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Congedo Maternità: opportunità per iscritte alla gestione separata Enpapi

di Redazione

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Possibile ottenere contributi per chi è in regola con i pagamenti alla cassa previdenziale.

ROMA. Le Professioniste iscritte esclusivamente alla Gestione Separata ENPAPI, non titolari di altra posizione previdenziale e non pensionate, tenute quindi a versare il contributo con l’aliquota maggiorata (0,72%) prevista dalla legge, hanno diritto, durante il periodo del congedo per maternità, all’erogazione di una indennità a condizione che nei dodici mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultino effettivamente accreditati alla Gestione Separata almeno tre contributi mensili, comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende:
prima del parto:
• i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
• i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili);
dopo il parto:
• i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
• in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto;
• i periodi di interdizione prorogata disposti dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre può sospendere, in tutto o in parte, il congedo post partum riprendendo nel frattempo l’attività lavorativa e differendo la fruizione del periodo di congedo residuo a partire dalla data di dimissioni del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio subordinatamente alla sussistenza della compatibilità - comprovata da attestazione medica - della ripresa dell’attività lavorativa con il proprio stato di salute (art. 16 bis DLgs 151/2001, T.U. Tutela della maternità).

In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso), nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

A cura di Annalisa Stramenga - Enpapi

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