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Libera Professione | Normative e procedura per esercitare

di Laura Brunelli

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CESENA. Negli ultimi anni la libera professione si sta largamente diffondendo grazie al cambiamento dello scenario che è sempre più improntato all'attività in proprio.
Ciò permette di svolgere l'attività in modo più gratificante, anche se non priva di responsabilità, a stretto contatto con il cliente, con il quale il professionista ha la possibilità di interagire in maniera esclusiva, svincolato da ostacoli burocratici e standardizzati che tendono all'appiattimento del lavoro ed alla mancata realizzazione professionale.

 

L'attività libero professionale può essere svolta in diverse modalità:

  • in forma individuale;
  • in studio associato;
  • in Cooperativa Sociale.

 

Per quanto concerne le prime due modalità, occorre che il professionista apra una posizione fiscale all'Ufficio delle Entrate, sia iscritto all'ENPAPI, stipuli una polizza assicurativa di Responsabilità Civile e comunichi al Collegio di appartenenza l'inizio dell'attività stessa. Inoltre, l'interessato, può richiedere al Collegio l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria, volta a farsi conoscere nel territorio di lavoro, l'utilizzo del logo di categoria e, qualora si parli di un'attività svolta in uno studio, l'autorizzazione ad apporre la targa riconoscitiva, la cui forma e composizione devono rispecchiare determinate “regole” introdotte a livello legislativo (decreto Bersani-Visco, D.L.223/06, art. 2, comma 1).

 

La Cooperativa Sociale può esercitare attività infermieristica solo attraverso soci iscritti al Collegio IPASVI i quali possono instaurare solo due tipi di rapporto: socio lavoratore (legge 142/01) con due possibili modalità: socio-dipendente o socio in regime autonomo con propria posizione fiscale.

 

Indispensabile è il certificato da cui risulta la nomina di un Amministratore/infermiere all'interno del Consiglio di Amministrazione responsabile per l'area infermieristica. Se la Cooperativa Sociale esercita prevalentemente attività infermieristica, deve attenersi scrupolosamente a due articoli inerenti alle “Norme di comportamento per l'esercizio autonomo della libera professione” e, più precisamente, gli articoli 56 e 57, che esplicitano quanto segue:


ARTICOLO 56: “L'infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/1991 e nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali, previdenziali e delle disposizioni legislative di riferimento, del presente regolamento. La Cooperativa Sociale può essere costituita esclusivamente da – liberi professionisti iscritti al collegio IPASVI- da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie integrabili all'attività infermieristica – da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie purchè sia rispettato il criterio della integrabilità. Il Collegio provinciale potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per l'espletamento di attività di natura non sanitaria. Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio dell'attività infermieristica.”

 

ARTICOLO 57: La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:

  • l'atto costitutivo e lo statuto;
  • copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
  • l'elenco dei soci infermieri;
  • l'elenco degli altri soci;
  • il nominativo degli infermieri responsabili per l'area infermieristica.
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