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Quella assurda idoneità psico-fisica concorsuale di factotum...

di Emiliano Boi

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LA SPEZIA. Da qualche tempo è balzata all'attenzione pubblica la questione del requisito concorsuale di "incondizionata idoneità sanitaria'" per l'esercizio della professione infermieristica, un tema spinoso che ha fatto molto discutere. Nel marasma delle opinioni contrastanti ciò che appare assurdo è che finora nessuno si sia soffermato sul significato del termine "INCONDIZIONATA" impiegato per definire l'idoneità psico-fisica concorsuale richiesta agli infermieri.

Cosa si intende dover essere idonei in maniera incondizionata? Sia da un punto di vista etimologico che prettamente medico-legale il termine "incondizionata" si riferisce ad una situazione priva di condizioni, priva di limiti e di riserve.  Qualcuno potrebbe asserire che l'etimologia non sempre spiega i meccanismi, più o meno leciti, che portano alla scelta di utilizzo di un determinato termine in luogo di un altro, ma personalmente mi sento di sostenere a gran voce l'esatto contrario: l'etimologia spiega sempre il vero significato del termine ma soprattutto delle intenzioni!

 

La legge 251/2000 recita che il professionista sanitario infermiere e' autonomo nell'esercizio di funzioni preventive e di educazione sanitaria, ambiti professionali ed intellettuali peraltro affini alla branca medicina preventiva e del lavoro;  stando quindi alle funzioni che la legge riconosce alla professione infermieristica, in qualità di infermiere mi domando come mai la dirigenza infermieristica ospedaliera italiana, ed a maggior ragione la Federazione Nazionale IPASVI, non abbiano espresso profonda indignazione a seguito dell'introduzione del nuovo concetto di "idoneita' incondizionata"?

 

Parto dal presupposto che il D.lg. 81/2008 e s.m.i. non prevede nessun tipo di "idoneita' specifica, tanto meno incondizionata" per l'esercizio delle professioni sanitarie; da ciò è facile comprendere che se un medico certifica di avere un problema di salute di certo non puo' essere discriminato nell'esercizio della professione intellettuale e sanitaria che la legge gli riconosce. Allora perché discriminare gli infermieri? Lo stesso D.lg. 81/2008 e s.m.i. impone dapprima ai datori di lavoro una serie di obblighi e successivamente menziona gli obblighi dei lavoratori, che sostanzialmente vertono sul "corretto utilizzo dei DPI".

 

Ma quali sono gli obblighi dei datori di lavoro? Presto fatto: tutelare la salute dei lavoratori. E' da questo banale ragionamento che scaturiscono importanti quesiti, le cui risposte, probabilmente, potrebbero risultare scomode ma sufficienti nel far trovare il cosiddetto bandolo della matassa..

 

Come mai le Aziente ospedaliere, anzicché adempiere agli obblighi di legge e dotarsi di ausili e D.P.I. che consentano ad ogni lavoratore di poter esercitare la propria professione in sicurezza, preferiscono bandire concorsi nei quali vengono richiesti requisiti di idoneità incondizionata? La dirigenza infermieristica quali responsabilità ha nelle inadempienze aziendali rispetto agli obblighi di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro? E' obbligatorio dotarsi di dispositivi che consentano di tutelare la salute degli esercenti la professione sanitaria infermieristica (es. sollevatori meccanici per pazienti) o tale obbligo e' bypassabile attraverso la pubblicazione di bandi di concorso che consentano di selezionare solamente infermieri privi di problematiche sanitarie e possibilmente forzuti come gli "scaricatori di porto"?

 

L’excursus normativo della professione ci consente di ripercorrere l’evoluzione, non solo in termini di responsabilità della professione infermieristica, ma soprattutto nell'individuazione degli specifici ambiti di impiego. La Legge 1 febbraio 2006, n° 43, ha apportato novità importanti sul riconoscimento delle funzioni specialistiche, per le quali peraltro risulta latitante una offerta concorsuale ed un idoneo inquadramento contrattuale.

 

La valutazione del rischio lavorativo non può che essere correlato agli effettivi ambiti di impiego e a tali funzioni; del resto questo ragionamento viene da tempo applicato per qualsiasi altra categoria di lavoratori, comprese le restanti professioni sanitarie.

 

I concorsi pubblici per i medici, ad esempio, vengono indetti sulla base delle specializzazioni e sulla scorta di esigenze occupazionali di specifici ambiti di impiego (reparti, dipartimenti ecc.); per contro appare lecito domandarsi se il personale infermieristico debba continuare ad essere assunto in qualità di "factotum" anzicché sulla scorta di una logica occupazionale di settore che consenta un corretto inquadramento concorsuale dello specifico rischio lavorativo. Il rischio lavorativo del "factotum", infatti, risulta troppo ampio per essere definito e non c'e' alcun dubbio che le scelte della medicina del lavoro possano risultare oltremodo discutibili e prive di un reale riscontro con l'effettivo impiego del personale da assumersi.

 

L'episodio assurdo della Collega diabetica non assunta in quanto "non impossesso dell'incondizionata idoneità sanitaria" dovrebbe far riflettere tutti! Il problema principale è l'assenza, ormai cronica, di concorsi indetti per funzioni e competenze specifiche della professione infermieristica. Il rischio lavorativo desumibile dai concorsi indetti fino ad oggi, poichè non tiene conto dell'effettivo impiego e dell'effettiva area di competenza infermieristica, rischia di confermarsi quale fenomeno discriminatorio e di epurazione professionale.

 

In questo ragionamento è indubbio che le Istituzioni, le Organizzazioni Sindacali, la dirigenza infermieristica ed ospedaliera in senso lato, abbiano una enorme responsabilità per quanto sta accadendo: l'esercizio della professione sanitaria infermieristica, di fatto, viene interdetto a causa di una impossibile valutazione del reale rischio lavorativo sin dal presupposto concorsuale. I rischi lavorativi in Sanità sono infiniti; un professionista con competenze avanzate o con formazione specialistica, in altri termini, non può non essere assunto per una disabilità che limiterebbe l'impiego di un "factotum".

 

In qualità di professionista sanitario mi aspetto che la Federazione Nazionale IPASVI ed i Collegi provinciali, nessuno escluso, nell'esercizio delle funzioni a loro affidate dallo Stato, si occupino quanto prima della preoccupante tematica e confido nell'interessamento delle OO.SS. di categoria volto a prevenire ulteriori fenomeni discriminatori in tema di prospettive occupazionali degli esercenti la professione sanitaria infermieristica.

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