Infermiere Forense
La Regione Lombardia, in considerazione del progressivo aumento delle aggressioni al personale sanitario e sociosanitario delle strutture lombarde, con la legge n.15/2020 ha inteso intraprendere iniziative tese ad arginare episodi di violenza, sempre più protagonisti dei Pronto soccorso. Nonostante le buone intenzioni, la legge in questione - a detta del Presidente del Consiglio dei ministri - andrebbe a violare la competenza legislativa esclusiva dello Stato, entrando quindi in contrapposizione, ed in maniera unilaterale, nei riguardi della Costituzione. La Corte costituzionale, tuttavia, afferma che il disposto legislativo “lombardo” non invade le prerogative dello Stato.
Polizia nei PS, Consulta respinge ricorso contro la legge della Lombardia
La legge n. 15/2020 a cura della Regione Lombardia ipotizza protocolli di intesa da promuovere con gli Uffici territoriali del Governo, al fine di potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei Pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco. Le motivazioni trovano origine dall’aumento delle aggressioni nei confronti del personale sanitario e sociosanitario operante, in particolare, nei Pronto soccorso.
L’allarme sociale per le frequenti aggressioni al personale sanitario delle strutture lombarde è notevolmente aumentato negli ultimi tempi. Solo nei primi mesi del 2019 si sono verificate 4887 aggressioni a personale sanitario e non presso gli ospedali, pubblici e privati accreditati; e gli ambiti più esposti sono i pronto soccorso e i reparti di psichiatria
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A fronte di tale iniziativa regionale, propone ricorso (presso la Corte costituzionale) il Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che il legislatore regionale sarebbe incorso nella violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato stesso e dell’ordine pubblico e sicurezza, visto che il protocollo d’intesa oggetto del contendere non è compatibile con i processi di pianificazione e razionalizzazione dei presidi di polizia che l’ordinamento rimette alla competenza esclusiva statale.
In pratica, secondo l’indirizzo governativo un eventuale potenziamento delle risorse e dei presidi territoriali non potrebbe formare oggetto di intese da raggiungersi tra Regione e Prefettura. L’incremento del personale sarebbe rimesso a un provvedimento del Questore, mentre l’istituzione dei posti di polizia, richiederebbe, comunque, un provvedimento del Capo della polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, organo questo direttamente rispondente allo Stato e non certo ad un organo regionale.
In realtà le intenzioni della Regione Lombardia erano altre, in quanto grazie alla legge n. 15/2020, sarebbe stato possibile instaurare forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio. Inoltre, a parere del legislatore regionale, il coinvolgimento delle Prefetture e delle Questure avverrebbe solo in via consensuale, condizionatamente alla stipula di appositi protocolli d’intesa, rimanendo ben fermo che solo tali organi statali potranno decidere se e quali forze di polizia impiegare per il contrasto alle forme di violenza a danno degli operatori sanitari e relative condizioni e modalità.
Esaminata la legge e lette le motivazioni di entrambi le parti, la Corte costituzionale, dopo aver premesso che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, sottolinea che anche le previsioni di collaborazione e di coordinamento non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, dovendo trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che lo prevedano e lo consentano, o in accordi tra gli enti interessati.
Tuttavia, in considerazioni di precedenti sentenze nelle quali la Corte aveva affermato:
- Che la semplice previsione della possibilità di un’intesa con le forze di polizia non comporta alcuna interferenza con la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza (sent. n.285/2019)
- Che la Regione ha inteso limitarsi all’affiancamento agli organi statali nel perseguimento del fine di combattere la criminalità nei settori ambientale e sanitario e che le disposizioni che prevedono la promozione di accordi tra Regione ed autorità statali hanno valore programmatico (sent. n. 177/2020)
è da ritenersi che anche la disposizione della Regione Lombardia non disciplina, in modo unilaterale, le forme di collaborazione, ma, al contrario, le inquadra entro una cornice pattizia che mantiene salvi e integri i compiti e le attribuzioni dell’amministrazione di pubblica sicurezza.
Deve pertanto concludersi che l’art. 4 della Legge reg. Lombardia n. 15 del 2020 non invade indebitamente le prerogative dello Stato in ordine alla disciplina delle forze di polizia. Le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata e si mantengono nell’ambito delle precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento
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Lo strumento “protocollo d’intesa”, quindi, potrebbe rappresentare la modalità ideale e collegiale garante della sicurezza del personale sanitario e sociosanitario.
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