Nurse24.it
chiedi informazioni

sindacato

Un disegno di legge per dare lavoro agli infermieri. Solo fumo negli occhi...

di Angelo

535e73c0cd26e4bd6923084a855b0e04

RIMINI. Lo scorso 17 giugno il Consigliere Regionale del Partito Democratico, Nino Boeti, noto medico torinese, affiancato dalla Presidente del Collegio Ipasvi di Torino Maria Adele Schirru e dalla Presidente della FNC Ipasvi, Sen. Annalisa Silvestro, ha presentato la proposta di legge che segue, che a nostro avviso non risolve la questione occupazionale in ambito infermieristico e che nei fatti crea ancora più confusione in un settore ormai sempre più abbandonato a se stesso, dove i dati relativi al lavoro sono falsati da statistiche ormai troppo vecchie e fuori dal contingente.

 

Resta comunque nobile l'iniziativa di Boeti, Schirru e Silvestro di dare voce ai "nurses" italiani per provare a smuovere le acque in un oceano di disoccupati. E' di qualche giorno fa la notizia del blocco di tutti i turn-over da parte del governo Letta-Alfano soprattutto in ambito sanitario e della inutilità di questo Ddl di fronte alla palese volontà politica di non far decollare il mondo infermieristico della nostra nazione, a differenza di quanto accade in altre realtà statali europee ed extra-europee.

 

Alla fine il Ddl resterà nei cassetti, come accaduto in passato per altre proposte simili, anche perchè non si è mai vista una norma nazionale che riguardi un singolo settore professionale ed occupazionale. Inoltre, restano dubbi sulla copertura pensionistica e sul trattamento di fine servizio.

 

Una cosa però ci sentiamo di scrivere: perchè tanto parlare di una normativa che non vedrà mai l'approvazione del Governo centrale e delle due Camere? A noi sembra solo propaganda, anche per questo invitiamo la Silvestro ad uscire allo scoperto utilizzando la nostra testata e quelle che riterrà più opportuno, al fine di spiegare a noi e a tutti i colleghi infermieri d'Italia l'esatta valenza di una proposta legislativa.

 

Per completezza di seguito riportiamo l'intero Ddl:

Art. 1 - (Finalità)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e di sostenere l’occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi tesi a favorire il passaggio a contratto a tempo parziale di infermieri con età anagrafi ca superiore a 55 anni (infermieri senior) e la contestuale assunzione di giovani infermieri (infermieri junior) non occupati.

 

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri senior” gli infermieri che abbiano superato i 55 anni di età.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri junior” gli infermieri di età inferiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati.

 

Art. 3 - (Incentivi)

1. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l’infermiere "senior”, cui manchino non più di 36 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, accetti volontariamente una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% delle ore lavorate;

b) a fronte di tale riduzione, il datore di lavoro, pubblico o privato, assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato un infermiere "junior” per un numero di ore non minore rispetto a quelle diminuite dall’“infermiere senior”; tale condizione deve permanere sino alla maturazione dei requisiti pensionistici dell’infermiere "senior”;

c) l’infermiere "senior” svolga una funzione di mentore a favore dell’infermiere "junior”;

d) sia previsto, da parte dell’azienda, un percorso di inserimento a favore dell’infermiere "junior”.

2. Gli incentivi di cui al comma 3 sono attivati attraverso la sottoscrizione di un “patto intergenerazionale” controfirmato da “infermiere senior”, “infermiere junior”, azienda e rappresentanze sindacali, previa attestazione dell’INPS circa la sussistenza, per l’“infermiere senior”, dei requisiti di cui
al comma 1 lettera a).

3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, all’infermiere "senior” è riconosciuta l’integrazione contributiva sino all’importo corrispondente all’orario di lavoro svolto precedentemente alla riduzione, sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

 

Art. 4 - (Promozione della staffetta generazionale)

1. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate avviano, in collaborazione con l’INPS, una ricognizione circa la forza lavoro infermieristica con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1 ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell’opportunità offerta dalla presente legge.

Scopri i master in convenzione

Commento (0)