L'istanza dovrà essere presentata all'Ente entro i 180 giorni successivi alla data in cui è cessato l'evento che ha determinato lo stato di difficoltà economica.
ROMA. In condizioni di particolare bisogno, quali possono essere la sospensione o la riduzione forzata dell'attività esercitata in forma libero professionale, per un periodo di almeno tre mesi, a causa di malattia o infortunio.
Il decesso dell'iscritto o del pensionato, che dia luogo ad una situazione di difficoltà finanziaria al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, qualora a carico del de cuius al momento della morte; la malattia o l'infortunio dell'iscritto o del pensionato, (ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo ed a suo carico), per far fronte alle quali siano state affrontate delle spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Enti ed infine l'inabilità temporanea al lavoro per un periodo di almeno tre mesi, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha facoltà di erogare un sussidio a favore degli iscritti contribuenti (a condizione che abbiano maturato due anni di contribuzione), ai titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità nonché ai titolari di pensione di inabilità o assegno di invalidità, in una misura compresa tra un minimo di 2.500,00 euro ed un massimo di 12.000,00 euro.
L'istanza dovrà essere presentata all'Ente entro i 180 giorni successivi alla data in cui è cessato l'evento che ha determinato lo stato di difficoltà economica (stato di bisogno), e comunque entro e non oltre il 31/12/2016 compilando la modulistica appositamente predisposta, alla quale dovrà essere allegata la copia di un documento di identità, il modello ISEE del nucleo familiare del richiedente relativo al 2015, la documentazione utile a dimostrare lo stato di bisogno e attestante le spese sostenute oltre ad idonea certificazione medica (o di decesso).
Per ulteriori informazioni consultare la scheda relativa nella sezione Assistenza/Interventi assistenziali sul sito istituzionale: www.enpapi.it.
A cura di Sandro Tranquilli.
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