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PERUGIA

Non somministra antibiotico non prescritto, infermiera prosciolta

di Redazione

È stata prosciolta l'infermiera citata in giudizio per la condanna al pagamento di oltre 16 mila euro, in favore della Ausl Umbria 1, a titolo di risarcimento del danno conseguente ad errore medico. Lo ha stabilito la Corte dei Conti, la Procura contabile dell'Umbria. L'infermiera era finita nei guai per aver omesso la somministrazione di un antibiotico ad una paziente nel post operatorio.

Non è imputabile la mancata somministrazione di un farmaco non prescritto

Le indagini avevano rilevato tuttavia che non vi era traccia della prescrizione medica nella documentazione clinica. Il caso si riferiva ad un intervento di chirurgia estetica ricostruttiva eseguito per correggere antiestetici esiti cicatriziali che erano rimasti alla paziente in seguito ad un incidente stradale. La mancata somministrazione del farmaco aveva procurato un danno alla paziente in quanto si era sviluppata un'infezione.

Non può essere imputata la mancata somministrazione di un antibiotico non prescritto, sebbene si trattasse di un adempimento in linea con la prassi preoperatoria in auge, poiché la prescrizione era atto spettante alla competenza di un medico, si legge nella motivazione della sentenza.

I giudici contabili hanno riconosciuto che la professionista - con la espressa segnalazione negativa effettuata sulla check list pre operatoria nella sezione B (la cui compilazione spettava all'infermiere dell'area chirurgica) - non abbia fornito alcun idoneo contributo causale alla verificazione del fatto dannoso.

Sottolineando che le competenze del personale infermieristico riguardano tutto il periodo perioperatorio, i giudici hanno riconosciuto che l'infermiera citata in giudizio avrebbe eseguito scrupolosamente le check list della procedura predisposta, che garantiscono lo svolgimento dell'intervento nella massima sicurezza e sarebbe altresì intervenuta attivamente per rilevare, segnalare e risolvere eventuali problemi, come la mancanza di prescrizione del farmaco nella documentazione clinica.

La stessa convenuta, si legge altresì nella sentenza, ha evidenziato come nella regolamentazione della procedura aziendale 14 di gestione del blocco operatorio, a pag. 12 al punto 5.4.1. è espressamente prescritto che: Ogni professionista coinvolto nelle diverse fasi di preparazione e di esecuzione dell'intervento chirurgico deve compilare per parte di propria competenza le check list predisposte (a sintesi delle varie fasi del processo: check list peri-operatoria, check list per la sicurezza in sala operatoria) e deve rispettare scrupolosamente quanto previsto dalla procedura, intervenendo attivamente per risolvere eventuali problemi, come la mancanza di documentazione sanitaria o la mancata esecuzione di procedure preliminari all'intervento.

Tuttavia, secondo il principio dell’affidamento temperato, in base al quale ciascuno degli operatori può essere chiamato a rispondere anche dell’operato degli altri professionisti presenti per omesso o inesatto controllo, il considerare un intervenire attivamente la espressa segnalazione negativa effettuata sulla check list pre-operatoria suscita riflessioni.

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