L’effettività dell’esercizio libero professionale per i professionisti del Comparto sanità - a causa del sommarsi di vincoli normativi oggettivi e di una lettura soggettiva effettuata dalle Regioni - risulta complessa e per molti versi difficile. Così Annalisa Silvestro, Responsabile nazionale Coordinamento professioni sanitarie e sociosanitarie Fials, che ha redatto una disamina giuridica del documento elaborato dalle Regioni circa l'applicazione delle disposizioni legislative introdotte dal Decreto Bollette. Nel testo Fials individua un grande vuoto di indicazioni che è bene sia prontamente colmato
e ribadisce la disponibilità del sindacato ad uno scambio di riflessioni e ad un costruttivo confronto
.
Interpretazione Regioni Decreto Bollette, la disamina giuridica di Fials
Prestazioni professionali solo al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza e obbligo dell’ente di appartenenza di autorizzare gli “incarichi” conferiti al personale. Sono due dei punti centrali del documento elaborato dalla Commissione Salute per una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative
introdotte dal Dl 34/2023 (cosiddetto Decreto Bollette) sul tema della libera professione per le professioni sanitarie.
Un documento che, se da un lato è puntuale nel dare indicazioni comportamentali alle Aziende sanitarie e ai professionisti richiedenti l’esercizio libero professionale
, dall’altro risulta lacunoso
su altri importanti aspetti, scrive Silvestro.
Il conflitto di interessi o il fatto che l’esercizio libero professionale debba essere strettamente correlato alla specifica idoneità professionale del richiedente
, ad esempio. Nella sua disamina, la Responsabile nazionale Coordinamento professioni sanitarie e sociosanitarie Fials continua puntando i riflettori su quanto sia una lettura soggettiva svincolata dalle indicazioni dall’art. di legge effettuata dalle regioni
quella che prevede che i professionisti sanitari debbano dare formale disponibilità all’effettuazione delle prestazioni aggiuntive (la cui effettuazione non è certo un obbligo) per poter presentare domanda di esercizio libero professionale
.
È invece da interpretazione aziendale che l’esercizio libero professionale dei professionisti del comparto non possa essere intramoenia
, continua Silvestro. Che insiste: Un grande vuoto di indicazioni che è bene sia prontamente colmato è quello inerente la parte fiscale e contributiva a cui deve sottoporsi il libero professionista
.
La decisione del Governo di aprire – seppur con qualche modifica – alla possibilità di libera professione per i professionisti del Comparto è stata generalmente salutata come una buona opportunità sia per il Sistema sanitario, sia per i professionisti
, sottolinea Silvestro. Si tratta di una decisione da sostenere e supportare tecnicamente e amministrativamente da tutti gli attori e i decisori del Sistema salute. Andare in direzione diversa non aiuta il sistema e aumenta la demotivazione dei professionisti
. Da qui l’auspicio della sigla sindacale che sul tema Ministro della Salute e Regioni aprano un’ulteriore riflessione
.
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