Ecco come evitare le sanzioni. L'Ente sempre più dalla parte dell'assistito e delle esigenze dell'Infermiere Libero Professionista.
ROMA. In seguito alle numerose segnalazioni relative ai bollettini M.Av. 2016, forniamo alcuni doverosi chiarimenti. Gli acconti riguardano l’anticipo del saldo 2015 ed i minimi del 2016. In caso di esonero e/o agevolazioni contributive intervenute dopo l’emissione, consigliamo di effettuare comunque il versamento, dal momento che l’importo sarà recuperato in sede di conguaglio ovvero chiesto a rimborso.
Ricordiamo, ad ogni modo, che le scadenze per il pagamento in forma rateale sono puramente indicative. In caso di omesso o parziale versamento, non sarà, pertanto, applicato il regime sanzionatorio previsto dalle vigenti norme regolamentari (artt. 10 e 11).
È comunque possibile attendere la determinazione del saldo e versare l’intero importo dovuto alla scadenza del conguaglio contributivo.
Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa delle scadenze contributive:
Tipologia |
Scadenza valevole ai fini sanzionatori |
|
10 febbraio 2016 |
acconto |
NO |
11 aprile 2016 |
acconto |
NO |
10 giugno 2016 |
acconto |
NO |
10 agosto 2016 |
acconto |
NO |
10 ottobre 2016 |
acconto |
NO |
10 dicembre 2016 |
conguaglio |
SÌ |
A cura di Fabio Fioretto.
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