Nurse24.it

libera professione infermiere

La contribuzione soggettiva e integrativa

di Laura Brunelli

2afca3f53c0e96b8eb32503314e80c62

CESENA. L’Enpapi, al pari degli altri enti di previdenza privati istituiti ai sensi del D. Lgs n. 193/2006, applica per il calcolo delle prestazioni previdenziali il sistema contributivo così come delineato dalla Legge 335/1995 ed il metodo di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale. Nel sistema contributivo l’importo della pensione viene determinato sulla base dei contributi versati dall’assicurato in tutta la sua vita lavorativa, capitalizzati di anno in anno fino al momento del pensionamento ad un tasso corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL  nominale calcolato dall’ISTAT e riferito al quinquennio precedente all’anno da rivalutare.

Si determina così un montante individuale sulla base dei contributi accumulati e capitalizzati; l’importo della pensione, inoltre, viene annualmente rivalutato sulla base della variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

La contribuzione dovuta annualmente dagli iscritti all’Ente, è rappresentata da tre diverse tipologie di contributo:

  • il contributo soggettivo, destinato alla formazione del montante contributivo individuale , per il 2013 è pari al 13% del reddito netto professionale, con facoltà per l’assicurato di optare per l’applicazione di un’aliquota superiore, fissata al massimo del 23%. L’aliquota ordinaria del contributo soggettivo è destinata ad aumentare annualmente di un punto percentuale fino a raggiungere la misura del 16%. E’ previsto il versamento di un contributo minimo, frazionabile in base ai mesi di iscrizione all’Ente e soggetto, in alcuni casi, ad un abbattimento del 50% o anche all’esonero totale; quest’ultima possibilità si attua nei casi in cui vi sia l’effettiva e documentata sospensione dell’attività professionale per almeno sei mesi consecutivi nell’anno solare, fino al compimento del trentesimo anno d’età, per i primi quattro anni di iscrizione, per i pensionati e nel caso di professionisti con rapporto di lavoro dipendente;

 

  • il contributo integrativo è destinato in parte all’incremento del montante contributivo individuale e in parte alle spese di gestione e alla solidarietà. E’ rappresentato dal 4% che dev’essere aggiunto a tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito da lavoro libero professionale (nei confronti della Pubblica Amministrazione la maggiorazione corrisponde al 2%). La maggiorazione del 4%, evidente sul documento fiscale emesso, è riscossa direttamente dall’iscritto, dalla associazione, dalla cooperativa o dalla società;

 

  •  il contributo di maternità il cui importo è determinato annualmente, è finalizzato all’erogazione dell’indennità di maternità agli iscritti di sesso femminile.

 

Entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno, ogni soggetto iscritto all’Ente, deve obbligatoriamente comunicare l’ammontare del reddito netto professionale o il volume d’affari derivanti dall’attività libero professionale. Per i professionisti associati, il reddito da presentare è quello afferente a ogni singolo professionista dell’associazione stessa; per i soci di cooperative, l’importo da dichiarare è quello risultante da una certificazione del legale rappresentante.

 

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi a fini IRPEF ed IVA. Nel caso di morte dell’assicurato saranno gli eredi che, entro quattro mesi dalla scadenza della data fissata per la presentazione della dichiarazione reddituale, provvederanno a comunicare all’Ente la dichiarazione stessa. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione deve avvenire entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell’Ente.

 

Il ritardo nella comunicazione dei redditi all’Ente prevede delle sanzioni i cui importi variano dai 20 ai 100 euro; l’ammontare della sanzione è calcolato in base a quanti giorni dopo il ritardo è stata inviata la comunicazione. Ulteriori sanzioni sono altresì previste per chi versa i contributi in ritardo: gli interessi di mora corrispondono allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il versamento. Se il ritardo supera i 90 giorni, verrà applicata una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.

 

Tramite richiesta dell’interessato al Consiglio di Amministrazione, è possibile ottenere la rateizzazione degli importi dovuti per contributi, sanzioni o interessi. La rateizzazione può essere concessa per importi superiori ai euro 2.000,00 per un periodo di tempo non superiore ai 48 mesi. Il tasso d’interesse applicato sull’importo rateizzato deve garantire il pieno recupero della capitalizzazione riconosciuta ai contributi versati.

 

L’esonero dallacontribuzione si attua nei casi in cui l’iscritto, tramite previa domanda, cessi o sospenda l’esercizio dell’attività libero professionale. Durante il periodo di esonero dalla contribuzione l’iscritto non matura anzianità e non ha diritto di usufruire delle prestazioni di maternità o di assistenza (salvo alcuni casi specificati nel Regolamento). 

 

E’ possibile chiedere la restituzione dei contributi versati, nei casi in cui un iscritto cessi o abbia cessato l’attività senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia. In questi casi, si può richiedere la restituzione del montante versato e la cancellazione della posizione contributiva. Qualora, posteriormente alla liquidazione, si verifichi di nuovo l’iscrizione all’Ente, all’interessato verrà chiesto di versare, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, l’importo liquidato maggiorato degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa.

Scopri i master in convenzione

Commento (0)