Il D.L 44/2021 ha reso obbligatorio il vaccino anti Covid-19 per gli operatori sanitari prevedendo la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria con l’eventuale ricollocazione e, in assenza di questa possibilità, la sospensione dall’attività lavorativa e dallo stipendio. Il D. L. 172 del 26 novembre 2021 aggiunge che saranno gli Ordini professionali a verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e a deliberare l’immediata sospensione dall’esercizio professionale del sanitario – se il professionista non risponde entro 5 giorni dalla sollecitazione - dandone comunicazione anche al datore di lavoro. Sono molte le domande che i professionisti si pongono, abbiamo dato risposta alle più frequenti, per fare chiarezza sulla normativa durante il webinar organizzato dall'OPI di Rimini.
Le domande più frequenti rispetto all'obbligo vaccinale dei professionisti sanitari
Sono obbligato a effettuare la dose booster?
Sì, è necessario effettuare la dose booster a 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario.
Dopo la seconda dose ho contratto il COVID-19, devo effettuare la dose booster?
I professionisti guariti dal Covid-19 hanno 120 giorni di tempo per effettuare la dose booster.
Se non mi vaccino vengo sospeso?
Sì, in caso di mancata vaccinazione anti Covid-19 da parte del professionista, gli ordini adottano un atto di accertamento che determina l’immediata sospensione dell’esercizio professionale con annotazione nell’albo e comunicazione al datore di lavoro. La sospensione ha natura dichiarativa e non disciplinare e perdura fino: al completamento del ciclo vaccinale primario; alla somministrazione della dose booster (per chi ha effettuato la seconda dose da più di 120 giorni); al 15/06/2022 (data che potrebbe variare).
L’ordine verifica nel portale DGC l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e procede alla sospensione?
No, gli ordini devono verificare lo stato vaccinale tramite la piattaforma DGC e invitare, chi non è in regola, a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante: l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione del medico di medicina generale relativa all’omissione o al differimento della stessa; la prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni e il sanitario entro i 3 giorni successivi alla somministrazione, deve produrre il certificato di vaccinazione.
Se non mi vaccino per motivi di salute, vengo sospeso?
No, si è esenti dalla vaccinazione anti Covid-19 solo se questa rappresenta un pericolo per la salute e va presentato all’ordine un attestato del proprio medico di medicina generale dove è specificata la diagnosi e allegati i referti clinici.
Sono stato sospeso dall'Ordine perché inadempiente all'obbligo vaccinale, ho contratto il COVID-19 e sono guarito. Posso tornare al lavoro?
Al professionista guarito dal covid-19 e non vaccinato può essere ritirata la sospensione ma ha 120 giorni di tempo per concludere il ciclo primario. Dovrà comunicare all’Ordine lo stato di guarigione con un certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale.
Mi sono vaccinato all’estero (es. RSM) con vaccino non riconosciuto EMA (Sputnik) e in Italia risulto inadempiente all'obbligo vaccinale?
I professionisti vaccinati con il ciclo vaccinale all’estero con vaccino non riconosciuto dall’Agenzia europea del farmaco, per ritornare a lavorare in Italia, dovranno effettuare la dose booster con vaccino riconosciuto dall’EMA. Se sono decorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo primario si dovrà ripetere la prima e seconda dose con vaccino riconosciuto dall’EMA.
Sono in malattia, posso comunque essere sospeso?
La sospensione vale anche per i soggetti in malattia, congedo, in maternità o con la legge 104/1992.
Mi sono appena laureato e non ho effettuato la vaccinazione anti Covid-19, posso iscrivermi all’Aordine?
No, la vaccinazione è un requisito obbligatorio per l’esercizio professionale. All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato il certificato di vaccinazione o una certificazione del medico di medicina generale che ne attesti l’esonero o la guarigione.
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