La European Federation of Nurses fa il punto della situazione tra gli stati membri e poi propone i suoi dati al mondo scientifico e alla classe infermieristica dei vari paesi.
BRUXELLES. Ecco le Linee guida dell'European Federation of Nurses (EFN) per l'applicazione dell'articolo 31 ai fini del riconoscimento delle competenze previste dalla Direttiva 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva 2013/55/CE.
"A fine anno 2013 è stata approvata la Direttiva europea N. 55 sulle Qualifiche professionali che comprende otto competenze nella sua parte centrale (Articolo 31) - riferiscono Maximo Gonzalez Jurado (Coordinamento WG EFN) e Herdís Gunnarsdóttir (Coordinamento Professional Committee EFN), così come si evince dalla Traduzione italiana a cura di Enrica Capitoni e Cecilia Sironi, Consociazione nazionale delle Associazioni infermiere/i (CNAI) - la Direttiva è vincolante per gli Stati membri che dovranno applicarla entro il 18 gennaio 2016. La Commissione ha potere di modificare l’Allegato V della Direttiva con provvedimento di legge integrativo."
Ma di cosa si occupa nello specifico il documento?
È stato chiesto al gruppo già esistente dell’EFN sulle competenze di:
1 - Confrontare l’EFN Competency Framework con le competenze già contenute nell’Articolo 31 e sviluppare una linea guida per l’attuazione dell’articolo 31 e dell’Allegato V (competenze e contenuto) all’interno dei programmi formativi nazionali infermieristici, da sottoporre all’Assemblea generale dell’EFN.
2 - Valutare quali parti interessate (stakeholders) l’EFN e le sue associazioni membro devono coinvolgere nella progettazione del framework in modo da ottenere una ottimale applicazione e l’adesione alla Direttiva.
3 - Identificare tutte le problematiche che possono ostacolare o rendere più difficile l’attuazione delle competenze previste nei programmi formativi nazionali.
Il gruppo di lavoro dell’EFN (Working Group, WG) - si legge nel documento - ha portato a termine il lavoro dopo un’ampia discussione tra le principali parti interessate e dopo aver analizzato le problematiche correlate, tra cui la necessità di concordare i metodi per misurare se le competenze siano state raggiunte e il bisogno di formare personale in grado di valutare la loro applicazione all’interno delle istituzioni formative.
Il documento qui sotto allegato descrive le linee guida elaborate dall’EFN per l’attuazione dell’Articolo 31 all’interno dei programmi nazionali di formazione degli infermieri.
Prima di leggerlo, però, vi consigliamo di esaminare il seguente glossario:
Competenza
Si riferisce tanto all’intersezione di conoscenze, abilità, attitudini e valori quanto alla mobilizzazione delle componenti specifiche atte a trasferirle/i a un certo contesto o situazione reale in modo tale da scegliere la migliore azione/soluzione possibile per affrontare tutte le situazioni e problemi che possono sorgere in qualsiasi momento, utilizzando le risorse disponibili.
La definizione di competenza secondo l’European Qualifications Framework (EQF) è: “la capacità provata di utilizzare conoscenze, capacità e abilità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo personale e professionale. Nel contesto dell’EQF, la competenza è descritta in termini di responsabilità e di autonomia”.
Competenze specifiche
Sono le competenze richieste per lo svolgimento di uno specifico lavoro e relative alle sue peculiarità. Sono legate a discipline, qualifiche, ambiti specifici e hanno lo scopo di soddisfare le caratteristiche di uno specifico profilo formativo.
Competenze trasversali
Sono le competenze condivise da tutti i soggetti o ambiti di conoscenza comuni alla maggior parte delle qualifiche, sebbene producano effetti diversi e circoscritti a ciascuna di esse.
Criteri di performance
Esprimono il livello accettabile, in riferimento alla performance professionale, che soddisfa gli obiettivi di organizzazioni di servizi e rappresentano una guida per la valutazione delle competenze professionali.
Evidence o registro
È un documento che mostra i risultati ottenuti e fornisce prova documentale circa le attività effettuate.
Funzione
Rappresenta un dovere o una responsabilità associata a un’attività lavorativa specifica. Comprende diversi compiti. La funzione è impiegata in relazione al lavoro assegnato a una persona e alle sue aspettative nel contesto di lavoro in cui opera.
Indicatore
È il dato o l’insieme di dati che aiuta a misurare in modo oggettivo lo sviluppo di un processo o di un’attività. Gli obiettivi di apprendimento rappresentano degli indicatori.
Livello minimo richiesto
Rappresenta lo standard.
Obiettivi di apprendimento
Sono affermazioni che esprimono quanto ci si aspetta uno studente conosca, comprenda e sia in grado di dimostrare dopo aver completato un processo di apprendimento (modulo, disciplina, argomento, corso, ecc). Esprimono ciò che lo studente deve raggiungere e non le intenzioni del docente. Gli obiettivi si focalizzano su ciò che lo studente è in grado di dimostrare una volta che ha concluso la propria attività di apprendimento.
Standard
È il livello ottimale di performance al quale si tende per raggiungere un determinato livello.
Scaricate il documento: EFN_Competenze_Italian_15_Dec_2015
Ed ecco il MODELLO IPASVI SU EVOLUZIONE COMPETENZE INFERMIERISTICHE
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