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Cassazione: Infermiere professionista sanitario autonomo

di Redazione

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La sentenza lascia spazio a riflessioni sull'operato dei vertici dell’Amministrazione Sanitaria nei sui vari livelli.

ROMA. Di recente è stata resa nota la  sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione (datata 21 gennaio 2016 n. 2541), che ha ribadito un concetto fondamentale per la nostra categoria: l'Infermiere è un professionista autonomo! Per cui non è più ausiliario del medico, ma un professionista sanitario

La sentenza lascia spazio a riflessioni sull'operato dei vertici dell’Amministrazione Sanitaria nei sui vari livelli.

Un Dirigente Medico - Primario di una nota Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) era accusato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) a seguito della dipartita di un paziente per una aritmia non controllabile.

I dettagli della sentenza

Nello specifico veniva contestato al medico di aver omesso, nel mentre era in atto un trasloco di una UTIC in un'altra struttura, di verificare l’adeguatezza delle dotazioni organiche, che doveva prevedere l'inserimento o meno di nuove unità-lavoro, visto ciò nell'ottica della nuova logistica del reparto; nella struttura non vi era un numero di Infermieri utili a garantire il controllo dell’apparecchiatura di monitoraggio.

Al Dirigente Medico veniva poi contestata l’omissione, durante l’istallazione del nuovo impianto di monitoraggio dei pazienti, di vigilare sulla formazione e l’apprendimento raggiunto dagli Infermieri in pianta organica.

Per entrare più nel dettaglio, va precisato che la vicenda riguardava un uomo ricoverato dapprima in UTIC, successivamente trasferito in un Reparto semi-intensivo; all'utente veniva applicato un apparecchio telemetrico con gli allarmi sonori sospesi; l'apparecchiatura segnalava inutilmente nel monitor centrale (che non aveva vigilanti) una Tachicardia Ventricolare (la prima volta alle ore 13.30, la seconda alle ore 19.58); il decesso sopraggiungeva dalle 5.57 in poi quando il paziente era in preda ad una aritmia fatale.

Nella sentenza di cui si diceva all'inizio il giudice di primo grado evidenziava il fatto che in quegli episodi il paziente era stato abbandonato a se stesso, ricordando che l’abbandono derivava dal fatto che le due Infermiere in turno erano impegnate ad assistere in urgenza altri pazienti e non potevano udire il segnale sonoro della macchina parametrica perché con allarmi disattivati.

Il Dirigente Medico dal canto suo, spiega il Giudice nella sua sentenza, in passato aveva evidenziato alla Dirigenza Amministrativa della struttura tutte le problematiche in essere, individuando nella carenza di Infermieri la immediata criticità da risolvere. I vertici aziendali avevano ignorato l'appello del Primario, rifiutando di fatto l'adeguamento del nuovo reparto nell'interesse del paziente.

Nella stessa sentenza il Giudice ammonisce gli interessati dicendo che la formazione è un compito che esula dalle prerogative dirigenziali del Primario ed è affidata all’autonoma professionalità dell’Infermiere.

Per tali motivi il Tribunale di Livorno ha assolto il Dirigente Medico per non aver commesso il fatto (prima imputazione) e soprattutto perché il fatto non sussiste (seconda imputazione), trasmettendo tutti gli atti alla Procura competente, che sta ancora valutando, mediante l'ausilio del supplemento d'indagini, ciò che realmente aveva inciso sull'evento: il disinteresse della Dirigenza Amministrativa? Chi lo sa, lo sapremo solo più avanti con il prosieguo o l'archiviazione degli atti del processo.

In appello il Dirigente Medico veniva condannato per "essere a conoscenza delle anomalie dell’attività di monitoraggio" e per "non essersi assicurato della capacità degli infermieri di utilizzare le apparecchiature telemetriche".

La Suprema Corte non l'ha pensata così e lo ha assolto seguendo quanto stabilito dalle normative in materia: non rientra nei compiti del Dirigente Medico organizzare e verificare la formazione dell'Infermiere (in questo caso relativamente al funzionamento dell'apparecchiatura telemetria).

E non è tutto. Il Giudice rimprovera i suoi colleghi della Corte d'Appello perché non aver valutato che anche ad allarmi attivati probabilmente non era possibile intervenire nell'immediato, in quanto le Infermiere al lavoro erano già impegnate nell'assistenza in emergenza. Di fatto mancava personale n reparto.

Perché è importante questa sentenza?

Per tre motivi essenziali:

1) da una parte ribadisce la netta separazione delle competenze tra Medico e Infermiere (che non è più ausiliario del medico, ma professionista sanitario autonomo, così come sancito dalla Legge 42/99);

2) dall'altra parte occorre riflettere e seriamente sulle responsabilità dell’Amministrazione Sanitaria, per le infelici scelte adottate in questo caso;

3) l'Infermiere, il Primario e la stessa Amministrazione Sanitaria devono smetterla di pensare che "va tutto bene" e che "si è sempre fatto così"; tutti devono capire che un comportamento errato o una richiesta inevasa può ledere e gravemente alla salute dell'assistito, costringendolo a volte anche alla morte tra mille sofferenze.

Scaricate la Sentenza 2541-2015 pdf

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