. La vigente normativa stabilisce infatti che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'ammissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

Il giudice non ha invece accolto la domanda dei ricorrenti di condannare l'Asl al pagamento del danno cagionato, motivando la decisione per il fatto che la richiesta è stata introdotta in via del tutto generica e priva di qualsivoglia allegazione probatoria in ordine alla sussistenza del danno e di tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità civile.

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