Potrà fare giurisprudenza la sentenza del Tribunale di Ivrea, che ha definito illegittima la sospensione dal lavoro di un Oss non vaccinato. L’Asl To3 è stata condannata a reintegrare l’operatore socio sanitario nonché a pagare le spese legali sostenute dal dipendente, riconoscendo lui gli stipendi che avrebbe percepito nel periodo in cui è stato illegittimamente sospeso dal servizio
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Illegittima la sospensione dal lavoro di un Oss non vaccinato
L’Asl To3 è stata condannata al reintegro dell’Oss no vax che aveva sospeso. A stabilirlo la sentenza del Tribunale di Ivrea, sezione Lavoro, che ha definito illegittima la sospensione dell’operatore socio sanitario da parte dell’Azienda.
A seguito del ricorso presentato dall’avvocato Valerio Savino e dal dottor Fabio Pansera del Foro di Torino, il giudice ha dichiarato la completa illegittimità del provvedimento di sospensione da parte dell’Asl nei confronti di un proprio dipendente per inottemperanza all’obbligo vaccinale per i sanitari.
Nel caso specifico, si tratta di un operatore in servizio presso l’Asl To3 di Venaria Reale, assunto come operatore socio sanitario ma impiegato con compiti d’ufficio e di tipo amministrativo. E ancora, invalido civile al 67% e portatore di handicap. Da parte sua, l’azienda – rappresentata in giudizio dall’avvocato Dario Gamba, che ha già comunicato la volontà di ricorrere in appello – lo aveva sospeso dal servizio essendo altresì inquadrato come operatore socio sanitario e non avendo mai chiesto, in modo formale, di passare ad un profilo professionale diverso l’operatore rientrava nel novero dei destinatari dell’obbligo vaccinale.
Il giudice Magda D’Amelio, invece, ha accolto la tesi della difesa. Motivando nella sentenza che – poiché operatore amministrativo –, il ricorrente non può essere ricompreso tra i destinatari dell’obbligo vaccinale in quanto attende a mansioni squisitamente amministrative; egli, inoltre, non può essere ricompreso tra i destinatari dell’obbligo vaccinale in quanto non svolge le sue mansioni presso strutture dedicate all'assistenza e al ricovero dei pazienti. Il provvedimento di sospensione risulta illegittimo
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L’Oss è stato riammesso in servizio dal 19 aprile scorso, con l’Asl tenuta a pagare le spese legali sostenute dal dipendente e a riconoscere al dipendente gli stipendi che avrebbe percepito nel periodo in cui è stato illegittimamente sospeso dal servizio
. Solo pochi mesi fa una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea aveva dato ragione a un’infermiera 55enne contro l’Asl To4 che l’aveva lasciata a casa senza stipendio dal 4 settembre 2021, dopo che la donna aveva rifiutato di vaccinarsi perché non intendeva firmare il consenso informato.
Secondo il giudice, l’Azienda – condannata al pagamento delle retribuzioni mancate e delle spese legali – non aveva valutato di demansionare l’operatrice, magari impiegandola come centralinista.
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