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Libera Professione | Esercizio autonomo dell’assistenza infermieristica

di Laura Brunelli

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CESENA. “Ben vengano tutte le soluzioni che stiano in una logica di sussidiarietà per ciò che il sistema sanitario pubblico non può più dare” è quanto affermato recentemente da Federico Spandonaro, docente di Economia sanitaria all'università di Roma Tor Vergata, in un suo intervento alla Prima Giornata Nazionale sulla Libera Professione Infermieristica.

La relazione, che ha offerto la sua interpretazione della situazione italiana, sottolinea una oggettiva e forzata tendenza da parte del sistema pubblico di selezionare gli interventi di assistenza; in questo contesto “la sfida per i professionisti è assumere un ruolo di mediatori tra l'iniziativa privata e l'universalismo selettivo dei sistemi di welfare”.

 

Ecco quindi che, tra evoluzione professionale e necessità imposte dalla congiuntura economica, il fenomeno della libera professione tende ad aumentare anche tra gli infermieri, soprattutto nelle generazioni più giovani. A sostegno delle aspettative dei cittadini, è intervenuto Tonino Aceti, coordinatore delle associazioni dei malati cronici di Cittadinanzattiva, il quale ribadisce che “l'infermiere è una figura strategica a cui va riconosciuta una funzione importante” e ha sottolineato che “la libera professione deve essere intesa come complementare alle tutele pubbliche della salute e non come sostituiva”.

 

La libera professione si distingue dal lavoro autonomo in quanto si esplica attraverso prestazioni “tipicamente intellettuali” e tecniche; l'autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente nascono in un contesto di vera libertà di manifestazione della personalità professionale.

 

Nella libera professione intellettuale il professionista, attraverso l'incarico professionale, assume la piena responsabilità per le scelte e le modalità utilizzate nell'esecuzione della prestazione; l'incarico è regolamentato dal Codice Civile che, all'articolo 2231, dispone : “quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione”.

 

Coloro che intendono svolgere l'attività libero professionale, devono innanzitutto aprire la Partita IVA presso uno degli uffici delle entrate della zona di residenza; entro 30 giorni dall'apertura, questa deve essere comunicata al collegio provinciale IPASVI.

 

Entro 60 giorni (dall'inizio dell'attività in libera professione, quindi dall'apertura della partita IVA) occorre effettuare l'iscrizione obbligatoria all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), assicurandosi così la tutela previdenziale e assistenziale sia per se stessi che per la propria famiglia, così come stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Previdenza.

 

Per quanto riguarda l'iscrizione all'ENPAPI, occorre scaricare dal sito nazionale (www.enpapi.it) la modulistica, compilarla in ogni sua parte e inviarla per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. L'iscrizione si riterrà completata nel momento in cui si riceverà la comunicazione cartacea da parte dell'ente di avvenuta registrazione.

 

L'infermiere in libera professione è invitato altresì a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità Civile e Professionale.

 

La Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha stipulato una convenzione con la società CARIGE Assicurazioni per la sottoscrizione di una polizza che copra i danni a terzi derivanti dalla propria attività; tale polizza ha una retroattività di 3 anni e un massimale pari a E 2.000.000,00, a fronte di un premio annuo dovuto di E 48,00.

 

Sul sito www.ipasvi.it sono disponibili maggiori informazioni sulla polizza stessa e la modulistica da presentare qualora si decidesse di sottoscriverla.

 

Elementi molto importanti da considerare prima di stipulare una polizza assicurativa sono i seguenti:


1. Scadenza: nelle assicurazioni la data di scadenza deve essere chiaramente indicata. Diffidare da quelle in cui essa non è espressa.
2. Copertura: la polizza deve chiaramente indicare il massimale coperto in caso di danno a terzi
3. Proattività e retroattività: la polizza deve indicare la copertura dei danni avvenuti negli anni precedenti prima della decorrenza del primo certificato purchè non noti all'assicurato e purchè la richiesta di indennizzo pervenga posteriormente alla decorrenza della polizza.
4. Copertura delle spese legali: deve indicare la tutela legale con il relativo massimale che copre.

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