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IPASVI. Scadenza e rinnovo del mandato dei collegi provinciali

di Saverio Andreula

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Su impulso di Infermieristicamente, Nurse24 e Nursetimes pubblico un mio contributo editoriale per “UN VOTO CONSAPEVOLE” e partecipativo per il rinnovo degli organismi direttivi dei COLLEGI PROVINCIALI IPASVI.

Articolato di legge e commenti tecnico-giuridici

 

In via preliminare riporto, a seguire il testo integrale della normativa di riferimento rappresentata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 così come modificato dalla legge 14/5/2005 n. 80 (art. 2, punto 4, comma 4-sexies) relativamente all’art. 2, comma 5 cui si aggiungono il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e successive modificazioni. Con pazienza e applicazione cercherò, nel limite della mia esperienza e conoscenza, di portarvi per mano nella complessa e articolata normativa che regola le procedure di rinnovo degli organismi direttivi dei Collegi in scadenza per l’anno corrente. Iniziamo con l’articolato di riferimento: D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e successive modificazioni.

 

Art. 14 “Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell’Ordine o Collegio è convocata l’assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio (e del Collegio dei Revisori dei Conti). L'avviso di convocazione, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni (art. 2, comma 3 DLCPS 233/46) nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni. Commento: Il termine indicato del mese di novembre, in mancanza di apposita determinazione legislativa, ha carattere ordinatorio e non perentorio. La sua inosservanza quindi non determina la nullità delle opera-zioni elettorali purché queste avvengano prima della riunione del Consiglio Nazionale per l’elezione dei componenti il Comitato Centrale che, in forza dell’articolo 26 del DPR 221/50, deve essere convocato non oltre il mese di marzo dell’anno successivo.

 

Art. 15 “L’Assemblea è presieduta dal presidente in carica dell’Ordine o Collegio. I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all’assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.” Commento: È richiesta la presenza, nell’assemblea elettiva, per gli orari fissai nella convocazione, degli iscritti che compongono il seggio elettorale. Gli iscritti, presenti nell’assemblea elettiva, devono esplicitamente esprimere la propria volontà a farne parte. In caso di disponibilità in numero superiore a quello previsto, il Presidente dell’assemblea elettiva e dell’istituendo seggio elettorale, (ovvero il presidente uscente del Collegio), esaminata l’anagrafica dei candidati disponibili , dichiara componenti del seggio due di coloro che risultano più anziani di età e uno tra i più giovani di età. L’intera procedura dovrà essere riportata nel verbale assembleare.

 

Art. 16 “Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco munite del timbro dell’Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri de eleggere in numero corrispondente previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233.” Commento: Riprenderemo successivamente la questione del numero dei membri. L’attenzione, rispetto ai contenuti dell’articolo in esame, va riposta nel dettato legislativo che sostanzialmente si riferisce al singolo iscritto a cui viene riconosciuto il diritto al voto e alla sua eleggibilità in uno degli organismi previsti (Consiglio direttivo o collegio dei revisori) . È quindi esclusa la possibilità formale di una candidatura poiché è data la facoltà a tutti gli iscritti di scegliere il collega da votare. Infatti, il Presidente del seggio mette a disposizione dei votanti l’Albo degli iscritti per la sua consultazione. Ovviamente, è altresì esclusa la possibilità della presentazione formale di un elenco(lista)di iscritti. Non è interdetta la possibilità che colleghi interessati ad assumere la responsabilità del ruolo utilizzino a proprio vantaggio, i canonici sistemi di comunicazione, componendo un elenco (lista) da proporre ai colleghi elettori nelle forme che riterranno più opportune. Va, quindi, considerata la possibilità (e il vantaggio) di fare squadra poiché ogni iscritto ha la possibilità di riportare 19 nomi sulla scheda elettorale, ovvero di riportare in elenco il numero complessivo dei membri da eleggere. Ciò detto si sconsiglia i singoli a proporsi per l’elezione.

 

Art. 17 “Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme: La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell’Ordine o Collegio vengono dal Presidente dell’ufficio elettorale consegnate all’elettore previa la sua identificazione, all’atto in cui l’elettore stesso si presenta per esprimere il voto: contemporaneamente viene consegnata all’elettore una matita copiativa, che dovrà essere restituita al Presidente con la scheda e la busta. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. Il Presidente, chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all’urna e al plico vengano incollate, in mancanza di altri sigilli, due strisce di carta recante il bollo dell’Ordine o Collegio e la firma del Presidente e degli altri componenti l’ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all’ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi. All’ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e del plico dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell’Ordine o Collegio.

 

Commento: Tutte le operazioni elettorali, dunque sono definite e gestite dal seggio elettorale nel modo indicato. È consentita agli iscritti interessati la possibilità di seguire direttamente tutte le procedure descritte e qualora gli stessi osservano palesi violazioni, possono chiedere l Presidente di annotare le stesse nel verbale redatto per l’occasione.

 

Art. 18 “Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.” Commento: Lo scrutinio è una procedura elettorale che deve essere svolta nella massima trasparenza. È il momento di maggiore impegno per il seggio elettorale e per quanti, a vario titolo vi hanno partecipato. Le modalità di scrutinio concordate dai componenti il seggio devono prevedere forme di lettura e condivisione nell’analisi della scheda elettorale. Tutti i componenti il seggio possono affiancare il Presidente nella verifica dei nomi riportati nelle schede elettorali. Va garantita agli iscritti interessati la possibilità di assistere alle operazioni elettorali. La lettura delle schede elettorali è a cura del Presidente che deve garantire a tutti i scrutatori la possibilità di poter verificare l’esattezza della lettura (magari con l’allineamento della postazione elettorale). È nel pieno diritto di ogni scrutatore “pretendere” di visionare le schede elettorali lette dal Presidente.

 

Art. 19 “Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico suggellato nel quale l’uno e gli altri appongono la firma. A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma.”

 

Art. 20 “Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente art. 2. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del Consigliere più anziano di età.

 

Art. 21 “Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.

 

Art. 27 “Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell’albo ed estranei rispettivamente ai Consigli Direttivi ed ai Comitati Centrali.

 

Commento: Numerose, rispetto all’articolato, sono le decisioni prese dalla Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie istituito presso il Ministero della Salute, interpretative di alcuni specifici punti. Si riportano le più importanti, rinviando gli interessati ad approfondimento consultando gli atti giurisprudenziali della CCEPS sul sito web del Ministero della salute. Si segnalano: la decisione n. 19 del 17 marzo 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, che omissis.. “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell’Ordine o del Collegio e come revisore dei conti, salva all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, sul di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra. Ne consegue che non può essere motivo di nullità della scheda il fatto che lo stesso nominativo sia stato incluso e tra i nominativi votati a membri del Consiglio dell’Ordine o del Collegio e tra i nominativi votati a revisori dei conti.” La decisione della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (n. 40 dell’8 maggio - 13 giugno 1964) secondo cui, “poiché la proclamazione del risultato delle operazioni elettorali importa la proclamazione del numero dei voti validi attribuito a ciascun nominativo votato, in mancanza di accettazione della carica da parte di un eletto, ha diritto a succedergli quello che immediatamente dopo di lui abbia riportato il maggior numero di voti validi. È pertanto legittima la constatazione ad opera del nuovo Consiglio Direttivo di un Ordine o Collegio professionale sanitario della mancata accettazione da parte di un eletto e del diritto di sostituirlo da parte di chi lo segue nella graduatoria dei votanti, rientrando ciò nel potere-dovere di ciascun organo di controllare la conformità a legge della propria composizione.” Si fa presente che le norme di cui trattasi sono inderogabili.

 

Ora prendiamo in esame alcuni altri significativi e importanti articoli che completano il quadro normativo di riferimento.

 

L’articolo 2 D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 così come modificato dalla legge 14/5/2005 n. 80 (art. 2, punto 4, comma 4-sexies) relativamente all’art. 2, comma 5

 

1.comma Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all’Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all’Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento. Commento: In tutti i Collegi d’Italia, il consiglio è composto di 15 componenti fanno eccezione le provincie di : Crotone, Vibo Valentia, Gorizia, Fermo, Asti, Vercelli, Oristano, Prato e Aosta che non superando i 1500 iscritti il consiglio direttivo risulta composto da 9 componenti

 

2.comma L’Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio. 3.comma Le votazioni dovranno avere luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Commento: Secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni sono per loro natura inderogabili; pertanto, la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali. In particolare, non può ritenersi valida l’assemblea riunita in prima convocazione qualora difettino elementi essenziali, quali l’articolazione in tre giornate di votazione, con indicazione per ciascuna di esse dell’orario di inizio e di fine delle relative operazioni. Quindi, in mancanza delle predette indicazioni, la convocazione è nulla, le relative modalità dovendo essere uguali tanto per la prima quanto per la seconda convocazione, non essendovi alcuna distinzione al riguardo se non quella relativa al quorum richiesto (Decisione del Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 14 del 21 giugno).

 

4.comma Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. Commento: Ogni iscritto, può dunque esercitare il diritto/dovere di vigilanza sulla correttezza delle operazioni elettorali ed ha la possibilità di chiedere, al presidente del seggio di riportare quanto segnalato a verbale

 

5.comma I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni” Omissis. Commento: Si sottolinea che le modalità di invio indicate (Posta Prioritaria, telefax e posta elettronica certificata) sono tassative e non consentono l’uso di diversi sistemi di spedizione.  

 

Chiudo il mio lavoro con un breve e sintetico decalogo per gli iscritti interessati ad esprimere un “voto consapevole”.

 

Il voto non può essere espresso per delega; Ricordarsi di recarsi al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento; Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti; La presentazione di liste non è prevista dalla legge, è lasciata all'eventuale iniziativa degli interessati ed è priva di effetti formali, avendo esclusivamente funzione informativa e sollecitatoria dell'altrui consenso (Cassazione Civile sez. unite Sentenza 18047 del 4 agosto 2010);

 

Il voto è validamente espresso anche con una sola preferenza, ma che tuttavia si ha l’opportunità di votare, con voto validamente espresso, quindici colleghi nel consiglio direttivo , 3 colleghi nei revisori effettivi e uno nel collegio dei revisori supplente si possono votare insieme nominativi appartenenti ad eventuali “gruppi contrapposti”; partecipare attivamente all’Assemblea elettiva per confrontare eventualmente le proposte di programma che i gruppi di colleghi organizzati propongono; la scheda è ritenuta valida anche se quattro nominativi presenti nel consiglio direttivo, vengono riscritti nel collegio dei revisori dei conti (tre effettivi ed uno supplente)

 

Le votazioni sono dichiarate valide, in seconda convocazione, se si raggiunge il quorum del 10% degli aventi diritto e i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio.

 

Se ritieni che alcuni colleghi siano in grado di poter meglio rappresentarti VOTA PER LORO; e una volta che hai votato non dimenticare che hai lasciato a qualcuno una delega in bianco ad agire in tuo nome e per tuo conto, e per questo VIGILA, PARTECIPA, VERIFICA, perché il Collegio è la casa di tutti, e non dei soli eletti.

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