L’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge
, poiché la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri
. È la sentenza del giudice del lavoro di Padova, che ha accolto il ricorso e ordinato il reintegro immediato al lavoro di un’operatrice socio-sanitaria dell’azienda Ulss 6 Euganea, sospesa per non essersi vaccinata. Nella sentenza si evidenzia l’irragionevolezza dell’obbligo di immunizzazione, che il giudice ritiene darebbe garanzie pari a zero
in rapporto alla prevenzione dal contagio da Covid-19.
Oss no vax viene reintegrata al lavoro, sentenza simbolo a Padova
Sta creando dibattito (ed era inevitabile) quella che alcuni hanno ribattezzato la sentenza che dà ragione ai sanitari no vax
, formulata dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova, Roberto Beghini, che ha accolto il ricorso e ordinato il reintegro immediato al lavoro di una Oss dell’azienda Ulss 6 Euganea che era stata sospesa dalle sue mansioni per non aver fatto il vaccino, opponendosi all’obbligo vaccinale per i sanitari imposto per legge.
L’operatrice, precisando di essere madre di due figli di cui uno minorenne e di avere un mutuo da estinguere, aveva chiesto all’azienda di poter essere reintegrata, anche con mansioni minori, a fronte di un tampone negativo presentato ogni 24 ore. Nulla da fare: il Decreto Legge per il contenimento della diffusione della pandemia non ammetteva alternative e, ad ogni modo, la struttura aveva fatto presente di non avere altre posizioni da ricoprire.
Ora il magistrato del lavoro si è espresso a favore dell’operatrice socio-sanitaria – che non si è mai data per vinta, rivolgendosi ad un legale con il quale ha portato la sua vicenda dinanzi alla sezione lavoro del tribunale ordinario di Padova – considerando irragionevole
l’obbligo di vaccinazione, che secondo il giudice darebbe garanzie pari a zero
sulla prevenzione dal contagio da Covid-19.
Recita la sentenza: L’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge
, perché la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri
. Pertanto il personale no vax deve essere reintegrato, considerato che la norma che ne imponeva l’allontanamento era inefficace, dunque illegittima.
Nessun accenno, però, alla ridotta carica virale nei soggetti vaccinati, né passaggi – all’interno della sentenza – che rimandino alle diverse percentuali di contagio, ospedalizzazione o gravità dei sintomi. Per il giudice non c’è alcuna scala di rischio, soltanto la possibilità di contrarre il Covid-19 oppure la totale immunità. Non è vero che sia stata scientificamente provata l’incapacità del vaccino di proteggere dall’infezione – interviene Luigi Pais dei Mori, presidente dell’Opi Belluno e coordinatore regionale – numerosi studi attestano l’esatto contrario. E nonostante le varianti di SARS-CoV-2. L’importanza dell’obbligo vaccinale è invece provata
.
Perplessità anche da parte di Francesco Noce, presidente della Fnomceo Veneto: Se i magistrati iniziano a interpretare giuridicamente la scienza – illustra – è un grosso problema
. Concludendo: Questa sentenza rischia di divenire un precedente in mano ai sanitari no vax nonché di alimentare una marea di ricorsi, nocivi per chi lavora affianco a loro e particolarmente per i malati che assistono
.
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