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Tassa d'iscrizione IPASVI: ecco la svolta!

di Mimma Sternativo

giudice

tassa d'iscrizione IPASVI: vale la pena chiedere ancora il rimborso?

"In seguito a richieste di chiarimenti pervenute a codesto Collegio in merito alle notizie circolate negli ultimi mesi riguardanti la possibilità da parte degli infermieri dipendenti di enti pubblici (es. A.O., ASL) di richiedere il rimborso della tassa d'iscrizione IPASVI agli enti di appartenenza, con la presente si vuole portare a conoscenza gli iscritti di quanto determinato dai recenti avvenimenti. "

Alcune organizzazioni sindacali continuano a distribuire moduli per fare la richiesta all'azienda del pagamento della tassa d'iscrizione all'IPASVI per gli ultimi 5 anni, ma serve davvero?

In tanti i sostenitori della tesi, purtroppo però la magistratura ha presto fatto chiarezza e freddato gli animi degli infermieri più agguerriti.

Il Collegio Ipasvi di Bergamo risponde ai suoi iscritti con un comunicato stampa:

"La Corte dei Conti si è espressa nella sentenza del Tribunale di Alessandria nella seduta del 15 gennaio 2015, emanata in seguito a ricorso attivato da parte di infermieri dipendenti dell’ASL di Alessandria con richiesta di sostenere il costo della tassa d’iscrizione all’albo professionale del Collegio IPASVI.

tassa d'iscrizione ipasvi

tassa d'iscrizione ipasvi: la svolta della magistratura

Nella stessa, viene riportato tra le motivazioni di rigetto del ricorso espresse dal giudice che “omissis… debba essere cura del soggetto assunto nella compagine dell’ente pubblico per svolgere quella determinata professione farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito (o è divenuto in seguito alla Legge 43/2006) condicio sine qua non della sua assunzione o dello svolgimento della relativa professione.” Il Giudice prosegue nelle motivazioni riportando che “omissis…al personale infermieristico è consentito lo svolgimento di prestazioni presso terzi in favore di soggetti pubblici e privati (omissis), prestazioni aggiuntive (omissis) e prestazioni professionali in equipe, da effettuarsi fuori dall’orario di lavoro e con ripartizione del compenso (omissis) per cui non sussiste un vincolo di esclusività con le stesse caratteristiche di quello dettato per gli Avvocati”.

Conclude ribadendo che quanto espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 7776 del 16/04/2015, da cui tutto è nato,  sono “ principi che sono stati sanciti in relazione a una professione, quale quella forense, avente una natura e una funzione peculiari, non assimilabili a quella medica o infermieristica” .

La legge degli uomini è come la banderuola di un vecchio campanile che varia e si muove secondo come spirano i venti.
(Lev Tolstoj)

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