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Formazione

Infermieri e Diritto allo Studio

di Domenica Servidio

Tanti sono gli infermieri che dopo il corso di laurea triennale in Infermieristica continuano a formarsi, ad approfondire aspetti sviluppati durante la formazione. La voglia di sapere, di conoscere meglio le svariate branche specialistiche che abbracciano la nostra professione sono a volte vincolate da una domanda: “Ce la farò a studiare lavorando?”.

La formazione post-laurea è una scelta difficile, ma spesso l’infermiere che è spinto a farlo si ritrova disorientato, perché questo significa rimettersi in gioco. Vediamo cosa dovrebbe sapere ogni infermiere sul diritto allo studio.

Come funzionano le 150 ore di permesso per studio

La normativa generale per il diritto allo studio è disciplinata dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70 . Il limite massimo è fissato in 150 ore annue individuale, che sono concesse al 3% del personale in sevizio a tempo indeterminato  e che abbia superato il periodo dei 6 mesi di prova.

I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, come ad esempio i portatori di handicap, sempre nel limite del 3%, ovvero di una percentuale diversa se prevista dai contratti di lavoro. I lavoratori che fruiscono dei permessi di studio, hanno inoltre diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non hanno l’obbligo di svolgere lavoro straordinario, né lavoro nei giorni festivi o durante il riposo settimanale.

La domanda per la concessione delle 150 ore si presenta su carta semplice o, se esistente, sul modulo apposito messo a disposizione dall’Azienda. Va presentata prima dell’inizio dei corsi, includendo il certificato di iscrizione. Al termine degli studi, occorre presentare l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Azienda. Bisogna consegnare anche l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

L’infermiere per sostenere gli esami relativi al corso di formazione che sta seguendo, ha il diritto, secondo quanto previsto dal CCNL, di chiedere dei permessi per il solo giorno in cui si svolge la prova d’esame.

Per il personale a tempo determinato le regole cambiano. L’art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, pur stabilendo il principio di non discriminazione dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, non riconosce il diritto alle 150 ore.  Il personale a termine può però beneficiare dei permessi retribuiti di cui all’art. 10 della L. n. 300/70, limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame.

Le 150 ore possono invece essere concesse ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con regola della proporzionalità per le diverse tipologie di assenza. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento.  Se invece il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, le modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.  

I congedi per la formazione sono invece regolamentati dall’art. 5 e 6 della Legge n.53/2000. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi non retribuiti per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale. I lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.

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Commenti (1)

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2 commenti

150 ore per preparazione tesi

#1

Posso usufruire delle 150 ore cumulativamente prima della seduta di laurea per la preparazione della tesi?