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L'assistenza di base non compete all'Infermiere!

di Simone Mancuso

Infermieri

Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 attribuisce agli infermieri la responsabilità oggettiva, cioè dovrebbero soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente.

REDAZIONE. Quante volte ci siamo sentiti dire che l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e per questo gli compete l’assistenza di base, quante? Se fosse vero anche il primario, quale responsabile di tutta l’attività assistenziale svolta nell’Unità Operativa (D.P.R. n. 128/69), dovrebbe per esempio provvedere al giro letti. Confondere responsabilità con competenze è uno dei metodi usati durante l’indottrinamento per sfruttare appieno il tirocinante prima e il professionista poi.

Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 attribuisce agli infermieri la responsabilità oggettiva, cioè dovrebbero soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente.

Le mansioni igienico-domestico-alberghiere, che la Suprema Corte definisce attività elementari o meramente esecutive, non sono mai state attribuite all’infermiere professionale ma al generico (D.P.R. n. 225/74).

Queste mansioni costituivano già allora, ad opera dell’infermiere professionale, un pregiudizio alla professionalità soprattutto in virtù degli artt. 99 e 100 T.U. Leggi Sanitarie che definivano l’attività dell’infermiere come "professione" includendola nel novero delle "locatio operarum" cioè delle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 C.C..

L’evoluzione normativa ha equiparato la professione infermieristica a quella medica, professione sanitaria che la legge tutela (art. 348 C.P.) perché si fonda sul conseguimento di un titolo abilitante rilasciato dallo stato.

Serve una laurea e un'abilitazione professionale per fare le stesse cose che fanno i parenti dei pazienti allettati a casa? Quanti di loro sono stati condannati per esercizio abusivo della professione infermieristica per aver appagato i bisogni primari dei propri cari?

Ovviamente nessuno perché non sono atti propri dell’infermiere.


Dopo la chiusura delle scuole per infermieri generici avvenuta nel 1980, il legislatore ha creato diverse figure, inferiori nella scala gerarchica rispetto al professionale, in sostituzione dell’infermiere generico che si sono evolute fino alla creazione dell’Operatorio Socio Sanitario. L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 Febbraio 2001 stabilisce le minime mansioni e funzioni che l’O.S.S. deve svolgere su tutto il territorio nazionale e "l’assistenza diretta" al malato è la principale.

Per assistenza diretta al malato si intendono le cure igienico-domestico-alberghiere.

All’art. 1, comma 3, paragrafo f, del Profilo professionale dell’infermiere (D.M. 739/94) si legge: “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto”. Ciò significa che l’infermiere "decide" quando avvalersene e considerato che i pazienti necessitano delle suddette cure in ogni momento della giornata è indispensabile che il personale di supporto sia sempre presente affinché l’infermiere, responsabile dell’assistenza generale infermieristica (art. 1, comma 1 succitato), pianifichi e gestisca gli interventi assistenziali (art. 1, comma 3, paragrafo c).

Difatti il Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, all’art. 8, paragrafo d, stabilisce che: “Il ricorso al lavoro su turni presuppone la distribuzione del personale nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell’interesse dell’amministrazione su ogni altro”.

Il Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25" art. 11 comma 1 recita: “Durante il lavoro notturno il datore di lavoro assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno” e il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" all’art. 14 comma 2 che: “Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno”.

Ergo, le mansioni assistenziali non competono all’infermiere ma al personale di supporto. Compensare la loro strategica e pianificata assenza significa essere demansionati.

Il demansionamento, ricorda la Cassazione n. 14443 del 06 novembre 2000, costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dell’art. 41 della Costituzione e dall’art. 2087 Codice Civile. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative.

Il ruolo dell’infermiere è coordinare le figure a lui funzionali, gestire e pianificare il piano assistenziale nel suo complesso, attuare i profili terapeutici e di cura decisi dal medico e dai vari specialisti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli internazionali.

Senza dilungarmi oltre voglio solo aggiungere che nonostante tutto il modello infermieristico del dopo guerra resiste, resiste alle leggi e alla sentenze, resiste al progresso europeo, resiste perché si è detto e si è sempre insegnato all’infermiere un ruolo improprio funzionale alle aziende per razionalizzare la forza lavoro.

Commenti (1)

Giomar

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4 commenti

stop demansionamento

#1

Era ora.
Sono decenni che la giurisprudenza va in un senso e la mandria va in altro.