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Iniziativa promossa dall'Enpapi in osservanza dell'art. 23 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata.
ROMA. Il Professionista Infermiere, iscritto alla Gestione Separata, in talune ipotesi ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (art. 23 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata).
Il congedo di paternità spetta in caso di:
1. morte o grave infermità della madre;
2. abbandono del figlio da parte della madre;
3. affidamento esclusivo del figlio al padre.
In tali ipotesi (causa morte, infermità della madre o abbandono) il periodo indennizzabile è pari a 3 mesi e l’indennità spetta a condizione che nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima del parto), risultino versate almeno tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
Nel caso in cui la richiesta dell’indennità sia presentata dal padre è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:
• in caso di morte della madre - certificato di morte o autocertificazione;
• in caso di grave infermità della madre - certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale) da allegare in busta chiusa;
• in caso di affidamento esclusivo - copia provvedimento del giudice da cui risulti l'affidamento esclusivo del figlio al padre;
• in caso di abbandono del figlio da parte della madre - autocertificazione;
• rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento) – autocertificazione.
Annalisa Stramenga - Enpapi
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